Esenzione IVA prestazioni sanitarie: attenzione alla qualifica degli operatori

L'Agenzia Entrate chiarisce quando le prestazioni sanitarie godono dell’esenzione IVA, distinguendo tra operatori abilitati e socio-sanitari
4 settimane fa
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 163 del 19 giugno 2025, ha fornito importanti precisazioni in merito all’applicazione dell’esenzione dall’IVA per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate da fondazioni.

Il chiarimento ha un impatto rilevante per enti che operano nel settore dell’assistenza sanitaria, in particolare per quelli che forniscono servizi sia in regime privato (cosiddetta attività “in solvenza”) sia nell’ambito delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), specialmente per la popolazione anziana.

IVA sulle prestazioni sanitarie: quadro normativo

La normativa di riferimento è rappresentata dall’articolo 10, comma 1, numero 18) del D.P.R. n. 633 del 1972 (c.d. decreto IVA).

Tale disposizione prevede l’esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto per una serie di operazioni, tra cui le prestazioni sanitarie erogate da soggetti abilitati all’esercizio di professioni sanitarie, nel rispetto di determinate condizioni.

Nel caso specifico, l’Agenzia è stata chiamata a pronunciarsi sul trattamento fiscale applicabile alle attività rese da una fondazione operante nel settore dell’assistenza sociosanitaria, che si avvale di due differenti categorie professionali: da un lato gli operatori sanitari abilitati, dall’altro gli operatori socio-sanitari (OSS).

Operatori sanitari abilitati: prestazioni sanitarie esenti IVA

Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, le prestazioni sanitarie fornite dalla fondazione per mezzo di professionisti legalmente abilitati – come medici, infermieri, fisioterapisti e altri iscritti agli ordini professionali – rientrano pienamente nell’ambito dell’esenzione IVA prevista dalla normativa.

Tale beneficio fiscale si applica in egual misura sia quando tali servizi sono erogati in forma privata (cioè a pagamento da parte dell’utente), sia quando sono svolti per conto del SSN, come nel caso dell’assistenza prestata agli over 65.

Il criterio determinante, dunque, è l’abilitazione all’esercizio di una professione sanitaria regolamentata, e non il contesto in cui la prestazione viene resa. Questo orientamento mira a garantire coerenza con la funzione sociale e terapeutica delle prestazioni erogate, indipendentemente dalla modalità di finanziamento.

Prestazioni rese dagli OSS: soggette a IVA

Diverso è l’approccio riservato alle attività svolte dagli operatori socio-sanitari, i quali non sono considerati professionisti sanitari in senso stretto. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che le prestazioni rese da questi soggetti non possono beneficiare dell’esenzione IVA. Nemmeno quando l’attività rientra nel perimetro delle cure fornite a soggetti anziani in convenzione con il SSN.

Il motivo di questa esclusione risiede nel fatto che gli OSS, pur svolgendo un ruolo cruciale nell’assistenza quotidiana e nel supporto alle persone fragili, non sono qualificati come operatori sanitari in base alla normativa vigente. L’esenzione fiscale, pertanto, non può essere estesa a prestazioni che, pur avendo una componente assistenziale significativa, non rientrano nella nozione tecnica di “prestazioni sanitarie” prevista dalla legge.

Implicazioni operative per le fondazioni

Questa interpretazione comporta ricadute importanti per gli enti che gestiscono servizi socio-sanitari. Le fondazioni, infatti, dovranno distinguere in modo puntuale le prestazioni che beneficiano dell’esenzione IVA da quelle che, invece, devono essere assoggettate all’imposta.

Dal punto di vista contabile e amministrativo, sarà necessario implementare sistemi di rendicontazione separata, al fine di evitare errori nel trattamento fiscale delle attività svolte. Inoltre, occorre valutare con attenzione i contratti stipulati con il personale e con le strutture sanitarie pubbliche per assicurarsi che la distinzione tra prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sia chiara e documentabile.

IVA prestazioni sanitarie: un confine da gestire con attenzione

La distinzione tra prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non sempre è netta, soprattutto in ambiti come la geriatria, la disabilità e la riabilitazione. Tuttavia, l’intervento dell’Agenzia chiarisce che ciò che rileva ai fini dell’esenzione IVA è l’identità del soggetto che materialmente esegue la prestazione e il suo inquadramento giuridico.

È dunque possibile che due interventi simili – ad esempio un supporto nella somministrazione dei farmaci – siano trattati diversamente dal punto di vista fiscale. Ciò a seconda che vengano svolti da un infermiere o da un OSS. Questo rende essenziale, per le organizzazioni del settore, una formazione adeguata del personale amministrativo e un aggiornamento costante sulle norme tributarie applicabili.

Riassumendo

  • L’Agenzia chiarisce l’esenzione IVA solo per prestazioni sanitarie da professionisti abilitati.
  • Le attività svolte da OSS non godono dell’esenzione IVA.
  • L’abilitazione professionale è determinante per l’applicazione dell’esenzione fiscale.
  • Prestazioni sanitarie in solvenza o tramite SSN sono trattate allo stesso modo.
  • Le fondazioni devono distinguere tra prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.
  • L’errata applicazione dell’IVA comporta rischi fiscali per gli enti del settore.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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