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Oggi: 05 Dic, 2025

Appalti pubblici. Legittima l’esclusione con cartelle scadute oltre 5.000 euro (Corte Costituzionale, sentenza n°138/2025)

La Consulta ha ritenuto legittima l’esclusione automatica dagli appalti pubblici per violazioni fiscali oltre 5.000 euro
4 mesi fa
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La Consulta ha ritenuto legittima l’esclusione automatica dagli appalti pubblici per violazioni fiscali oltre 5.000 euro

I debiti fiscali bloccano la partecipazione delle imprese ad appalti pubblici.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2025, ha infatti respinto la questione di legittimità sollevata sull’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), nella parte in cui prevede l’automatica esclusione da una procedura di gara per le violazioni definitivamente accertate degli obblighi fiscali superiori alla soglia di 5.000 euro.

La Consulta ha confermato che tale meccanismo non è né sproporzionato né irragionevole, ma rientra nella discrezionalità legislativa e risponde a criteri di chiarezza, affidabilità, concorrenza e trasparenza, coerentemente con le normative europee confermando la legittimità dell’esclusione dagli appalti pubblici per debiti fiscali.

La questione sollevata: proporzionalità e irragionevolezza della soglia fissa

Il problema ruota attorno alla legittimità dell’esclusione da appalti pubblici per debiti fiscali in misura superiore a 5.000 euro.

La questione di costituzionalità è stata promossa dal Consiglio di Stato nel corso di una controversia tra due imprese contendenti un un appalto pubblico.

Oggetto del contendere era la presenza di un debito fiscale  per una di esse pari a 18.000 euro. Debito relativo a contributi unificati e sanzioni, superiore alla soglia di 5.000 euro stabilita dall’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973.

Tale debito imponeva l’esclusione automatica dell’operatore dalla gara, in forza dell’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

Il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi in merito alla costituzionalità della norma, ritenendo che essa violasse il principio di ragionevolezza e proporzionalità sancito dall’art. 3 della Costituzione.

In particolare, ha evidenziato una possibile sproporzione tra l’importo del debito fiscale e il valore complessivo della gara (oltre 9 milioni di euro), e ha sottolineato la disparità di trattamento rispetto alle violazioni fiscali non definitivamente accertate, per cui la soglia è molto più elevata (10% del valore dell’appalto e comunque non inferiore a 35.000 euro).

Secondo il giudice rimettente, la soglia fissa di 5.000 euro – pur razionale nel contesto dell’esazione fiscale – non sarebbe adeguata come causa automatica di esclusione da una procedura di gara.

La decisione della Consulta: misura legittima e non irragionevole

La Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato infondata la questione sull’esclusione d. Ha anzitutto chiarito che la soglia di 5.000 euro, mutuata dall’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, esprime un livello minimo di gravità del debito fiscale. Essa è funzionale alla garanzia di trasparenza, affidabilità e correttezza degli operatori economici che partecipano agli appalti pubblici. L’importo fisso consente altresì di garantire certezza del diritto, parità di trattamento e conoscibilità preventiva delle regole di esclusione per tutti i concorrenti.

Anche le violazione non definitivamente accertate possono far perdere l’appalto.

Detto ciò, secondo la Consulta, la soglia non è sproporzionata: al contrario, evita l’esclusione per violazioni fiscali bagatellari e delimita l’intervento espulsivo a ipotesi di effettiva rilevanza. La Corte ha inoltre ricordato che, ai sensi della direttiva 2014/24/UE, è obbligatorio per gli Stati membri escludere dalla gara gli operatori con violazioni fiscali definitivamente accertate, salvo il caso di “piccoli importi”, e che l’Italia ha scelto legittimamente di fissare questa soglia a 5.000 euro.

La misura è anche necessaria e coerente con gli obiettivi perseguiti: da un lato, tutelare il bilancio pubblico e il principio di leale concorrenza; dall’altro, garantire che le amministrazioni contraenti operino con soggetti affidabili. L’importo stabilito evita inoltre che il mancato pagamento dia luogo a indebiti vantaggi competitivi.

Infine, la Corte ha chiarito che eventuali modifiche alla soglia o l’introduzione di meccanismi di sanatoria successiva (es. self-cleaning con pagamento tempestivo) spettano alla discrezionalità del legislatore, purché compatibili con il diritto europeo. Non spetta al giudice costituzionale introdurre nuove regole o criteri parametrici che implicherebbero valutazioni politiche ed economiche riservate al Parlamento.

La Corte ha quindi confermato la legittimità dell’esclusione appalti per debiti fiscali, ritenendo la misura proporzionata e conforme al diritto UE.

Riassumendo.

  • Legittima l’esclusione per debiti fiscali oltre 5.000 euro: la Consulta ha confermato la costituzionalità dell’art. 80, comma 4, del Codice degli appalti, che prevede l’esclusione automatica da gare pubbliche in caso di violazioni fiscali definitivamente accertate superiori alla soglia.
  • Soglia non sproporzionata: secondo la Corte, l’importo di 5.000 euro è ragionevole e rappresenta un livello significativo di inadempienza, coerente con l’obiettivo di garantire l’affidabilità degli operatori economici.
  • Rispetto del diritto UE: la disciplina è conforme alla direttiva 2014/24/UE, che impone l’esclusione per inadempienze fiscali non bagatellari, consentendo deroghe solo per importi molto modesti.
  • Nessuna disparità rispetto ad altre soglie: la diversa disciplina delle violazioni non definitivamente accertate (soglia minima 35.000 euro) non è un valido termine di confronto, trattandosi di fattispecie giuridicamente diverse.
  • Valutazione rimessa al legislatore: eventuali modifiche alla soglia o introduzione di meccanismi correttivi (es. pagamento tardivo) sono possibili, ma spettano esclusivamente alla discrezionalità del Parlamento.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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