Scade oggi, 30 giugno 2022, la domanda per l’assegno unico figli a carico. Solo così non si perderanno gli arretrati (da marzo 2022). Chi, invece, presenterà richiesta da domani, perderà gli arretrati e il primo importo sarà pagato, dall’INPS, ad agosto.
Tra i requisiti richiesti per avere il sussidio c’è quello fiscale. In particolare è necessario che il richiedente l’assegno sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.
Cosa significa questo? Un soggetto residente in Italia ma che paga imposte esclusivamente all’estero non può chiedere l’assegno unico?
Per quali figli spetta
Innanzitutto ricordiamo che l’assegno unico spetta per:
- ogni figlio a carico di minore età
- ogni figlio maggiorenne a carico fino a 21 anni di età, a condizione che in capo al figlio stesso sia rispettata una delle seguenti condizioni:
- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
- svolgimento del servizio civile universale
- ogni figlio disabile a carico, senza limiti di età.
E’ pagato direttamente dall’INPS (non in busta paga). L’importo dipende dal valore ISEE del nucleo familiare.
I requisiti per avere l’assegno unico figli a carico
Per avere diritto a percepire l’assegno unico, è richiesto che in capo al richiedente siano soddisfatti (tutti) i seguenti requisiti:
- risulti essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- oppure titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi
- deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
- sia residente e domiciliato in Italia
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Il requisito fiscale
Tra le condizioni, dunque, è stabilito che il richiedente l’assegno unico paghi le imposte sul reddito in Italia.
Al riguardo, l’INPS (Circolare n. 23 del 9 febbraio 2022) ha chiarito che la locuzione “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia”:
- deve essere intesa con riferimento a un’imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili
- è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento.
Quindi, se per esempio, il richiedente percepisce redditi in Italia e tali redditi, per legge, sono esenti da imposta, questi, comunque, ha diritto all’assegno unico per figli.
Si pensi al caso diverso di un soggetto residente in Italia ma che percepisce redditi dall’estero e che, per le convenzioni contro doppie imposizioni, paga solo imposte all’estero (quindi, non anche nel nostro Paese). Anche in tal caso, poiché la convenzione prevede l’esclusione della tassazione in Italia, il soggetto dovrebbe poter godere dell’assegno.