La Carta Sconto concessa al dipendente può costituire reddito imponibile

La differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate, in linea di principio, è da assoggettare a tassazione, ma non i tutti i casi.
4 anni fa
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Le carte sconto concessa dal datore di lavoro ai propri dipendenti possono essere viste come un compenso imponibile?
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 221 del 19 marzo 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito al regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti con la concessione di una carta sconto. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è una Società operante nel mercato dell’abbigliamento.
La stessa società vorrebbe attribuire ai propri dipendenti una “card” che consenta loro di acquistare prodotti con uno sconto rispetto al prezzo di listino.


Questa carta sconto sarebbe nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato.
Lo sconto sarebbe pari a circa il 25 per cento del prezzo di vendita finale del prodotto.
La società chiarisce che:

  • il dipendente pagherebbe un prezzo superiore rispetto a quello che la Società pratica nei confronti dei soggetti legati da accordi di franchising;
  • in alcuni periodi dell’anno lo sconto praticato al dipendente potrebbe essere di eguale importo rispetto a quello di cui si possono avvantaggiare gli altri clienti.

Ciò premesso, l’Istante chiede all’Agenzia delle entrate se la concessione di tale “card” ai propri dipendenti possa rappresentare per gli stessi un compenso in natura imponibile e, come tale, soggetto alla ritenuta in acconto Irpef.

Sconto “fiscalmente rilevante”, di cosa si tratta?

In linea di principio, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi:

«Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Nel caso in cui il datore di lavoro commercializza e vende ai propri dipendenti beni o servizi ad un prezzo scontato, come chiarito dal Ministero delle Finanze con circolare 23 dicembre 1997, n.

326, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto gratuitamente; se, invece, il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate.
Ad ogni modo, l’Istante ha espressamente precisato che il prezzo pagato con la card sconto è, comunque, superiore a quello pagato dai soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione e, in alcuni periodi dell’anno, eguale ha quello praticato alla clientela.
Pertanto, conclude l’Agenzia delle entrate, nella fattispecie rappresentata non si ravvisa alcuno “sconto” fiscalmente rilevante.

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