Detrazione di affitto, se è intestato alla moglie, lo può detrarre il marito?

La detrazione di affitto, se il contratto è intestato alla moglie, può essere detratto dal marito nella dichiarazione dei redditi 2017?
8 anni fa
1 minuto di lettura

Detrazione per canoni di locazioni, spetta i titolari di contratti di locazioni di immobili adibiti ad abitazione principale, stipulati ai sensi della legge 431/1998. La detrazione varia a seconda dei tipi di contratto, dal soggetto intestatario e dall’ammontare del reddito complessivo dello stesso (art. 16 Tuir).
Esaminiamo il caso in cui il contratto sia intestato alla moglie e non può usufruire della detrazione in quanto non ha redditi, ed è a totalmente a carico del marito. Il marito non può beneficiare della detrazione, in quanto non è titolare del contratto.

Detrazione per i contratti di locazione legge 431/1998

Sono previste le detrazioni per i contratti stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998, adibiti ad alloggi adibiti ad abitazione principale locati, l’importo della detrazione varia a seconda del reddito dell’intestario:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

Nei contratti a canone concordato, dove il contribuente è intestatario di contratto di locazione stipulato ai sensi della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, è prevista una detrazione d’imposta di:

  • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore a 30.987,41 euro.

Non spetta nessuna detrazione se il reddito è superiore a 30.987,41.

Il contratto di locazione non registrato è nullo

Per poter portare usufruire della detrazione di affitto, il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25503/2016 depositata il 13 dicembre ha stabilito che il contratto di locazione non registrato è nullo, non ha valore, anche se c’è un’accordo tra le parti. Inoltre i canoni di affitto riscossi in nero, vanno restituiti. La legge, per contrastare gli affitti in nero, ha imposto l’obbligo di registrazione del contratto.

La validità del contratto è dato dalla registrazione dello stesso, inoltre la Legge di Stabilità 2016, ha stabilito che la registrazione del contratto è a carico del proprietario di casa.

Il contratto va registrato entro 60 giorni dalla sua stipula e sempre il proprietario dovrà comunicarlo all’inquilino o se l’appartamento è in condominio, anche comunicazione all’amministratore condominiale.

Contratto di locazione non registrato, l’affitto va restituito

Bollo auto
Articolo precedente

Bollo auto, chi non paga non potrà più circolare, la nuova manovra

Articolo seguente

Lavorare da Eataly in Italia e all’estero: ecco le posizioni aperte e come candidarsi