Il contribuente che opera in regime forfettario, come noto, paga un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP. Anche tali contribuenti versano detta imposta alle stesse scadenze e nelle stesse modalità dell’IRPEF: Quindi:
- a saldo, sull’anno d’imposta oggetto della dichiarazione redditi;
- in acconto, sull’anno d’imposta in corso.
A tal proposito è giunto in redazione un quesito.
“Salve, il 31 dicembre 2024 ho chiuso partita IVA. Ero in regime forfettario. Dal 1° gennaio 2025 sono un lavoratore dipendente. Ora devo fare la Dichiarazione dei redditi 2025 (anno d’imposta 2024). Sono a chiedere se oltre a pagare il saldo 2024 sull’imposta dovuta in regime forfettario devo versare anche gli acconti 2025 per detta imposta per poi recuperarli nella Dichiarazione redditi 2026 (anno d’imposta 2025).”
Come funziona l’imposta sostitutiva del regime forfettario
L’imposta sostitutiva del regime forfettario è con aliquota 15% (ovvero 5% per i primi 5 anni in caso di nuova attività).
Regola vorrebbe che, con riferimento al Modello Redditi Persone Fisiche 2025 (anno d’imposta 2024) il contribuente liquidi e versi (se a debito):
- saldo 2024
- acconto 2025.
L’acconto è dovuto se il rigo LM42 del Modello Redditi 2025 (rigo “Differenza”) è superiore a 51,65 euro. Se è così, l’acconto 2025 è pari al 100% di detto rigo.
Il versamento: unica o due rate
L’acconto 2025, se dovuto, deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo. In dettaglio:
- unico versamento entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1° dicembre) se l’acconto complessivo dovuto è inferiore a 257,52 euro
- due rate, se l’acconto complessivo è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 21 luglio 2025 (ovvero 20 agosto con maggiorazione 0,40%), insieme al saldo, mentre la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1° dicembre).
Si tenga presente che dette scadenze del primo acconto e del saldo sono frutto della proroga imposte del decreto fiscale (DL n. 84/2025). Altrimenti la scadenza ordinaria era il 30 giugno (ovvero 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%).
Regime forfettario: niente acconto 2025 con partita IVA chiusa
Venendo al quesito del lettore, questi dice che al 31 dicembre 2024 ha chiuso partita IVA in regime forfettario. E che dal 1° gennaio 2025 è lavoratore dipendente. Dunque, dal 2025 non è più forfettario e non è più soggetto a imposta sostitutiva. Per l’anno d’imposta 2025 è soggetto IRPEF e relative addizionali (applicate sul reddito da lavoro dipendente).
Non essendo più forfettario nel 2025, questi non è tenuto a versare alcun acconto 2025 sull’imposta sostitutiva in quanto nella Dichiarazione redditi 2026 (anno d’imposta 2025) dovrà liquidare l’IRPEF e le addizionali. Dovrà, invece, liquidare nel Modello Redditi PF 2025 (anno d’imposta 2024) il saldo imposta sostitutiva visto che per l’intero anno 2024 è stato forfettario.
Inoltre, il contribuente non deve versare nemmeno l’acconto IRPEF sul 2025 non avendo la base di calcolo. Ossia l’IRPEF per l’anno d’imposta 2024. Tutto sarà rimandato in sede di Dichiarazione Redditi 2026.