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Il bonus pavimenti vale anche per le unità non abitative?

Il bonus pavimenti (detrazione IRPEF) spetta anche per lavori fatti su immobili di tipo non residenziale. Vediamo quando
26 Luglio 2021
Il bonus pavimenti vale anche per le unità non abitative?

Per il rifacimento della pavimentazione di casa o delle parti comuni del condominio, può spettare una detrazione fiscale (c.d, bonus pavimenti), la cui per percentuale può andare dal 50% al 110%.

Vediamo in dettaglio.

Il bonus pavimenti al 50%

La sostituzione della pavimentazione può rientrare nel bonus ristrutturazione del 50%. Tuttavia, in questi casi occorre distinguere a seconda che i lavori siano fatti sulla singola unità abitativa oppure se fatti sulle parti comuni condominiali (ad esempio le scale).

Nel primo caso, il bonus pavimenti (detrazione 50%) spetta solo laddove il rifacimento della pavimentazione sia legato ad interventi di manutenzione straordinaria (ad esempio il rifacimento degli impianti).

Questo perché la sostituzione/rifacimento della pavimentazione di casa è considerato lavori di manutenzione ordinaria (sulle singole unità abitative la manutenzione ordinaria non rientra tra i lavori che danno diritto al bonus ristrutturazione).

Laddove, invece, la sostituzione/rifacimento della pavimentazione interessa le parti comuni condominiali, scatta la detrazione del 50% anche se non sono eseguiti altri lavori di manutenzione straordinaria.

Per le spese sostenute nel 2020 e 2021, per il bonus pavimenti, in luogo della detrazione fiscale può optarsi per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Bonus pavimenti: dal 65% al 110%

La detrazione per la pavimentazione può salire al 65% laddove i lavori siano qualificabili come di “riqualificazione energetica”.

In dettaglio, affinché il bonus pavimentazione sia del 65% è necessario che siano rispettati i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010. Qui non c’è distinzione tra lavori eseguiti sulla singola unità abitativa o sulle parti comuni condominiali.

Inoltre il bonus spetta anche per immobili non abitativi (ufficio, locale commerciale, ecc.).

Anche, in tal caso, per le spese 2020 e 2021 è possibile optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Nel caso in cui poi i lavori della pavimentazione (nel rispetto dei predetti requisiti) siano realizzati congiuntamente ad uno o più interventi trainanti da bonus 110% (ad esempio il cappotto termico), il bonus sale dal 65% al 110% (in tal caso, tuttavia, è necessario che si tratti sempre di immobile residenziale o di condominio).

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura, rientra nel c.d. bonus facciate (detrazione 90%, con possibilità per le spese 2020 e 2021 di optare per lo sconto o cessione).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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