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Oggi: 22 Set, 2025

Definizione start-up aggiornata: requisiti, esclusioni e limiti spiegati dal MIMIT

Nuove regole dal MIMIT ridefiniscono i criteri per essere riconosciuti come start-up innovative e restare nella sezione speciale.
2 mesi fa
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start up imprese giovanili
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Con una circolare pubblicata il 29 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha diffuso importanti chiarimenti riguardanti le condizioni per essere riconosciuti come start-up innovative.

Le spiegazioni seguono le modifiche introdotte dalla Legge 193/2024, che ha aggiornato alcuni requisiti fondamentali per l’iscrizione e il mantenimento in questa categoria. Il documento ministeriale rappresenta un punto di riferimento operativo per tutte le imprese che vogliono ottenere o conservare tale qualifica.

Nuovi criteri per il riconoscimento di start-up

Tra le principali novità, spicca l’obbligo per le start-up innovative di rispettare la definizione di PMI (Piccole e Medie Imprese) stabilita dalla raccomandazione europea 361/2003.

Questo criterio è stato inserito nel Decreto Legge 179/2012, modificato dalla nuova normativa del 2024.

A questo primo requisito se ne affianca un secondo, che riguarda il fatturato: il valore della produzione annua dell’impresa, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro. Secondo il MIMIT, i due parametri vanno considerati insieme: non sono alternativi, ma devono coesistere per mantenere la qualifica.

Attività escluse: consulenza e agenzia

Un altro aggiornamento rilevante riguarda l’esclusione di alcune attività. Le imprese che si occupano principalmente di consulenza o di agenzia non possono essere considerate start-up innovative, secondo quanto previsto dalla nuova lettera f) dell’articolo 25 del DL 179/2012.

Il MIMIT ha chiarito il significato di queste due categorie:

  • consulenza: attività in cui un’impresa offre supporto tecnico o pareri professionali basandosi sulla propria esperienza. Sono escluse, ad esempio, le attività con codici ATECO 70.2 (consulenza imprenditoriale) e 74.99 (altre attività tecniche e professionali).
  • agenzia: si fa riferimento ad aziende che svolgono attività di intermediazione negli affari, come accade con gli agenti di commercio regolati dalla Legge 204/1985.

Queste precisazioni servono a definire meglio quali settori rientrano nella definizione start-up e quali, invece, sono esclusi a priori.

Permanenza nella sezione speciale: cosa cambia

Un’importante modifica riguarda anche la durata dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese riservata alle start-up innovative. In base alla nuova norma, le imprese possono rimanere iscritte fino a cinque anni, a patto che soddisfino almeno uno dei criteri sotto elencati.

  • Investimenti in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 25% dei costi totali dell’impresa.
  • Collaborazioni con enti pubblici attraverso contratti di sperimentazione.
  • Aumento dei ricavi o dei dipendenti di almeno il 50% tra il secondo e il terzo anno di attività.
  • Ingresso di capitali da investitori qualificati, piattaforme di crowdfunding o acceleratori per un importo superiore a 50.000 euro, unito a spese in ricerca e sviluppo pari almeno al 20%.
  • Possesso di almeno un brevetto, che deve essere intestato direttamente alla società (non basta la licenza). Sono esclusi i modelli di utilità e i diritti su software registrati.

Questi parametri hanno l’obiettivo di garantire che le start-up innovative siano effettivamente impegnate in un percorso di crescita e sviluppo tecnologico. Il possesso di un brevetto effettivo intestato all’azienda rappresenta uno dei segnali più forti di innovazione e investimento nel lungo termine.

Start-up, fino a sette anni per le imprese in crescita

Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di estendere la permanenza nella sezione speciale fino a sette anni complessivi. Questa possibilità è riservata alle imprese che abbiano avviato un processo concreto verso la fase di scale-up. Cioè verso un’espansione significativa in termini di mercato, struttura e fatturato.

La previsione è contenuta in un nuovo comma della legge, il 2-ter, e si rivolge a quelle realtà che stanno trasformando la loro attività da sperimentale a strutturata, puntando su modelli di business consolidati e su una crescita stabile.

La start-up non è solo impresa giovane

Le nuove regole sulla definizione di start-up spiegate dal MIMIT nella Circolare del 29 luglio 2025 rafforzano i criteri di selezione e permanenza per chi vuole essere riconosciuto come start-up innovativa. La definizione start-up non si limita più all’essere una giovane impresa con buone idee, ma implica requisiti chiari, verificabili e orientati all’innovazione vera.

Tra vincoli di fatturato, esclusioni settoriali e indicatori di crescita, il percorso per ottenere e mantenere lo status richiede strategia, investimento e trasparenza. Le nuove norme puntano così a sostenere solo quelle realtà davvero capaci di contribuire al progresso tecnologico ed economico del Paese.

Riassumendo

  • Il MIMIT ha aggiornato i criteri per essere riconosciuti come start-up innovative.
  • Serve rispettare la definizione europea di PMI e non superare 5 milioni annui.
  • Escluse le imprese con attività prevalente di consulenza o agenzia.
  • Permanenza nella sezione speciale fino a cinque anni con almeno un requisito specifico.
  • Estensione a sette anni se l’impresa avvia un percorso verso la scale-up.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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