La notifica di cartelle di pagamento relative a debiti tributari di una società estinta agli ex amministratori che non rivestivano la qualifica di ultimo legale rappresentante costituisce una delle questioni più controverse nel contenzioso tributario degli ultimi anni. La disciplina normativa e l’elaborazione giurisprudenziale hanno progressivamente chiarito i limiti della responsabilità degli ex amministratori, la legittimazione passiva e la validità delle notifiche, con particolare attenzione alle garanzie difensive e ai presupposti per l’azione dell’Amministrazione finanziaria.
Estinzione della società e successione nei debiti tributari
L’art. 2495 c.c., come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, stabilisce che, una volta cancellata la società dal registro delle imprese, questa si estingue, anche in presenza di rapporti giuridici pendenti.
I creditori sociali non soddisfatti possono agire nei confronti dei soci, nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Responsabilità degli amministratori, liquidatori e soci per debiti tributari
L’art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 28 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, disciplina la responsabilità personale di liquidatori, amministratori e soci per i debiti tributari della società:
- I liquidatori rispondono in proprio delle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori, se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima dell’assegnazione di beni ai soci o di aver soddisfatto crediti di ordine superiore.
- La stessa responsabilità si estende agli amministratori in carica al momento dello scioglimento della società, se non sono stati nominati liquidatori, nonché agli amministratori che, nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione, abbiano compiuto operazioni di liquidazione o occultato attività sociali.
- I soci che hanno ricevuto denaro o beni sociali in assegnazione nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione o durante la liquidazione rispondono nei limiti del valore dei beni ricevuti.
La responsabilità di cui sopra è accertata dall’ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973.
Effetti dell’estinzione della società ai fini tributari
L’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 prevede che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, l’estinzione della società ha effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Durante tale periodo, la società è considerata “fiscalmente esistente” per consentire l’azione dell’Amministrazione finanziaria.
La notifica delle cartelle di pagamento agli ex amministratori
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 31 marzo 2022, n. 10354; Cass. 8 febbraio 2016, n. 1003; Cass. 27 novembre 2013, n. 357) ha chiarito che, una volta intervenuta l’estinzione della società, la notifica di atti impositivi (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) alla società stessa, anche per il tramite dell’ex liquidatore o amministratore, è nulla o inesistente, poiché viene meno il soggetto giuridico destinatario e la capacità rappresentativa degli organi sociali. L’ex amministratore non è successore processuale della società estinta e non può essere destinatario di atti impositivi riferiti al debito sociale, salvo che non sia destinatario di un autonomo atto di accertamento della propria responsabilità personale ex art.
36 D.P.R. 602/1973.
Legittimazione passiva e responsabilità personale
L’ex amministratore che non era l’ultimo legale rappresentante non può essere destinatario di cartelle di pagamento intestate alla società estinta, salvo che l’Amministrazione finanziaria abbia emesso e notificato un autonomo atto di accertamento della responsabilità personale, motivato e notificato secondo le forme di legge. In assenza di tale atto, la notifica della cartella di pagamento all’ex amministratore è affetta da nullità insanabile e non produce effetti nei suoi confronti.
Notifica ai soci e fenomeno successorio
A seguito dell’estinzione della società, la pretesa tributaria si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti previsti dalla legge. La notifica degli atti impositivi deve essere effettuata ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società (Cass. 12 luglio 2024, n. 19233; Cass. 25 maggio 2018, n. 13136). La notifica agli ex amministratori che non siano anche soci non è idonea a radicare la legittimazione passiva.
Il ricorso dell’ex amministratore: presupposti e prospettive di accoglimento
L’ex amministratore, destinatario di cartelle di pagamento relative a debiti di una società estinta, che non era l’ultimo legale rappresentante, può proporre ricorso eccependo:
- La nullità o inesistenza della notifica, in quanto effettuata a soggetto privo di legittimazione passiva e rappresentativa;
- L’inesistenza del titolo nei suoi confronti, non essendo stato emesso alcun atto di accertamento della responsabilità personale ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 602/1973;
- L’eventuale violazione delle garanzie difensive, in quanto la responsabilità personale degli amministratori può essere fatta valere solo con un autonomo procedimento e non mediante la mera notifica di cartelle intestate alla società.
La giurisprudenza (Cass. 31 marzo 2022, n. 10354; Cass. 8 febbraio 2016, n. 1003; Cass. 27 novembre 2013, n. 357; Comm. Trib. Reg. Lombardia 18 dicembre 2015, n. 5527) conferma che, in assenza di un atto motivato di accertamento della responsabilità personale, la notifica della cartella di pagamento all’ex amministratore è nulla e il ricorso deve essere accolto.
Conclusioni
La disciplina vigente e la giurisprudenza consolidata escludono la legittimità della notifica di cartelle di pagamento relative a debiti di una società estinta agli ex amministratori che non siano ultimi legali rappresentanti, salvo che non sia stato emesso e notificato un autonomo atto di accertamento della responsabilità personale.
In assenza di tale atto, il ricorso dell’ex amministratore deve essere accolto per difetto di legittimazione passiva e nullità della notifica. La responsabilità personale degli amministratori per i debiti tributari della società estinta può essere fatta valere solo nei limiti e con le modalità previste dall’art. 36 D.P.R. 602/1973, a tutela delle garanzie difensive e del principio di legalità.