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Rottamazione cartelle: al 31 luglio tre scadenze in una sola data con regole diverse

Rottamazione cartelle, il 31 luglio non è una scadenza qualunque: tra tolleranze e decadenze, ogni piano segue regole diverse
3 Luglio 2026
rottamazione certelle
Foto © Licenza Creative Commons

Il 31 luglio 2026 è una data centrale per chi ha aderito alle sanatorie fiscali collegate alla riscossione. In quel giorno si intrecciano pagamenti, decisioni degli enti territoriali e regole diverse sulla perdita dei vantaggi. La rottamazione cartelle richiede, quindi, attenzione non solo agli importi, ma anche al tipo di procedura applicabile, perché un errore sulla scadenza può produrre effetti molto diversi a seconda del piano interessato.

Rottamazione cartelle: cosa accade il 31 luglio 2026

Il 31 luglio 2026 rappresenta il primo vero banco di prova per la nuova definizione agevolata prevista dalla legge n. 199/2025 (Legge bilancio 2026). Per chi ha presentato domanda rottamazione quinquies, entro la predetta data deve essere versata la prima quota del piano oppure l’intero importo, se è stata scelta la soluzione in unica rata.

La comunicazione di esito della rottamazione quinquies, arrivata entro il 30 giugno 2026, indica importi dovuti, singole scadenze e riporta bollettini di pagamento.

Alla stessa data del 31 luglio 2026 si collega anche la tredicesima rata della precedente definizione agevolata disciplinata dalla legge n. 197/2022 (rottamazione quater). Per i soggetti riammessi attraverso la legge n. 15/2025, invece, il 31 luglio riguarda la quinta quota. Si tratta di percorsi distinti, con effetti non sovrapponibili.

La vecchia procedura conserva i cinque giorni di margine

Per la rottamazione quater resta valida, per ogni rata del piano di pagamento, la regola dei cinque giorni di lieve ritardo. In pratica, il pagamento in scadenza il 31 luglio 2026 viene considerato regolare anche se effettuato entro il 5 agosto 2026.

Questa previsione evita la perdita immediata dei benefici quando il ritardo resta entro il limite fissato dalla legge. Oltre tale margine, oppure in caso di versamento incompleto, si verifica la decadenza dal piano.

Le somme già pagate vengono trattenute come acconto sul debito residuo, mentre riprendono vigore sanzioni, interessi e altri importi che la definizione aveva consentito di non pagare.

La regola è quindi lineare: nella vecchia procedura il termine del 31 luglio non va letto da solo, perché la legge ammette ancora una breve finestra di tolleranza. La rottamazione cartelle disciplinata da questo meccanismo resta meno rigida rispetto al nuovo piano sulle rate intermedie.

La nuova definizione è più severa

La disciplina della rottamazione quinquies segue un criterio diverso. Il comma 95 della Legge di bilancio 2026 stabilisce che l’inefficacia della definizione scatta in caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive. Si decade anche se non si paga in tutto o in parte l’unica rata ovvero l’ultima rata.

Il punto delicato riguarda la tolleranza. I cinque giorni non valgono per tutte le scadenze, ma solo per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata del piano. Di conseguenza, la prima rata del 31 luglio 2026 deve essere rispettata con puntualità piena, mentre l’unica rata si può pagare entro il 5 agosto.

Un ritardo di un solo giorno sulla prima rata, ad ogni modo, non determina automaticamente l’uscita dalla procedura, ma consuma uno dei due errori ammessi. Al secondo episodio, anche distante nel tempo, il beneficio viene meno.

Per questo la gestione delle scadenze diventa essenziale, soprattutto nei piani lunghi, che possono arrivare fino a 54 rate bimestrali. Nella rottamazione cartelle più recente, il rischio non dipende solo dall’importo versato, ma anche dalla precisione del calendario.

Enti locali e rottamazione cartelle: decadenza e regole non uguali per tutti

Il 31 luglio 2026 rileva anche per gli enti territoriali. L’articolo 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, consente a Comuni, Province, Regioni e Città metropolitane di applicare la definizione agevolata ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

La scelta, però, non è automatica. L’ente deve adottare un provvedimento, pubblicarlo e trasmetterlo all’agente della riscossione. Il termine, inizialmente fissato al 30 giugno, è stato spostato al 31 luglio 2026 nell’ambito della conversione del D.L. n. 63/2026.

Questo significa che debiti come IMU, TARI o sanzioni amministrative possono entrare nella definizione locale solo se l’ente competente aderisce entro la data prevista. In assenza della delibera, non nasce alcun diritto alla sanatoria.

Riassumendo

  • Rottamazione cartelle: il 31 luglio 2026 concentra scadenze fiscali diverse.
  • La nuova definizione richiede il pagamento puntuale della prima rata.
  • La vecchia procedura conserva cinque giorni di tolleranza.
  • La decadenza segue regole diverse tra vecchi e nuovi piani.
  • Gli enti locali devono deliberare entro il 31 luglio 2026.
  • IMU, TARI e sanzioni dipendono dalla scelta dell’ente.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.