L’Unione Nazionale Consumatori (UNC) ha reso noto che l’ACF, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, ha riconosciuto il risarcimento ad un consumatore di Bisceglie che aveva acquistato azioni di Veneto Banca, condannando l’intermediario a corrispondere 103 mila euro, pari alla sua perdita totale. Secondo l’avv. Antonio Calvani, responsabile del Comitato dell’Unione Nazionale Consumatori di Bisceglie che ha presentato il ricorso, si tratta di “Una vittoria importante che apre ora la strada a innumerevoli azioni legali perché ad essere condannato è stato un intermediario, nella fattispecie Banca Apulia”.

Secondo Calvani, “Questo provvedimento espone ora tutti gli intermediari, anche se controllati dalle banche acquirenti di banche risolte, come ad esempio Banca Apulia per Veneto Banca o Banca Nuova per Banca Popolare di Vicenza a dover mettere mano al portafoglio in favore degli azionisti ingannati, che hanno perso i loro risparmi” conclude Calvani.

Ma come si sono svolti i fatti? In pratica un risparmiatore di Bisceglie nel 2012 acquista azioni di Banca Veneto tramite Banca Apulia, società partecipata di Veneto Banca, perdendo tutti i suoi risparmi, per un importo pari a 103.000 euro.
L’Unione Nazionale Consumatore presenta, quindi, reclamo all’ACF, il nuovo organismo attivato dalla Consob per la risoluzione delle controversie finanziarie, operativo dal 9 gennaio 2017.
Nel procedimento interviene Banca Intesa San Paolo (acquirente della parte sana di Veneto Banca, e, quindi, ora controllante di Banca Apulia) che, dichiara Banca Apulia estranea alla vicenda, considerando responsabile la sola bad bank, ossia Veneto Banca, all’epoca controllante di Banca Apulia, ora in liquidazione coatta amministrativa in forza del decreto legge 99/17. Ma la tesi non trova accoglimento e l’ACF dichiara Banca Apulia tenuta a corrispondere 103 mila euro.
Secondo l’ACF, infatti, è vero che il decreto legge 99/17 esclude che le passività della bad bank possano gravare sull’acquirente della good bank, ma il limite riguarda solo le banche poste in liquidazione coatta amministrativa, non anche le controllate non sottoposte a procedura concorsuale, come, appunto, Banca Apulia.


Nel dettaglio, per l’ACF, si legge nella sentenza, “è vero che il d.l. n. 99/2017 (…) deroga all’ordinaria disciplina della l.c.a. prevista dal TUB” e “detta alcune disposizioni volte ad escludere che determinate passività che possono riguardare le due banche sottoposte alla liquidazione coatta amministrativa (…) possano gravare il soggetto (..) che si rende acquirente delle rispettive aziende bancarie”. “Tuttavia, se ciò è vero, vero è anche che (…) detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d’altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura” concorsuale.