CIN affitti brevi. Le FAQ aggiornate (regole di esposizione del CIN nel condominio)

Il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ relative agli obblighi in materia di CIN affitti brevi
2 mesi fa
2 minuti di lettura
affitti brevi

Il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ relative agli obblighi in materia di CIN affitti brevi e altre attività turistico ricettive.

Dal 2 novembre entreranno pienamente in vigore le nuove regole che obbligano le strutture ricettive a dotarsi del codice identificativo nazionale. L’intento del legislatore è molto chiaro ossia prevedere una maggiore e incisiva regolamentazione del settore per contrastare l’evasione fiscale nonché l’irregolare esercizio dell’attività ricettiva.

Con le nuove FAQ il Ministero del Turismo si è soffermato sulle modalità di esposizione del CIN all’esterno dell’immobile.

Infatti, i locatori nonché i titolari di alberghi  o di altre strutture alberghiere o extralberghiera sono tenuti  ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura. Devono comunque essere garantiti il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. IL CIN deve essere indicato anche in ogni annuncio afferente la struttura ovunque pubblicato e comunicato.

Vediamo quali sono le modalità di corretta esposizione del CIN.

Il CIN anche per gli affitti brevi

L’obbligo di CIN affitti brevi e altre attività turistico ricettive è stato disposto con l’art.13-ter del DL 145/2023. Il codice può essere richiesto tramite  la piattaforma BDSR.

L’obbligo riguarda i seguenti soggetti:

  • i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Chi non si dota di CIN potrà essere sanzionato con effetti dal 2 novembre prossimo.

Nello specifico. in ipotesi di:

  • messa in locazione di un immobile/struttura sprovvisto di CIN scatta la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000;
  • mancata esposizione del CIN all’esterno della struttura o nell’annuncio pubblicitario è prevista una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

CIN affitti brevi.
Le FAQ aggiornate (regole di esposizione del CIN nel condominio)

Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento.

Lo stesso obbligo vale per i titolari di strutture turistico-ricettive alberghiera o extralberghiere.

Devono comunque essere rispettati eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Inoltre il CIN deve essere indicato in ogni annuncio pubblicitario ovunque pubblicato e comunicato.

Anche i portali telematici tipo AIRBNB e gli altri intermediari immobiliari hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o a finalità turistiche, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.

Il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ sul CIN affitti brevi. In una FAQ sono state date indicazioni in merito alle modalità di esposizione del codice identificativo.

Ebbene:

Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per evitare sanzioni i locatori dovranno rifarsi a tali indicazioni.

Riassumendo…

  • Dal 2 novembre 2024, entra in vigore l’obbligo del codice identificativo nazionale (CIN) per affitti brevi e strutture ricettive.
  • Il CIN deve essere esposto all’esterno dell’immobile e inserito in ogni annuncio pubblicitario.
  • I portali come Airbnb devono includere il CIN negli annunci pubblicitari dell’immobile o della struttura ricettiva.
  • Le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo vanno da 800 a 8.000 euro.
  • Sono previste modalità alternative di esposizione del CIN in caso limiti imposti da regolamenti condominiali.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

104
Articolo precedente

Legge 104: cosa fare in caso di rigetto della domanda

Cambiano le regole e le cifre dell'assegno sociale, ecco come prendere dall’INPS una pensione senza contributi nel 2025.
Articolo seguente

Assegno Sociale e redditi, se vendo casa rischio di perdere il trattamento dall’INPS?