L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 41 del 16 febbraio 2026, ha fornito chiarimenti importanti sull’assegnazione di biciclette elettriche (e-bike) ai lavoratori nell’ambito di piani di welfare aziendale . Il documento affronta sia gli aspetti IVA sia quelli legati alla tassazione in capo al dipendente, con particolare attenzione alle condizioni richieste dalla normativa.
Trattamento fiscale e-bike al dipendente: quando non forma reddito
Il tema centrale riguarda il trattamento fiscale e-bike al dipendente quando il mezzo viene concesso per uso personale. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’iniziativa può rientrare tra le finalità di utilità sociale previste dall’art.
100, comma 1, TUIR.
In presenza di determinati requisiti, trova applicazione l’art. 51, comma 2, lett. f), TUIR, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti per finalità sociali.
Nel caso esaminato, la società concede in leasing le biciclette a pedalata assistita e le mette a disposizione dei lavoratori, chiedendo che almeno il 30% del tragitto casa-lavoro venga effettuato con tale mezzo. Questo elemento dimostra l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l’impatto ambientale.
Perché il trattamento fiscale e-bike al dipendente sia di favore, è necessario che l’adesione avvenga alle condizioni stabilite dall’azienda, senza possibilità di negoziare aspetti diversi legati alla fruizione del servizio. L’unica scelta rimessa al lavoratore riguarda il momento di utilizzo del beneficio.
In queste circostanze, il valore dell’utilizzo della e-bike non concorre alla determinazione del reddito imponibile e non è soggetto a IRPEF né a contribuzione.
Inquadramento normativo delle e-bike: non sono veicoli a motore
Un passaggio fondamentale riguarda la qualificazione giuridica delle biciclette elettriche.
Le norme europee e nazionali escludono che tali mezzi, se rispettano determinati limiti tecnici, siano considerati veicoli a motore In particolare, il Regolamento (UE) n. 168/2013 esclude dal proprio ambito applicativo i cicli con motore ausiliario elettrico di potenza continua non superiore a 250 watt, la cui assistenza si interrompe al raggiungimento dei 25 km/h. La stessa impostazione è confermata dalla normativa nazionale.
L’art. 50, comma 1, del Codice della strada include tra i velocipedi le biciclette a pedalata assistita con potenza massima di 0,25 kW (250 watt) – elevata a 0,5 kW per il trasporto merci – e con interruzione progressiva dell’assistenza al raggiungimento dei 25 km/h. Questa qualificazione è determinante anche ai fini IVA, perché comporta l’esclusione delle e-bike dall’ambito di applicazione dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. n. 633/1972, norma che limita la detrazione per determinati veicoli a motore.
IVA e leasing: quando l’imposta non è detraibile
La risposta dell’Agenzia affronta anche il profilo IVA nel caso in cui le biciclette siano acquisite tramite contratto di leasing. Se le e-bike vengono utilizzate esclusivamente nell’attività d’impresa, si applicano le regole ordinarie sulla detrazione previste dagli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, la messa a disposizione del mezzo ai lavoratori non assume rilievo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Diversa è la situazione quando il mezzo viene concesso per uso personale nell’ambito di un piano di welfare. In questa ipotesi, la concessione gratuita ai dipendenti è considerata fuori campo IVA.
La conseguenza è l’indetraibilità dell’IVA sui canoni di leasing, anche come spesa generale, per mancanza di un nesso diretto tra l’acquisto del servizio e un’operazione imponibile a valle. In pratica, l’azienda sostiene un costo comprensivo dell’imposta, che non può essere recuperata. Questo aspetto deve essere attentamente valutato nella pianificazione dei costi aziendali, soprattutto nei programmi strutturati di welfare.
Trattamento fiscale e-bike al dipendente e welfare aziendale
Alla luce dei chiarimenti forniti, il trattamento fiscale e-bike al dipendente risulta particolarmente interessante sotto il profilo delle politiche di welfare. Il servizio di mobilità sostenibile, se strutturato nel rispetto dell’art. 100, comma 1, TUIR e dell’art. 51, comma 2, lett. f), TUIR, permette di offrire un beneficio concreto senza aggravio fiscale per il lavoratore.
L’obbligo di utilizzo per almeno il 30% del tragitto casa-lavoro rafforza la finalità sociale dell’iniziativa, che si traduce in minori emissioni e in una promozione di stili di vita più salutari.
Il trattamento fiscale, quindi, consente di coniugare vantaggi ambientali e benefici fiscali. L’azienda sostiene un costo, con limitazioni alla detrazione IVA in caso di uso personale, ma il lavoratore non subisce tassazione sul valore del mezzo.
In conclusione, il trattamento fiscale e-bike al dipendente rappresenta uno strumento efficace per incentivare la mobilità sostenibile e migliorare il benessere organizzativo. Se correttamente impostato secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, consente di integrare le politiche di welfare con un impatto fiscale neutro per il dipendente e coerente con il quadro normativo vigente.
Riassumendo
- L’Agenzia Entrate chiarisce il trattamento fiscale e-bike al dipendente nel welfare.
- Esclusione dal reddito ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f) TUIR.
- Necessario utilizzo minimo del 30% nel tragitto casa-lavoro.
- E-bike non qualificate come veicoli a motore.
- Leasing per uso personale: IVA indetraibile per l’azienda.
- Il trattamento fiscale e-bike al dipendente favorisce mobilità sostenibile aziendale.