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Correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus): stangata o semplificazione? Tutte le misure approvate

Auto aziendali, IVA e imprese: il nuovo correttivo fiscale cambia regole e convenienze per contribuenti, professionisti e aziende.
11 Giugno 2026
correttivo riforma fiscale
Foto © Investireoggi

Il decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus) interviene su diversi punti del sistema tributario italiano, con modifiche che riguardano redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, imprese, IVA, trust, riscossione e fiscalità internazionale. Il provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026, si inserisce nel percorso di attuazione della delega fiscale e mira a correggere, chiarire o integrare norme già entrate nel sistema.

Decreto correttivo della riforma fiscale: auto aziendali e familiari a carico

Una delle novità più rilevanti riguarda le auto aziendali concesse ai dipendenti anche per uso personale. La modifica incide sull’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, già ritoccato dalla legge di Bilancio 2025.

Il sistema resta legato alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, calcolata sulla base delle tabelle ACI. Tuttavia, il valore imponibile del benefit continua a cambiare in base al tipo di veicolo. Per le auto elettriche pure la quota è più bassa, per le ibride plug-in è intermedia, mentre per gli altri veicoli il peso fiscale è maggiore.

Il correttivo introduce anche una regola legata all’anzianità del mezzo: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, i valori fiscali aumentano del 50%. In pratica, i veicoli più datati rischiano di diventare meno convenienti sotto il profilo tributario. Inoltre, se l’auto ha accessori o allestimenti non presenti nelle tabelle ACI e non pagati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit aumenta del 5%.

Il decreto interviene anche sull’articolo 12 del TUIR, relativo ai familiari a carico. Per i familiari indicati dall’articolo 433 del codice civile, diversi da coniuge e figli (quindi, ad esempio, genitori e nonni), il requisito della convivenza o degli assegni alimentari rileva solo quando la norma fiscale richiama espressamente i familiari fiscalmente a carico.

Resta centrale il limite di reddito di 2.840,51 euro. La modifica opera dal periodo d’imposta 2025, dunque, con effetti già nel Modello 730/2026 ovvero Modello Redditi PF 2026.

Professionisti, crediti d’imposta e plusvalenze

Il decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus) introduce cambiamenti importanti anche per chi esercita arti e professioni. L’intervento riguarda, tra l’altro, l’articolo 67, comma 1, lettera h-bis), del TUIR.

La norma qualifica come redditi diversi le plusvalenze realizzate in caso di cessione, anche parziale, di complessi organizzati per l’attività artistica o professionale svolta in forma individuale, quando tali complessi sono stati acquisiti per successione o per atto gratuito. Rientrano nel perimetro non solo beni materiali, ma anche elementi immateriali, come clientela, avviamento e altri valori collegati all’attività.

La determinazione della plusvalenza segue i criteri dell’articolo 86 del TUIR. La nuova disciplina si applica alle cessioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del correttivo.

Un altro punto riguarda i crediti d’imposta acquistati, compresi quelli collegati ai bonus edilizi. Con l’inserimento del comma 3-quater nell’articolo 54 del TUIR, i proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di questi crediti assumono rilievo come redditi diversi.

Restano esclusi i crediti che costituiscono corrispettivo di una prestazione professionale: in quel caso, continuano a concorrere al reddito secondo le regole ordinarie, in base agli importi effettivamente compensati nel periodo d’imposta.

Imprese, perdite fiscali, azioni proprie e riallineamenti

Per le imprese, il provvedimento contiene numerose norme tecniche. Una riguarda le azioni proprie. Il nuovo articolo 82 del TUIR prevede che la differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto delle azioni proprie sia fiscalmente rilevante come plusvalenza o minusvalenza nell’esercizio dell’operazione. Non si applica la participation exemption e resta il criterio FIFO, secondo cui si considerano cedute prima le azioni acquistate in data più remota.

Le nuove regole operano per le cessioni effettuate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, purché anche l’acquisto sia avvenuto da quel periodo.

Il correttivo interviene poi sull’articolo 84 del TUIR, in tema di riporto delle perdite fiscali. La limitazione può scattare anche quando non viene trasferita direttamente la società che possiede le perdite, ma la partecipazione di controllo della società che la controlla, se cambia anche l’attività svolta. La finalità è evitare utilizzi impropri di perdite pregresse tramite passaggi societari indiretti. Regole analoghe vengono chiarite per interessi passivi ed eccedenze ACE.

In tema di riallineamento, l’articolo 7 consente di eliminare divergenze tra valori contabili e fiscali emerse per cambiamenti dei principi contabili, secondo il meccanismo richiamato dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2024. L’effetto decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus): IVA, trust e riscossione

Il decreto modifica anche la disciplina IVA. L’intervento riguarda gli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. Il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, sui servizi e sulle importazioni potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Si tratta di un ampliamento dei tempi disponibili, utile soprattutto nei casi in cui fatture e registrazioni non seguano percorsi immediati.

In materia di trust, viene rafforzato il principio della tassazione in uscita.

Le modifiche interessano l’articolo 4-bis del D. Lgs. n. 346/1990 e il Testo unico delle imposte indirette di cui al D. Lgs. n. 123/2025. Il trasferimento finale ai beneficiari può quindi assumere rilievo non solo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma anche per le imposte ipotecaria e catastale, quando sono coinvolti immobili.

Dal 1° gennaio 2027 cambia inoltre la gestione dei pagamenti presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: non saranno più ammessi contanti e assegni per pagamenti e rimborsi. Il percorso è quello della tracciabilità e della progressiva digitalizzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus) tocca infine l’adempimento collaborativo, la Global minimum tax prevista dal D. Lgs. n. 209/2023, l’IRAP per gli enti del Terzo settore e alcune imposte sostitutive. Il quadro complessivo mostra un intervento ampio, pensato per rendere più coerenti le regole fiscali e per ridurre incertezze applicative in vista dei prossimi periodi d’imposta.

Riassumendo

  • Il decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus) modifica diversi ambiti tributari.
  • Cambiano le regole fiscali per auto aziendali, optional e familiari a carico.
  • Per i professionisti rilevano plusvalenze, clientela, avviamento e crediti d’imposta acquistati.
  • Le imprese affrontano novità su azioni proprie, perdite fiscali e riallineamenti contabili.
  • La detrazione IVA viene estesa fino alla dichiarazione del secondo anno successivo.
  • Dal 2027 stop a contanti e assegni presso la riscossione.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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