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Oggi: 05 Dic, 2025

Assicurazione INAIL per i rider: tra lavoro digitale e tutele contro infortuni e malattie (Circolare INAIL)

L’assicurazione INAIL per i rider è ora realtà: scopri come funziona davvero la tutela nel lavoro su piattaforma.
5 mesi fa
2 minuti di lettura
assicurazione inail rider
Foto © Investireoggi

Nel panorama delle nuove professioni nate dalla trasformazione digitale, quella del rider è una delle più emblematiche. Operatori su due ruote, spesso giovani, impegnati nella consegna di beni acquistati online tramite piattaforme digitali: i rider rappresentano una categoria lavorativa che ha sollevato non pochi interrogativi sul fronte dei diritti e delle tutele. Tra queste, assume particolare rilievo il tema dell’assicurazione INAIL per i rider, fondamentale per garantire protezione in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Assicurazione INAIL per i rider: un quadro normativo in evoluzione

L’INAIL ha recentemente fornito chiarimenti rilevanti sulle modalità di assicurazione dei lavoratori delle piattaforme digitali.

Il punto di partenza per comprendere l’obbligatorietà della copertura assicurativa è rappresentato dalla natura giuridica del rapporto di lavoro tra la piattaforma e il rider.

Le possibilità di inquadramento sono principalmente tre:

  • lavoro autonomo;
  • collaborazione etero-organizzata;
  • lavoro subordinato.

Ciascuna di queste configurazioni comporta regole diverse in materia di assicurazione obbligatoria.

Rider in regime autonomo: obblighi del committente

Quando il rapporto con la piattaforma è qualificato come autonomo, trova applicazione l’articolo 47-septies del Decreto Legislativo n. 81 del 2015. Questo articolo stabilisce un principio cruciale: il committente che opera attraverso una piattaforma digitale è responsabile degli obblighi assicurativi verso l’INAIL, proprio come un datore di lavoro tradizionale.

In questo contesto, i premi assicurativi (per infortunio sul lavoro e malattia) vengono calcolati sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera. Tale importo equivale al limite minimo di retribuzione giornaliera vigente, determinato ai fini delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, rapportato ai giorni di effettiva attività del rider.

Si tratta di una modalità pensata per offrire una base omogenea e oggettiva nel calcolo del premio assicurativo, non essendo sempre facile definire una retribuzione standard per prestazioni lavorative autonome, spesso discontinue e variabili.

Collaborazioni organizzate dal committente: assimilazione al lavoro subordinato

Nel caso in cui il rapporto con il rider presenti le caratteristiche della cosiddetta collaborazione etero-organizzata (cioè quando l’attività è svolta con mezzi e tempi stabiliti dalla piattaforma), il lavoratore viene trattato secondo la disciplina del lavoro subordinato. Questo orientamento deriva dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del medesimo Dlgs n. 81/2015.

In simili circostanze, anche l’assicurazione INAIL per i rider si uniforma alle regole previste per i lavoratori dipendenti. Di conseguenza:

i premi vanno calcolati sulla retribuzione effettiva percepita oppure, se non immediatamente determinabile, sulla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento.

Questo approccio differisce da quello adottato per i parasubordinati, i quali soggiacciono a parametri retributivi convenzionali. In questo caso, invece, è il CCNL applicabile a definire il trattamento economico, che a sua volta diventa la base imponibile per l’assicurazione obbligatoria.

Assicurazione INAIL per i rider subordinati: calcolo su retribuzione effettiva

Quando il rapporto tra rider e piattaforma è strutturato come contratto di lavoro dipendente, si applicano senza eccezioni tutte le normative ordinarie previste per i lavoratori subordinati. Ne consegue che la retribuzione imponibile su cui calcolare i premi INAIL corrisponde alla retribuzione lorda effettiva del dipendente.

Tuttavia, tale importo non può in alcun caso essere inferiore:

  • ai minimi contrattuali stabiliti dai CCNL;
  • ai limiti di retribuzione giornaliera minima previsti per legge e aggiornati ogni anno in base all’andamento del costo della vita, così come rilevato dall’Istat.

Anche in questa ipotesi, l’obiettivo è quello di garantire un trattamento dignitoso e coerente con i principi generali di tutela del lavoro, evitando l’utilizzo di retribuzioni simboliche o non proporzionate al rischio assicurativo.

Una protezione sempre più inclusiva

Quelle elencate sono le recenti precisazioni fornite dall’INAIL per l’assicurazione dei rider (Circolare n. 40/2025). Chiarimenti che mirano a colmare un vuoto normativo e a rendere più uniforme il trattamento assicurativo per una categoria professionale spesso esposta a condizioni lavorative complesse.

L’assicurazione INAIL per i rider, quindi, si estende anche a chi lavora in modo discontinuo, irregolare o senza un contratto chiaramente definito, purché siano presenti le condizioni minime che giustificano un obbligo di tutela da parte del committente.

Riassumendo

  • L’INAIL tutela anche i rider in base alla forma contrattuale adottata.
  • Nei rapporti autonomi, la piattaforma assume gli obblighi assicurativi come un datore di lavoro.
  • Le collaborazioni etero-organizzate seguono le regole del lavoro subordinato.
  • Nei contratti dipendenti, i premi INAIL si calcolano sulla retribuzione effettiva lorda.
  • I minimi retributivi legali e contrattuali devono sempre essere rispettati.
  • La circolare INAIL n. 40/2025 chiarisce modalità operative e calcolo dei premi.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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