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BTp Italia giugno 2030: le imposte sono basse e il titolo non entra in successione

L’imposta sostitutiva sulla rendita finanziaria del BTp Italia 2030 è agevolata al 12,50%. Il titolo è anche esente da tasse di successione in caso di eredità.
21 Giugno 2022
btp italia

Proseguono le sottoscrizioni del nuovo BTp Italia giugno 2030 con premio fedeltà. Uno strumento finanziario anti inflazione che non manca di attrarre i risparmiatori alla ricerca di investimenti adatti a difendersi dal caro vita.

Il tasso minimo garantito è pari al 1,60%, ma quello successivo potrebbe essere più alto. Lo comunicherà il Mef al termine del periodo di sottoscrizione, il prossimo 23 giugno. Chi mantiene il Btp Italia in portafoglio fino a scadenza incasserà anche il premio fedeltà pari al 1% del capitale.

BTp Italia 2030: imposte agevolate al 12,50%

Ma non è solo questo il vantaggio per i risparmiatori. Vi sono anche le imposte agevolate al 12,50%. Il BTp Italia 2030 è infatti un titolo di stato ed è soggetto a imposizione fiscale agevolata rispetto alla generalità delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari.

In pratica, sulle cedole si pagano trattenute pari al 12,50% anziché al 26% come previsto per azioni, bond corporate o bancari, fondi, Etf, ecc. Quindi un prelievo dimezzato che rende ancora più appetibile l’investimento nel BTp Italia.

La cedola annuale è corrisposta su base semestrale, pagabile a giugno e dicembre di ogni anno. Posto che l’interesse maturato sarà pari al 1,60% lordo, il risparmiatore incasserà l’1,40% al netto delle trattenute. Anche in caso di vendita del Btp a mercato con plusvalenza, il guadagno (capita gain) sarà tassato al 12,50%.

I Titoli di Stato non entrano in successione

Altro vantaggio che forse non tutti sanno è che il Btp Italia 2030 non è soggetto a imposta di successione. Dal 1990 (Dlgs n.346) Btp, Bot, CCt e altri titoli del debito pubblico italiano non concorrono a formare l’attivo ereditario. Pertanto al loro valore non si applica alcuna aliquota d’imposta.

Per la precisione, in base all’art. 12 del Dlgs 346/1990, i titoli di stato non concorrono a formare l’attivo ereditario. Pertanto questi strumenti finanziari non devono essere dichiarati perché non concorrono alla formazione dell’attivo in fase di successione.

Non solo. Non sono compresi nell’asse ereditario nemmeno i titoli di stato emessi da Paesi Ue o Extra Ue con i quali esistono scambi di informazioni fiscali reciproche (paesi white list), come anche i titoli emessi da enti locali (Comuni, Regioni, Province) o da organismi internazionali (Bei, Bers, Birs eccetera).

Sono esenti dalle imposte successorie anche i titoli equiparati ai titoli di Stato, come i Buoni fruttiferi postali e ultimamente anche i Pir, i piani individuali di risparmio.

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