Il 4 ottobre 2017 è giunta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 23192/17 un’importantissima decisione riguardante l’usura bancaria che potrebbe favorire molti consumatori, aziende ed utenti bancari in generale. La Sentenza comunica che è possibile accertare se gli interessi applicati sul mutuo sono usurari cumulando quelli corrispettivi e moratori e verificare quindi se essi superano il tasso-soglia. Ecco le informazioni più precise.

Usura bancaria: ecco cosa recita la Sentenza

Secondo la sentenza della Cassazione del 4 ottobre se il cumulo degli interessi corrispettivi e moratori del mutuo superano il tasso-soglia, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 108/96, il debitore deve restituire solo la sorte capitale ovvero la somma addebitata e non gli interessi.

Nel dettaglio, per chi non lo sapesse, gli interessi corrispettivi sono dovuti per il godimento del denaro altrui mentre quelli moratori sono dovuti in conseguenza al ritardo nell’adempimento ed hanno una natura risarcitoria.

E così risulta legittima la sentenza di merito che ha ammesso la Banca al passivo di una società fallita soltanto per la somma addebitata del finanziamento. In questo caso specifico è stata la Ctu ad accertare che al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori è stato superiore al tasso-soglia di legge. Vi è stata quindi una usura originaria e non sopravvenuta come invece comunicava la Banca.

Differenza usura originaria e sopravvenuta

Ricordiamo che l’usura originaria è quella che si determina al momento della stipula del mutuo e quindi in base alle condizioni del contratto mentre quella sopravvenuta si determina durante la restituzione del mutuo  ovvero quando gli interessi in origine sono al di sotto del tasso soglia e poi superano il limite (durante il rapporto per effetto della sua variazione). In tal caso, il tasso diventa usuraio perché il tasso supera la soglia.

Come recita l’articolo 1815 del codice civile il superamento della soglia comporta la nullità della clausola con la quale sono stati concordati non solo gli interessi ma anche la sanzione civile riguardante la gratuità del contratto.

Il legislatore, quindi, con l’articolo 1284 c.c ha stabilito che gli interessi legali partono dal giorno della mora. Infine, se prima della mora si dovevano interessi in misura maggiore a quella legale, gli interessi moratori, come recita l’articolo 1224 c.c., saranno della medesima misura.