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Oggi: 07 Gen, 2026

Proroga e periodo prova: l’errore che può costare caro all’azienda

Nel contratto a tempo determinato la proroga chiarisce definitivamente quando il periodo prova è concluso e perché non può essere ripetuto
1 giorno fa
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periodo prova
Foto © Investireoggi

Nel lavoro a tempo determinato uno degli aspetti più delicati riguarda il periodo prova, una fase iniziale che consente alle parti di valutare la reciproca convenienza del rapporto. Questo istituto, pur essendo previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, deve sempre essere adattato alle caratteristiche concrete del contratto sottoscritto, a partire dalla sua durata.

Quando il rapporto ha una durata determinata, è normale che la prova venga calibrata in modo proporzionato. Un contratto di poche settimane o di pochi mesi, infatti, non può prevedere un arco di valutazione identico a quello di un’assunzione più lunga. In questi casi, la prova viene spesso ridimensionata rispetto alla durata massima indicata dal contratto collettivo applicato.

Tale riduzione non rappresenta un’anomalia, ma una conseguenza diretta della necessità di garantire equilibrio e ragionevolezza nel rapporto di lavoro.

Proprio questa circostanza solleva un interrogativo frequente nella pratica: se il contratto a termine viene prorogato in modo consistente, è possibile utilizzare il periodo aggiuntivo per completare o ripristinare la parte di prova che non è stata svolta all’inizio? La risposta dell’ordinamento è chiara e non lascia spazio a interpretazioni estensive.

Il periodo di prova e il prolungamento del contratto

La proroga di un contratto a tempo determinato non consente l’inserimento di un nuovo periodo prova, né il recupero di quello ridotto o non pienamente utilizzato nella fase iniziale. La ragione è di natura giuridica: la proroga non dà vita a un nuovo rapporto di lavoro, ma rappresenta la prosecuzione dello stesso legame contrattuale alle condizioni già definite, fatta salva l’estensione della durata.

Dal punto di vista sostanziale, la decisione di prorogare il contratto equivale a una conferma dell’esito positivo della fase di inserimento iniziale.

In altre parole, il datore di lavoro, accettando la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza originaria, riconosce implicitamente che la collaborazione è stata soddisfacente. Questo vale anche quando il periodo di valutazione è stato più breve rispetto a quanto teoricamente previsto dalle fonti collettive.

Gli effetti della proroga sul periodo prova sono quindi netti: una volta conclusa la fase iniziale, la prova si considera definitivamente superata. Non assume rilevanza il fatto che la sua durata sia stata contenuta a causa della brevità del primo contratto. La logica sottesa è quella della continuità del rapporto, che impedisce di riaprire una fase già esaurita.

I rischi per l’azienda

L’eventuale inserimento di una nuova clausola di prova in occasione della proroga esporrebbe l’azienda a rischi significativi. Una simile previsione potrebbe essere dichiarata nulla, in quanto in contrasto con i principi che regolano il lavoro a termine. Inoltre, non sono da escludere contestazioni da parte del lavoratore, che potrebbe rivendicare la piena stabilità del rapporto per tutta la durata prorogata.

Dal punto di vista pratico, la proroga può estendere il contratto anche per periodi rilevanti, come nel caso di una prosecuzione fino a 18 mesi complessivi. Tuttavia, tale allungamento non modifica la natura del rapporto né consente di ripetere verifiche già svolte.

Il periodo prova resta confinato all’avvio del rapporto e non può essere riproposto in una fase successiva.

Periodo di prova resta tutela anche per il lavoratore

Questo assetto normativo mira a tutelare entrambe le parti, garantendo certezza giuridica e trasparenza. Da un lato, il datore di lavoro ha la possibilità di valutare le competenze e l’idoneità del lavoratore all’inizio del rapporto; dall’altro, il lavoratore ottiene la sicurezza di non essere sottoposto a continue verifiche o a condizioni instabili nel corso del tempo.

In conclusione, nel contratto a tempo determinato la prova deve essere pensata e utilizzata solo nella fase iniziale, in misura coerente con la durata prevista. La proroga non riapre spazi per nuove valutazioni formali e rappresenta, a tutti gli effetti, la conferma della collaborazione già avviata. Comprendere questo principio è essenziale per evitare errori contrattuali e prevenire conflitti che potrebbero sfociare in contenziosi.

Riassumendo

  • Nel contratto a termine il periodo prova deve essere proporzionato alla durata iniziale.
  • Nei rapporti brevi la prova può essere ridotta rispetto ai limiti del contratto collettivo.
  • La proroga non crea un nuovo rapporto, ma continua quello già esistente.
  • Con la proroga il periodo prova si considera automaticamente superato.
  • Non è ammesso inserire una nuova fase di prova dopo la proroga.
  • Una clausola di prova reiterata può essere nulla e generare contestazioni.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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