Le agevolazioni fiscali introdotte con la legge di bilancio 2026 puntano a collegare in modo più diretto aumenti di busta paga e produttività, riducendo il prelievo su alcune voci retributive. I chiarimenti operativi arrivano dalla Circ. Agenzia Entrate n. 2/E del 24/02/2026, che spiega come applicare le nuove regole nel 2026 sull’imposta sostitutiva, distinguendo tra incrementi da rinnovi dei contratti nazionali e maggiorazioni per particolari turnazioni.
Imposta sostitutiva sui rinnovi CCNL: cosa cambia nel 2026
La misura principale riguarda gli aumenti riconosciuti ai dipendenti del settore privato in forza di rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL). In base al co. 7, L. 199/2025 (Legge bilancio 2026), sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 può applicarsi un’imposta ridotta al 5%, a condizione che nel 2025 il reddito da lavoro dipendente non superi 33.000 euro (considerando anche eventuali rapporti di lavoro plurimi).
In pratica, l’imposta è sostitutiva dell’IRPEF e le addizionali su una parte specifica dell’aumento.
L’agevolazione opera solo per rinnovi di CCNL sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026 e riguarda le somme pagate nel 2026: eventuali importi erogati prima non rientrano nel beneficio. Restano fuori gli incrementi legati alla contrattazione di secondo livello. Un punto utile per molte buste paga è la gestione degli aumenti “a tranche”: se il contratto prevede un incremento dilazionato, le quote pagate nel 2026 rientrano, comunque, nel perimetro. Anche in questo caso l’imposta sostitutiva si applica seguendo il criterio di cassa, cioè guardando a quando l’aumento viene effettivamente corrisposto.
Quali somme entrano e quali restano fuori dall’aliquota al 5%
Sul piano pratico, la Circolare sulle imposte sostitutive della manovra 2026 chiarisce che l’aliquota ridotta può interessare le componenti che confluiscono nella retribuzione “ordinaria”.
Rientrano, ad esempio, le somme che incidono sulla retribuzione diretta, comprese mensilità aggiuntive (come tredicesima e quattordicesima), e alcuni istituti indiretti a carico del datore di lavoro, come integrazioni in caso di malattia, maternità o infortunio.
Esistono però esclusioni nette: scatti di anzianità e importi una tantum legati alla “carenza contrattuale” non sono agevolati; lo stesso vale per il TFR. Inoltre, prestazioni aggiuntive come straordinario e lavoro notturno seguono regole diverse. Per chi applica regimi speciali, la circolare segnala che, nel caso di impatriati o ricercatori, la tassazione al 5% opera solo sulla quota effettivamente imponibile dell’aumento. In queste situazioni l’imposta sostitutiva non “salta” la base agevolata, ma si adatta alla porzione di reddito che resta tassabile.
Lavoro notturno, festivo e indennità di turno: aliquota al 15% e limiti
Accanto agli aumenti da rinnovo nazionale, il co. 10 e 11, L. 199/2025 introduce un secondo binario: sulle somme legate a lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e sulle indennità di turno è prevista una tassazione sostitutiva al 15%, entro un tetto massimo imponibile di 1.500 euro annui. La platea è più ampia sul reddito: il requisito è un reddito 2025 da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
La disciplina include gli importi “aggiuntivi” definiti dai CCNL, comprese le indennità di reperibilità collegate a tali prestazioni. Sono, invece, esclusi lo straordinario “ordinario” (salvo quello festivo o notturno) e, per espressa indicazione, alcuni comparti come turistico, termale ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è previsto un diverso trattamento integrativo nel periodo gennaio–settembre 2026 (co. 18 manovra 2026).
Anche qui l’imposta sostitutiva non riguarda i premi di risultato o le partecipazioni agli utili, che seguono una disciplina dedicata.
Imposta sostitutiva: controlli, rinuncia e dichiarazione
L’applicazione avviene, di regola, in modo automatico tramite il sostituto d’imposta, salvo rinuncia scritta del lavoratore che opta per la tassazione ordinaria. Quando il datore di lavoro attuale non coincide con quello del 2025, serve una comunicazione del reddito precedente, tramite Certificazioni Uniche o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ad ogni modo poi in sede di dichiarazione redditi si potrà aggiustare il tutto.
Un aspetto spesso trascurato riguarda gli effetti “collaterali”: i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva non concorrono al reddito complessivo ai fini delle detrazioni, ma vanno conteggiati per verificare la spettanza del trattamento integrativo (ex bonus IRPEF di 100 euro).
Infine, per i datori di lavoro il versamento delle ritenute richiede l’uso di codici tributo dedicati, richiamati dalle risoluzioni di prassi (Risoluzioni n. 2/E e 3/E di gennaio 2026). La corretta gestione dei flussi paga e delle comunicazioni interne consente di applicare l’imposta sostitutiva senza errori e di evitare recuperi in sede di conguaglio o dichiarazione.
Riassumendo
- Aliquota 5% sugli aumenti da rinnovo CCNL nel 2026.
- Limite reddito 2025: 33.000 euro per applicare l’imposta sostitutiva.
- Escluse una tantum, scatti anzianità e TFR.
- Aliquota 15% su lavoro notturno e festivo entro 1.500 euro.
- Limite reddito 2025: 40.000 euro per maggiorazioni turni.
- Applicazione automatica dal sostituto, con possibilità di rinuncia.