Esenzione bollo auto invalidi: quando se ne può usufruire?

Quando è possibile per un invalido chiedere l'esenzione dal pagamento del bollo auto?
7 anni fa
1 minuto di lettura
Ape sociale per invalidi civili

Buon giorno, avrei bisogno di sapere se con invalidità 75 legge 194 1/3 posso usufruire esenzione bollo auto. Distinti saluti.

 

L’esenzione dal pagamento del bollo auto per persone con disabilità spetta alle persone che fruiscono della legge 104 e che rientrano in determinate categorie.

Non tutti i disabili, quindi, possono fruire del beneficio, come erroneamente si può pensare.

L’esenzione del bollo auto tramite la fruizione della legge 104 spetta a categorie di cittadini che presentano limitazioni fisiche o psichiatriche, vediamo quali sono e chi può usufruire del beneficio.

Possono fruire dell’esenzione dal pagamento del bollo auto gli invalidi civili cui la capacità lavorativa è stata ridotta in maniera permanente e circa 1/3.

L’esenzione dal pagamento bollo auto può essere richiesta, in ogni caso, solo qualora l’invalidità sia comprovata e permanente.

Esenzione pagamento bollo auto con legge 104

Per poter fruire dell’esenzione, come abbiamo detto, si deve appartenere a categorie specifiche di invalidi che riportiamo di seguito:

  •  Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
  •  Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
  •  Disabilità mentale o psichica: il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
  •  Disabilità per cecità o sordità. Nel dettaglio è necessario sia stata riconosciuta dall’ASL o da altra struttura autorizzata, la disabilità relativa a:
  •  Disabilità legata a capacità motorie impedite (o comunque ridotte);
  •  Handicap (come pluriamputazioni) che comporti limitazioni gravi nella capacità di deambulazione;
  •  Problemi alla vista che compromettono ambedue gli occhi (cecità totale o minorazioni visive con un residuo perimetrico binoculare non superiore al 30%)
  •  sordità apparsa prima dell’apprendimento del linguaggio orale (sordità perlinguale) o alla nascita (sordomutismo)
  •  Minorazioni sia fisiche che psichiche la cui natura ha determinato il riconoscimento, da parte degli Enti competenti) dell’indennità di accompagnamento.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”

 

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