La dichiarazione redditi del minore può diventare un tema molto delicato quando entra in gioco una successione ereditaria, soprattutto se riguarda un genitore deceduto.
Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (interpello n. 275 del 3 novembre) ha chiarito un punto importante: anche se il minore accetta l’eredità con beneficio d’inventario, resta comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del genitore morto e a provvedere al pagamento delle imposte dovute.
Dichiarazione redditi del minore erede: il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
La vicenda riguarda un bambino la cui madre è venuta a mancare nel 2025. Il minore, tramite il suo rappresentante legale e con l’autorizzazione del giudice, ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario.
Nonostante ciò, per l’anno d’imposta 2024 sorge, comunque, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi 2025 a nome della madre defunta.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che questo obbligo non viene meno neppure se l’inventario dei beni ereditari non è stato ancora completato. Il punto decisivo è un altro: il minore acquista la qualità di erede nel momento in cui viene depositata in tribunale la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Da quel momento, subentra nei rapporti fiscali del genitore deceduto, compreso l’obbligo di presentare la dichiarazione per conto del genitore stesso (se questi era obbligato).
Che cosa significa accettare con beneficio d’inventario
L’accettazione con beneficio d’inventario è uno strumento di tutela previsto dal Codice civile. In pratica, consente di rispondere dei debiti del defunto solamente entro il limite dei beni ereditati, senza coinvolgere il patrimonio personale dell’erede.
Con l’accettazione “semplice”, il patrimonio del defunto si mescola con quello dell’erede, formando un’unica massa. Questo comporta che i creditori del defunto possano aggredire anche i beni personali dell’erede, se quelli ereditati non sono sufficienti.
Con il beneficio d’inventario, invece, i due patrimoni restano nettamente separati. I debiti ereditari possono essere soddisfatti soltanto utilizzando ciò che apparteneva al defunto. È proprio questa separazione che protegge l’erede da eventuali passività “a sorpresa”.
Per gli eredi minorenni, questa forma di accettazione non è una facoltà, ma un obbligo. La legge la prevede espressamente a loro tutela, proprio perché un minore non è in grado di valutare autonomamente la convenienza o meno dell’eredità né l’esistenza e l’entità di eventuali debiti lasciati dal de cuius.
Le tutele previste per il minore
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il legislatore ha costruito un sistema di protezione molto rigoroso attorno al minore che riceve un’eredità. In primo luogo, l’accettazione non può avvenire liberamente: è sempre necessario il via libera del giudice tutelare. Senza questa autorizzazione, l’accettazione dell’eredità in nome del minore non è ammissibile.
In secondo luogo, l’articolo 471 del Codice civile stabilisce che le eredità devolute ai minori devono essere accettate con beneficio d’inventario. Non è quindi possibile, in questi casi, optare per una accettazione pura e semplice.
In aggiunta, il Codice civile prevede che i genitori non possano disporre liberamente dei beni arrivati al figlio, qualunque sia il titolo di provenienza, compresi quelli ricevuti per successione. Lo scopo è evitare che il patrimonio del minore venga impoverito da scelte non pienamente rispondenti al suo interesse.
Dal punto di vista pratico, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario deve essere resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Una volta raccolta, viene iscritta nel registro delle successioni del tribunale, segnando ufficialmente l’acquisto della qualità di erede.
Effetti sull’obbligo di dichiarazione dei redditi del minore per il gentore
Nel caso analizzato nella interpello all’Agenzia Entrate, l’inventario non era ancora stato completato. Nonostante ciò, secondo l’Agenzia delle Entrate, il minore doveva considerarsi già erede dal momento della presentazione della dichiarazione di accettazione in tribunale.
Questo status comporta conseguenze anche sul piano fiscale. L’erede, pur essendo minorenne, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del genitore deceduto, con riferimento all’anno d’imposta precedente al decesso. Nel caso concreto, la dichiarazione redditi del minore riguarda l’anno 2024, da presentare nel 2025 a nome della madre.
Non solo: oltre alla presentazione della dichiarazione, l’erede è chiamato anche a versare le relative imposte. Naturalmente, grazie al beneficio d’inventario, tali somme dovranno essere coperte utilizzando il patrimonio ereditato dalla madre e non i beni personali del minore, che restano “al sicuro” grazie alla separazione tra i patrimoni.
Dichiarazione redditi del minore per il genitore: conclusioni
La risposta dell’Agenzia delle Entrate conferma che la dichiarazione redditi del minore, quando subentra come erede di un genitore deceduto, non è un adempimento facoltativo né rinviabile in attesa della chiusura dell’inventario. L’acquisto della qualità di erede, una volta resa e depositata la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, comporta l’assunzione di tutti i doveri fiscali collegati al defunto, compresa la presentazione della dichiarazione e il pagamento delle imposte con i beni ereditati.
Le norme civilistiche e fiscali lavorano così in parallelo: da un lato proteggono il patrimonio del minore, dall’altro garantiscono il corretto assolvimento degli obblighi tributari del soggetto venuto a mancare.
Riassumendo
- Il minore è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi del genitore deceduto.
- L’obbligo resta anche con beneficio d’inventario e inventario non ancora concluso.
- Il minore diventa erede quando deposita la dichiarazione di accettazione in tribunale.
- Il beneficio d’inventario separa il patrimonio ereditato da quello personale dell’erede.
- Per i minori l’accettazione con beneficio d’inventario è sempre obbligatoria e autorizzata dal giudice.
- Le imposte devono essere pagate usando esclusivamente i beni appartenuti al defunto.

