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Acquisto veicolo adattato con IVA al 4%: contano i codici in patente, non il verbale 104

Per l’acquisto veicolo adattato basta la patente speciale: Iva al 4% anche senza certificazione della legge 104, secondo l’Agenzia delle Entrate
12 Febbraio 2026
acquisto veicolo adattato
Foto © Investireoggi

L’agevolazione Iva al 4% per l’acquisto veicolo adattato rappresenta una misura fiscale di grande rilievo per le persone con ridotte capacità motorie permanenti. Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella risposta n. 35 dell’11 febbraio 2026, ha definito in modo preciso quali siano i documenti necessari per ottenere il beneficio, sciogliendo dubbi interpretativi sorti negli ultimi anni.

Iva al 4% per acquisto veicolo adattato: quando spetta

Il punto centrale riguarda la possibilità di applicare l’aliquota Iva ridotta al 4% in caso di acquisto veicolo adattato destinato alla guida di una persona con limitazioni motorie permanenti. L’Agenzia Entrate ha precisato che non è indispensabile produrre una certificazione di cui alla legge 104/1992.

Il requisito fondamentale è un altro: il possesso di una patente speciale rilasciata dalla Commissione medica locale, nella quale siano indicati in modo esplicito gli adattamenti tecnici necessari per la guida. Se tali prescrizioni risultano annotate sulla patente, il diritto all’aliquota agevolata è riconosciuto.

Il chiarimento nasce dal quesito di un contribuente titolare di patente speciale categoria Bs, privo della possibilità di produrre la certificazione ex legge 104/1992, che chiedeva se l’assenza di tale documentazione impedisse l’accesso al beneficio. La risposta dell’Amministrazione finanziaria è stata netta: la produzione della certificazione di handicap non costituisce condizione obbligatoria per fruire dell’Iva al 4%.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina trova fondamento nell’articolo 1-bis del Dl n. 121/2021. Tale norma stabilisce che, per i soggetti con ridotte capacità motorie permanenti, la patente speciale recante gli adattamenti prescritti rappresenta documento sufficiente a dimostrare la condizione richiesta per l’agevolazione fiscale relativa all’acquisto veicolo adattato.

Un ulteriore riferimento normativo è il Dm 16 maggio 1986, che individua gli adattamenti tecnici rilevanti ai fini dell’agevolazione. Gli interventi possono essere sia modifiche installate successivamente sia dispositivi già presenti sul veicolo di serie, purché espressamente prescritti dalla Commissione medica locale e riportati nel documento di guida.

La disciplina della patente speciale è regolata dal Codice della strada (CdS). L’art. 116, comma 4, prevede che le persone con minorazioni fisiche possano conseguire patenti speciali delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche per veicoli con rimorchio. Le patenti possono contenere limitazioni e prescrizioni specifiche in base agli accertamenti sanitari.

L’art. 119 CdS disciplina invece le verifiche dei requisiti fisici e psichici, attribuite alle Commissioni mediche locali (comma 4) o ad altri medici individuati dalla norma (comma 2). È proprio in questa sede che vengono stabiliti gli eventuali adattamenti obbligatori per la guida.

Documenti richiesti e condizioni da rispettare

Un ulteriore chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 40/2023 dell’Agenzia delle Entrate. Dal 29 gennaio 2022, per beneficiare dell’Iva agevolata nell’acquisto veicolo adattato, occorre presentare una documentazione ben definita. In particolare, è sufficiente:

  • copia semplice della patente speciale, contenente l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche se installati di serie, prescritti dalla Commissione medica locale ai sensi dell’art. 119, comma 4, CdS;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la mancata fruizione della medesima agevolazione nei quattro anni precedenti.

Il rispetto del limite quadriennale è, infatti, una condizione essenziale: il beneficio IVA per l’auto del disabile (acquisto o adattamento) può essere utilizzato una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo casi particolari di perdita o distruzione del veicolo.

Resta fermo che il mezzo deve rispettare determinati requisiti di cilindrata o potenza, secondo la disciplina generale prevista per le agevolazioni sui veicoli destinati a persone con disabilità.

Acquisto veicolo adattato: niente obbligo di certificazione 104

Il chiarimento fornito con la risposta n. 35/2026 assume particolare importanza pratica. L’acquisto veicolo adattato con Iva al 4% non è subordinato alla produzione di un verbale di handicap ai sensi della legge 104/1992. Ciò che conta è la presenza di ridotte capacità motorie permanenti certificate attraverso la patente speciale con prescrizioni tecniche annotate.

La patente, quindi, diventa il documento centrale per accedere all’agevolazione. Se riporta i codici relativi agli adattamenti richiesti per la guida, essa dimostra in modo sufficiente il diritto al trattamento fiscale di favore. Un principio che semplifica l’accesso al beneficio e chiarisce definitivamente l’ambito applicativo della normativa vigente.

Riassumendo

  • Iva al 4% per acquisto veicolo adattato con patente speciale.
  • Non serve certificazione di handicap ai sensi della legge 104/1992.
  • Necessari adattamenti indicati sulla patente dalla Commissione medica locale.
  • Occorre dichiarazione di mancato utilizzo dell’agevolazione nei quattro anni precedenti.
  • La patente speciale prova il diritto all’agevolazione fiscale.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.