L’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione IRPEF del 19% delle spese sanitarie sostenute dal contribuente. Lo sgravio spetta anche se la spesa è sostenuta per familiari a carico e spetta sempre oltre la franchigia di 129,11 euro. Tra queste spese, sono considerate sanitarie e, quindi, detraibili anche prestazioni mediche specialistiche e, dunque, spese di assistenza specifica.
Il legislatore (Art. 15, comma 1, lett. i – quinquies, del TUIR) riconosce anche la detrazione del 19% sulle spese sportive dei ragazzi (età compresa tra 5 e 18 anni). Pertanto, spese per corsi di nuoto, palestra, ecc. Qui non esiste la qualifica “sanitaria” della spesa.
In redazione è giunto un quesito.
“Salve, ho 35 anni e sono un lavoratore dipendente. Sto andando in palestra per rinforzare la mia muscolatura, soffrendo spesso di mal di schiena sto notando che gli effetti della palestra, da questo punto di vista, stanno migliorando oltre che mio aspetto fisico anche quello di salute. Sono a chiedere se, facendomi fare il certificato dal mio medico della necessità della palestra ai fini del mal di schiena, posso portare in detrazione nel mio 730, la spesa mensile della palestra.”
Spese sanitarie e spese sportive
È necessario distinguere la detrazione spese sportive per i ragazzi dalle spese per assistenza specifica. Le prime sono quelle che, ad esempio, i genitori sostengono in favore dei figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni. In questo caso non è richiesta la finalità sanitaria della prestazione sportiva.
Quindi, lo sgravio fiscale spetta a prescindere da se il corso nuoto o la palestra fatta dai figli serva a questi ultimi perché ad esempio fa parte di un percorso riabilitativo dopo un incedente.
Detrazione spese palestra: si o no?
Venendo dunque alle spese per prestazioni mediche specialistiche e spese di assistenza specifica, se andiamo a leggere la Circolare sugli oneri detraibili (la Circolare n. 14/E del 2023) e le istruzioni sugli oneri detraibili della Dichiarazione redditi 2025 (anno d’imposta 2024), si evince che la prestazione ricevuta deve avere una finalità “sanitaria”.
A titolo esemplificativo, rientrano tra dette spese detraibili, se eseguite in centri a ciò autorizzati e ovviamente sotto la responsabilità tecnica di uno specialista:
- esami di laboratorio;
- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
- elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
- elettroencefalogrammi;
- T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);
- risonanza magnetica nucleare;
- ecografie;
- indagini laser;
- ginnastica correttiva;
- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
- seduta di neuropsichiatria;
- dialisi;
- cobaltoterapia;
- iodioterapia;
- anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale;
- massofisioterapia;
- osteopatia.
Espressamente, nei menzionati documenti di prassi, è indicato che non rientrano tra quelle detraibili le spese per frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica. In conclusione, il lettore non può detrarre la spesa come sanitarie e nemmeno come spesa sportiva (quest’ultima è riservata solo a chi sostiene le spese per ragazzi da 5 a 18 anni di età).