I contribuenti italiani sono ancora alle prese con la dichiarazione redditi fatta per il tramite del Modello 730. Alcuni già l’hanno fatta ed anche già ricevuto il rimborso in busta paga (o la trattenuta se a debito). Altri, invece, lo devono ancora fare. Altri ancora decidono o devono fare la dichiarazione per il tramite del Modello Redditi Persone Fisiche.
Poi ci sono coloro che hanno già presentato il Modello 730/2025 (anno d’imposta 2024) ma che non hanno ancora ricevuto il rimborso o subito la trattenuta in busta paga o cedolino pensione.
A tal proposito è giunto in redazione un quesito.
“Salve, sono un lavoratore dipendente. Alla fine del mese di giugno (era il 25 giugno) ho inviato il mio 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate. Ho un credito di 1.200 euro che ho chiesto a rimborso. Leggevo che per i lavoratori dipendenti i rimborsi vengono erogati sulla busta paga dello stipendio di luglio. Io già vedo lo stipendio di luglio sulla piattaforma aziendale (viene pagato ogni 27 del mese) ma non trovo il rimborso. Perché non lo vedo? Devo preoccuparmi e segnalare la cosa in amministrazione?”
Modello 730: diverse modalità di conguaglio
Il Modello 730, per chi può, è la dichiarazione redditi preferita.
Soprattutto per coloro che indicano un sostituto d’imposta. In questo caso, infatti, le operazioni di conguaglio (rimborso o trattenuta) del credito o debito d’imposta sono fatte direttamente dal sostituto. E lo sono nella busta paga se lavoratore dipendente. Ovvero sul cedolino pensione, se pensionato.
Laddove, invece, si fa il 730 e non si indica il sostituto d’imposta le cose sono diverse. Se c’è debito d’imposta il contribuente deve pagare in autonomia con Modello F24.
Invece, se c’è credito d’imposta e lo si chiede a rimborso (quindi, non in compensazione), detto rimborso arriva direttamente dall’Agenzia Entrate. Se è stata fatta la comunicazione IBAN alle Entrate, l’importo arriva qui direttamente, In assegno di IBAN il rimborso arriva con assegno vidimato da portare all’incasso.
Dette regole valgono sia in caso di 730 ordinario sia in caso di 730 precompilato. Anzi nel precompilato si può chiedere anche che il debito sia trattenuto direttamente dal conto corrente. In tal caso bisogna riportare l’IBAN.
Nel 730 con sostituto d’imposta
Per le operazioni di conguaglio, in caso di 730 con sostituto d’imposta, le tempistiche in cui avvengono sono diverse a seconda che trattasi di lavoratore dipendente oppure di pensionato.
Se lavoratore dipendente, la trattenuta o il rimborso in busta paga avvengono dal mese di luglio. Ossia sulla retribuzione di competenza di detto mese. In casi pensionato, invece, ciò avviene a partire dal cedolino pensione di agosto ovvero settembre.
Cosa significa che il rimborso da 730 non arriva a luglio
Si tenga presente che l’operazione (trattenuta o debito) può avvenire “a partire da”. Ciò significa non per forza sulla retribuzione di luglio (riferendoci al lavoratore dipendente). Questo dipende dal momento in cui si presenta il 730 precompilato o ordinario (la scadenza, ricordiamo, è fissata al 30 settembre).
Prima si presenta prima si riceve il rimborso (o la trattenuta). La procedura prevede che:
- il contribuente invia il 730;
- l’Agenzia Entrate elabora e liquida la dichiarazione;
- l’Agenzia Entrate comunica il risultato al sostituto d’imposta;
- il sostituto d’imposta effettua il rimborso (tenendo conto anche della propria capienza fiscale).
Per tutte queste operazioni, dunque, è richiesta una specifica tempistica che può ritardare il rimborso (o la trattenuta). Pertanto, se il lettore ha presentato il 730/2025 a fine giugno è molto probabile che le tempistiche non hanno permesso il rimborso sul mese di luglio. Quindi, arriverà quasi sicuramente sulla retribuzione del mese di agosto. Se non arriverà ad agosto, allora qualche campanello di allarme inizierà ad esserci.