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Oggi: 05 Dic, 2025

Assicurazione vita all’estero: detraibili i premi nel 730?

Nel 730/2025 è ammessa la detrazione del 19% anche per premi assicurativi vita pagati a compagnie estere? La risposta del fisco
4 mesi fa
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Foto © Pixabay

L’ art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR riconosce la detrazione nella misura del 19%, dei premi versati per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima

Prevista la stessa detrazione anche a fronte dei premi pagati per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

In redazione è giunto un quesito.

Salve, nel 2024 ho stipulato un contratto di assicurazione della vita che copre il rischio morte. La compagnia assicurativa, tuttavia, non è Italiana ma tedesca ed è li che ha la sua sede. Io sono italiano e risiedo in Italia. Sono alle prese con il 730/2025 (anno d’imposta 2024) e ho un dubbio: posso detrarre i premi pagati per la suddetta assicurazione anche se la compagnia assicurativa non è italiana?

Come funzione la detrazione dell’assicurazione vita

A fronte dei premi pagati per contratti assicurativi sulla vita stipulati o rinnovati dal 2001, il legislatore ammette la detrazione IRPEF del 19% ma solo per la parte del premio che va a coprire il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.

Lo sgravio fiscale si applica su un limite massimo di spesa pari a 530 euro. Tale limite deve intendersi complessivo. Quindi, se il contribuente ha più contratti di assicurazione sulla vita, a detto limite concorrono tutti detti contratti.

La detrazione è per cassa. Questo significa che nel 730/2025 da presentarsi quest’anno con riferimento all’anno d’imposta 2024, si detraggono i premi “pagati” nel 2024 medesimo.

Assicurazione vita: i premi pagati all’estero

Dalle spese sostenute a partire dal 2020 la detrazione spetta solo se il pagamento risulta da strumento tracciabile. Ovvero assegno, carta di credito, carta di debito, bonifico, ecc. Non serve il bonifico parlante come avviene nel pagamento per i bonus edilizi. Al riguardo nelle istruzioni sugli oneri detraibili nella Dichiarazione redditi 2025, l’Agenzia Entrate precisa che:

la documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciata, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall’attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.

Venendo al quesito del lettore, nelle stesse istruzioni di cui sopra è detto anche che lo sgravio fiscale dei premi pagati per l’assicurazione sulla vita spetta anche laddove i premi siano pagati a compagnie assicurative estere. Pertanto, nel rispetto di tutti i requisiti qui elencati, il lettore può beneficiare della detrazione nel suo 730/2025.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.