Nel panorama delle nuove professioni nate dalla trasformazione digitale, quella del rider è una delle più emblematiche. Operatori su due ruote, spesso giovani, impegnati nella consegna di beni acquistati online tramite piattaforme digitali: i rider rappresentano una categoria lavorativa che ha sollevato non pochi interrogativi sul fronte dei diritti e delle tutele. Tra queste, assume particolare rilievo il tema dell’assicurazione INAIL per i rider, fondamentale per garantire protezione in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Assicurazione INAIL per i rider: un quadro normativo in evoluzione
L’INAIL ha recentemente fornito chiarimenti rilevanti sulle modalità di assicurazione dei lavoratori delle piattaforme digitali.
Il punto di partenza per comprendere l’obbligatorietà della copertura assicurativa è rappresentato dalla natura giuridica del rapporto di lavoro tra la piattaforma e il rider.
Le possibilità di inquadramento sono principalmente tre:
- lavoro autonomo;
- collaborazione etero-organizzata;
- lavoro subordinato.
Ciascuna di queste configurazioni comporta regole diverse in materia di assicurazione obbligatoria.
Rider in regime autonomo: obblighi del committente
Quando il rapporto con la piattaforma è qualificato come autonomo, trova applicazione l’articolo 47-septies del Decreto Legislativo n. 81 del 2015. Questo articolo stabilisce un principio cruciale: il committente che opera attraverso una piattaforma digitale è responsabile degli obblighi assicurativi verso l’INAIL, proprio come un datore di lavoro tradizionale.
In questo contesto, i premi assicurativi (per infortunio sul lavoro e malattia) vengono calcolati sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera. Tale importo equivale al limite minimo di retribuzione giornaliera vigente, determinato ai fini delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, rapportato ai giorni di effettiva attività del rider.
Si tratta di una modalità pensata per offrire una base omogenea e oggettiva nel calcolo del premio assicurativo, non essendo sempre facile definire una retribuzione standard per prestazioni lavorative autonome, spesso discontinue e variabili.
Collaborazioni organizzate dal committente: assimilazione al lavoro subordinato
Nel caso in cui il rapporto con il rider presenti le caratteristiche della cosiddetta collaborazione etero-organizzata (cioè quando l’attività è svolta con mezzi e tempi stabiliti dalla piattaforma), il lavoratore viene trattato secondo la disciplina del lavoro subordinato. Questo orientamento deriva dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del medesimo Dlgs n. 81/2015.
In simili circostanze, anche l’assicurazione INAIL per i rider si uniforma alle regole previste per i lavoratori dipendenti. Di conseguenza:
i premi vanno calcolati sulla retribuzione effettiva percepita oppure, se non immediatamente determinabile, sulla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento.
Questo approccio differisce da quello adottato per i parasubordinati, i quali soggiacciono a parametri retributivi convenzionali. In questo caso, invece, è il CCNL applicabile a definire il trattamento economico, che a sua volta diventa la base imponibile per l’assicurazione obbligatoria.
Assicurazione INAIL per i rider subordinati: calcolo su retribuzione effettiva
Quando il rapporto tra rider e piattaforma è strutturato come contratto di lavoro dipendente, si applicano senza eccezioni tutte le normative ordinarie previste per i lavoratori subordinati. Ne consegue che la retribuzione imponibile su cui calcolare i premi INAIL corrisponde alla retribuzione lorda effettiva del dipendente.
Tuttavia, tale importo non può in alcun caso essere inferiore:
- ai minimi contrattuali stabiliti dai CCNL;
- ai limiti di retribuzione giornaliera minima previsti per legge e aggiornati ogni anno in base all’andamento del costo della vita, così come rilevato dall’Istat.
Anche in questa ipotesi, l’obiettivo è quello di garantire un trattamento dignitoso e coerente con i principi generali di tutela del lavoro, evitando l’utilizzo di retribuzioni simboliche o non proporzionate al rischio assicurativo.
Una protezione sempre più inclusiva
Quelle elencate sono le recenti precisazioni fornite dall’INAIL per l’assicurazione dei rider (Circolare n. 40/2025). Chiarimenti che mirano a colmare un vuoto normativo e a rendere più uniforme il trattamento assicurativo per una categoria professionale spesso esposta a condizioni lavorative complesse.
L’assicurazione INAIL per i rider, quindi, si estende anche a chi lavora in modo discontinuo, irregolare o senza un contratto chiaramente definito, purché siano presenti le condizioni minime che giustificano un obbligo di tutela da parte del committente.
Riassumendo
- L’INAIL tutela anche i rider in base alla forma contrattuale adottata.
- Nei rapporti autonomi, la piattaforma assume gli obblighi assicurativi come un datore di lavoro.
- Le collaborazioni etero-organizzate seguono le regole del lavoro subordinato.
- Nei contratti dipendenti, i premi INAIL si calcolano sulla retribuzione effettiva lorda.
- I minimi retributivi legali e contrattuali devono sempre essere rispettati.
- La circolare INAIL n. 40/2025 chiarisce modalità operative e calcolo dei premi.
