Una recente presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce (anzi ribalta) un punto molto delicato per i professionisti in regime forfettario: i compensi erroneamente percepiti non sempre devono essere conteggiati per verificare il limite di permanenza. Il caso esaminato riguarda una contribuente che nel 2024 aveva incassato somme più alte del dovuto per un errore del soggetto pagatore. Quelle somme, però, non erano realmente spettanti e sono state restituite nel 2025. Se conteggiati come ricavi del 2024 avrebbero comportato la fuoriuscita dal regime dal 2025 in quanto si sarebbe superata la soglia di 85.000 euro prevista per operare nel regime.
Quindi, il contribuente ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se quei compensi debbano o meno essere conteggiati per il 2024.
Regime forfettario e compensi restituiti: l’Agenzia ribalta la decisione
Il tema in questione è importante perché il regime forfettario, disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, l. 190/2014, consente l’accesso o la permanenza solo entro specifici requisiti. Tra questi c’è il predetto tetto di 85.000 euro di ricavi o compensi previsto dall’art. 1, c. 54, lett. a), l. 190/2014. Se questa soglia viene superata, si esce dal regime dal periodo d’imposta successivo.
L’Agenzia, con la risposta n. 68/2026, ha però corretto il precedente orientamento espresso nella risposta n. 26/2026, in cui diceva che i compensi percepiti e poi restituiti non salvano il forfettario. Il nuovo chiarimento, invece, riconosce che, in presenza di somme incassate per un errore non imputabile al contribuente e poi integralmente restituite, occorre guardare ai compensi davvero dovuti. In sostanza, i compensi erroneamente percepiti nel forfettario e poi restituiti non devono alterare il diritto a restare nel regime agevolato in quanto non concorrono alla soglia di 85.000 euro.
Il limite di 85.000 euro va calcolato sui compensi realmente spettanti
Il principio affermato è semplice: non conta solo ciò che è materialmente entrato, ma ciò che spettava davvero al professionista. Nel caso analizzato, il superamento della soglia di 85.000 euro era avvenuto esclusivamente per effetto di un errore amministrativo del soggetto che aveva effettuato i pagamenti. Dopo la scoperta dell’anomalia, il contribuente aveva segnalato il problema e aveva restituito l’intero importo non dovuto, in parte con bonifico e in parte tramite trattenute.
Per questa ragione, l’Agenzia ha ritenuto che i compensi erroneamente percepiti (e poi ridati indietro) nel forfettario non concorrano alla verifica del limite previsto dall’art. 1, c. 54, lett. a), l. 190/2014 (Legge bilancio 2015). Di conseguenza, se il superamento degli 85.000 euro deriva soltanto da importi non spettanti e successivamente restituiti, non si produce la fuoriuscita dal regime per l’anno successivo.
Il chiarimento è rilevante anche sotto il profilo della tutela del contribuente. L’Agenzia ha affermato, infatti, che non sarebbe corretto far perdere il beneficio fiscale per una situazione causata da una condotta altrui, a condizione che la restituzione delle somme sia reale, completa e documentata. In altre parole, i compensi erroneamente percepiti nel forfettario non possono trasformarsi automaticamente in un danno fiscale definitivo.
CU non corretta, dichiarazione e rimborso dell’imposta sostitutiva
Un altro passaggio molto utile chiarito riguarda la Certificazione Unica.
Nel caso esaminato, la CU riportava l’importo complessivo pagato nel 2024, senza tener conto delle somme restituite nel 2025. Questo elemento aveva generato un duplice effetto negativo: da un lato il superamento apparente della soglia; dall’altro un maggiore carico fiscale in dichiarazione.
L’Agenzia precisa che la mancata correzione della CU da parte del sostituto non impedisce, da sola, la corretta ricostruzione del reddito imponibile, purché la restituzione sia dimostrabile. Questo passaggio è decisivo per chi si trova nella stessa situazione dei compensi erroneamente percepiti nel forfettario e dispone di prove precise, come bonifici, trattenute, comunicazioni formali e conteggi del soggetto erogatore.
Sul piano operativo, se nel modello Redditi 2025 relativo al periodo d’imposta 2024 sono stati indicati anche gli importi poi restituiti, il recupero della maggiore imposta sostitutiva pagata può avvenire in due modi. Il primo è la dichiarazione integrativa, con la correzione del quadro LM e l’emersione del credito. Il secondo è l’istanza di rimborso all’ufficio territorialmente competente, nei termini di legge e con documentazione allegata.
Il riferimento normativo richiamato per l’imposta sostitutiva è l’art. 1, cc. 64-65, l. 190/2014. Questo significa che il problema dei compensi erroneamente percepiti nel forfettario non incide solo sulla permanenza nel regime, ma anche sulla corretta misura dell’imposta dovuta.
Compensi erroneamente percepiti nel forfettario: cosa cambia davvero
L’effetto pratico della Risposta n. 68/2026 è chiaro: quando vi sono compensi erroneamente percepiti nel forfettario per cause non dipendenti dal contribuente, e tali somme vengono restituite in modo completo e provabile, il calcolo del limite di 85.000 euro deve essere effettuato considerando i compensi effettivi. In questo scenario non opera la fuoriuscita prevista dall’art. 1, c. 71, l. 190/2014.
Il principio non apre però a soluzioni automatiche o generiche. Servono elementi concreti: errore oggettivo, restituzione effettiva, tracciabilità e coerenza documentale. Senza questi presupposti, la tesi difensiva rischia di non reggere in sede di controllo.
Per molti autonomi, questa interpretazione rappresenta una garanzia importante. Il messaggio è che il fisco deve valutare la sostanza dei fatti e non fermarsi al dato formale di una certificazione non aggiornata. La risposta dell’Agenzia corregge così un’impostazione più rigida e offre una via ordinata per recuperare l’imposta pagata in eccesso.
In conclusione, la vicenda dimostra che i compensi erroneamente percepiti nel forfettario non devono essere confusi con il reddito realmente maturato. Se la somma non era dovuta ed è stata restituita, non deve gonfiare né la base imponibile né il conteggio utile per restare nel regime agevolato. È un chiarimento di grande valore pratico, soprattutto per chi vuole evitare che un errore amministrativo si trasformi in una doppia penalizzazione fiscale.
Riassumendo
- Compensi erroneamente percepiti nel forfettario non fanno perdere il regime se restituiti integralmente.
- Il limite per restare nel regime forfettario è fissato a 85.000 euro.
- Conta il reddito realmente spettante, non somme incassate per errore.
- Il chiarimento arriva dalla risposta n. 68/2026 dell’Agenzia delle Entrate.
- CU non corretta non impedisce di dimostrare la restituzione delle somme.
- Possibile recuperare l’imposta sostitutiva con dichiarazione integrativa o richiesta di rimborso.