In Redazione di InvestireOggi, è arrivato un quesito molto interessante sulle novità introdotte dalla Legge n°207/2024, Legge di bilancio 2025, in materia di detrazione per figli a carico.
“Buongiorno, poco tempo fa è venuto a mancare mio marito con il quale eravamo sposati da circa 10 anni. Sua figlia nata dal suo primo matrimonio convive ancora con me in quanto economicamente non autosufficiente. Detto ciò, la prossima settimana provvederò a pagare la sua iscrizione all’università. E a tal proposito mi chiedo se potrò scaricare la spesa anche se non è mia figlia naturale. E anche se ha già compiuto 30 anni.”
Come sono cambiate le detrazioni per i figli a carico?
Prima di rispondere al quesito del nostro lettore, è necessario partire dalle novità introdotte dalla Manovra 2025 in materia di detrazioni per figlia a carico.
Nello specifico, la detrazione per carichi di famiglia, ex art.12 del DPR 917/86, TUIR, con riferimento ai figli a carico, è riconosciuta nella misura di 950 euro (varia però in base al reddito):
- per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni;
- per i figli del coniuge deceduto, conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni;
- per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 (salvo quanto diremo più avanti).
Dunque, se prima della Legge di bilancio era previsto un’età minima di 21 anni per avere diritto alle detrazioni per figli a carico (sotto tale limite c’è l’assegno unico-AUU) ora viene fissata anche un’età massima: pari a 30 anni.
La detrazione per figli a carico si applica comunque anche per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della l. n. 104 del 1992, di età pari o superiore a 21 anni (circolare 4/2025). Dunque per i figli disabili i limiti operano solo “all’ingresso”. Ossia è richiesta un’età minima di 21 anni per far si che il genitore possa considerare il figlio a carico. Prima come detto c’è l’AUU.
Figli conviventi del coniuge deceduto. Chi scarica la spesa per l’iscrizione all’università?
In base a quanto detto fin qui la detrazione per figli a carico spetta per i figli del coniuge deceduto, conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
Dunque c’è un’equiparazione tra i figli del contribuente e i figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente stesso.
Nel caso del lettore però, il figlio del coniuge deceduto ha già compiuto 30 anni. Per cui sembrerebbe essere negata la possibilità di scaricare la spesa sostenute per l’iscrizione all’Università.
Tuttavia non è così. Infatti, entrano in gioco le disposizioni di cui al c-4-ter dell’art.12 del TUIR.
In base a tale disposizione:
Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
Ciò vuol dire che, come ribadito dall’Agenzia delle entrate nella circolare n° 4/2025 sulle detrazioni Irpef, è confermata comunque la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico:
a prescindere dai requisiti anagrafici sopra citati, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale di cui all’articolo 12, comma 2, del TUIR.
Dunque, se la figlia del coniuge deceduto ha redditi non superiori a 2840,51 euro, il coniuge superstite se effettivamente sostiene la spesa potrà scaricarla il prossimo anno in dichiarazione dei redditi.
Riassumendo
- La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un limite anagrafico massimo di 30 anni per poter beneficiare della detrazione IRPEF di 950 euro per ciascun figlio a carico (ex art. 12 TUIR), purché di età pari o superiore a 21 anni.
- Inclusi i figli del coniuge deceduto conviventi. La detrazione spetta anche per i figli del coniuge deceduto, se conviventi con il coniuge superstite. A condizione però che abbiano tra i 21 e i 30 anni.
- Esclusione solo formale oltre i 30 anni. Se il figlio ha più di 30 anni, la detrazione per carichi di famiglia non spetta. Ma resta comunque possibile detrarre spese sostenute nel suo interesse (es. tasse universitarie), se fiscalmente a carico.
- Deroga con l’art. 12, comma 4-ter del TUIR. Questo comma prevede che, ai fini delle spese detraibili, i figli che non rientrano più tra quelli “a carico” ai sensi della lettera c) sono equiparati ai figli per cui spetta la detrazione, se rispettano i limiti di reddito.
- Requisito reddituale resta vincolante. Per poter portare in detrazione le spese universitarie, è necessario che il figlio (anche se non naturale) abbia redditi entro 2.840,51 euro annui. In tal caso, il genitore superstite può scaricare la spesa.