Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 159 del 2025, pubblicato il 31 ottobre, cambia in modo significativo la disciplina relativa all’obbligo di comunicare la PEC degli amministratori al Registro delle Imprese.
La norma – contenuta nell’articolo 13 del decreto – interviene sull’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, già modificato in precedenza dalla Legge di Bilancio 2025. Il risultato è una revisione sostanziale dei soggetti obbligati e delle modalità di comunicazione del domicilio digitale.
Un nuovo perimetro di obblighi per la PEC amministratori
Fino a poco tempo fa, l’obbligo di comunicare la PEC personale al Registro delle Imprese era esteso a tutti gli amministratori delle società costituite in forma societaria.
Con le nuove disposizioni, il legislatore ha deciso di restringere il campo, individuando in modo preciso chi deve adempiere all’obbligo e chi, invece, ne è escluso.
Secondo il Decreto Legge 159/2025 (c.d. decreto sicurezza luoghi di lavoro), la comunicazione del domicilio digitale spetta solo ad alcune figure chiave della governance aziendale. In particolare, sono tenuti a dotarsi e comunicare la PEC amministratori:
- l’amministratore unico;
- l’amministratore delegato;
- oppure, in assenza di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione.
Questo significa che, per ciascuna società, l’obbligo ricade solo su uno dei soggetti indicati, in modo alternativo, e non su tutti gli amministratori presenti nel consiglio. L’adempimento è a carico dell’impresa.
Ricordiamo che il decreto sicurezza sul lavoro ha introdotto anche altre importanti novità (ad esempio, il badge digitale sui cantieri).
Quali società sono interessate
Le nuove regole coinvolgono specifiche categorie di imprese. L’obbligo della PEC amministratori riguarda:
- le società di capitali;
- le società cooperative;
- e le società consortili.
Restano invece escluse le società di persone (come SNC e SAS) e tutti i soggetti che, pur avendo un ruolo interno alla società, non rivestono la qualifica di amministratore con poteri gestionali. Ne sono quindi fuori consiglieri, presidenti di comitati, membri di organi consultivi o figure prive di deleghe operative.
La PEC amministratori deve essere distinta da quella dell’impresa
Un aspetto importante introdotto dalla norma riguarda la separazione tra la PEC dell’impresa e quella dell’amministratore. Il decreto stabilisce chiaramente che i due indirizzi di domicilio digitale non possono coincidere.
In altre parole, l’amministratore deve disporre di una PEC personale, distinta da quella della società, che diventa a tutti gli effetti il suo recapito ufficiale per comunicazioni digitali con la pubblica amministrazione e gli enti competenti.
Quando e come comunicare la PEC al Registro delle Imprese
Il momento della comunicazione del domicilio digitale varia a seconda della posizione dell’amministratore. Per i nuovi amministratori (nomine o conferme): la PEC amministratori deve essere comunicata contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina o della conferma al Registro delle Imprese. Se la comunicazione manca, l’ufficio sospende la domanda fino a quando non viene fornito l’indirizzo di domicilio digitale.
Per gli amministratori già in carica al momento dell’entrata in vigore del decreto: è previsto un termine specifico per mettersi in regola.
Il 31 dicembre 2025 è la scadenza ultima entro la quale i soggetti obbligati dovranno comunicare la propria PEC personale. Il termine diventa a tutti gli effetti perentorio (e non ordinatorio).
Questa distinzione temporale mira a garantire un aggiornamento graduale ma completo delle informazioni contenute nel Registro delle Imprese, rendendo più efficiente la gestione delle comunicazioni ufficiali.
Sanzioni in caso di mancato adempimento
Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicare la PEC amministratori comporta conseguenze economiche non trascurabili. La norma (art. 13) rinvia, infatti, all’articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 185 del 2008 e all’articolo 2630 del codice civile. In concreto, è prevista una sanzione amministrativa raddoppiata, che va da un minimo di 206 euro fino a un massimo di 2.064 euro.
Oltre alla sanzione, il ritardo o l’omissione della comunicazione può causare disagi operativi. Senza un domicilio digitale valido, l’amministratore potrebbe non ricevere notifiche o comunicazioni ufficiali relative alla società, con possibili conseguenze anche sul piano legale.
Comunicazione PEC amministratori: obiettivi della riforma
La modifica introdotta dal Decreto Legge 159/2025 mira a rendere più efficiente il sistema di identificazione digitale dei rappresentanti legali delle società, evitando duplicazioni e migliorando la tracciabilità dei responsabili aziendali.
Riducendo il numero di soggetti obbligati, il legislatore punta anche a semplificare la gestione dei dati da parte delle Camere di Commercio e a garantire una maggiore chiarezza nelle comunicazioni digitali.
L’obbligo della PEC amministratori rappresenta, quindi, un passo in avanti verso una maggiore trasparenza amministrativa e una più efficace digitalizzazione dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione.
Riassumendo
- Il Decreto Legge 159/2025 modifica le regole sulla PEC degli amministratori.
- L’obbligo riguarda solo amministratore unico, delegato o presidente del consiglio.
- Società di capitali, cooperative e consortili sono tenute all’adempimento.
- La PEC amministratori deve essere distinta da quella dell’impresa.
- Scadenza per chi è già in carica: 31 dicembre 2025.
- Mancato invio comporta sanzioni da 206 a 2.064 euro.