Il 30 giugno coincideà con il c.d. tax day. Giorno nel quale migliaia di contribuenti saranno chiamati a versare le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi senza applicare alcuna maggiorazione.
Con il decreto-legge 84/2025 è stata disposta la proroga al 21 luglio per i soggetti ISA, effettivi o meno, con ricavi ≤ 5.164.569 €, senza maggiorazioni.
Dal 22 luglio al 20 agosto sarà però dovuta una maggiorazione dello 0,40 %. La proroga include forfettari, aderenti al regime di vantaggio giovani/mobilità e altri contribuenti con criteri forfetari o esclusioni ISA.
Restano però esclusi dalla proroga tutti i contribuenti che non applicano gli ISA, i lavoratori dipendenti senza sostituto, occasionali, enti non commerciali privi di redditi d’impresa, chi ha partita IVA ma non rientra negli ISA o supera la soglia di ricavi.
Tali soggetti dovranno rispettare la scadenza del tax day.
La proroga dei versamenti per i soggetti ISA effettivi e non
Come detto in apertura, il 30 giugno è l’ultimo giorno utile per effettuare, senza alcuna maggiorazione, i versamenti (unica soluzione o prima rata) delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2025, Redditi Pf 2025, Redditi Sp 2025 e Irap 2025).
Si paga anche il saldo dell’Iva relativa al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2025 – 30/6/2025.
Tuttavia, il DL 84/2025, nuovo decreto fiscale ha previsto la proroga dei versamenti delle imposte al 21 luglio senza maggiorazione. Ovvero dal 22 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga riguarda:
- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA indipendentemente dalla loro effettiva applicazione;
- che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (€ 5.164.569).
Ricorrendo tali condizioni, rientrano nella proroga anche i contribuenti che:
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024;
- applicano il regime forfettario, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni, imprese, che imputano il reddito per trasparenza. E che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli iSA.
Tax day al 30 giugno. Chi deve pagare?
Al netto di quanto detto in merito alla proroga, chi non è interessato dalle disposizioni del DL fiscale dovrà pagare le imposte entro il 30 giugno. Ovvero al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Dunque, dovranno rispettare tale scadenza:
- i lavoratori dipendenti senza sostituto d’imposta;
- coloro che hanno svolto attività commerciale o di lavoro autonomo in maniera occasionale;
- coloro che non hanno una partita IVA e gli enti non commerciali che non hanno redditi d’impresa o professionali;
- coloro che esercitano attività economiche per quali non sono stati approvati gli ISA;
- coloro che hanno ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro (limite ISA);
- i soci di società di capitali non trasparenti.
Si può pagare anche a rate.
Il versamento delle imposte va eseguito, dai titolari di partita Iva, tramite F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel in presenza di compensazioni con crediti verso l’Erario o verso altri enti. Anche previdenziali.
Oppure ricorrendo, se non ci sono compensazioni, ai servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate. Oppure, tramite intermediario abilitato.
I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.
I codici tributo da utilizzare
Questi i codici tributo da indicare in F24:
- 4001 Irpef – saldo
- 4003 addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
- 4005 addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
- 4033 Irpef acconto – prima rata
- 1840 imposta sostitutiva su locazioni abitative (“cedolare secca”) – acconto prima rata
- 1842 imposta sostitutiva su locazioni abitative (“cedolare secca”) – saldo
- 1854 imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – acconto prima rata
- 1856 imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – saldo
- 3800 Irap – saldo
- 3812 Irap acconto – prima rata
- 3801 addizionale regionale all’Irpef
- 3843 addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – acconto
- 3844 addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – saldo
- 1790 imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto prima rata
- 1792 imposta sostitutiva sul regime forfetario – saldo
- 1793 imposta sostitutiva per i “nuovi minimi” – acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
- 1795 imposta sostitutiva per i “nuovi minimi” – saldo
- 4040 imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
- 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
- 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
- 4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
- 4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
- 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- 1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
- 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
Riassumendo
- Scadenza ordinaria: il 30 giugno è il termine per versare senza maggiorazioni imposte da Modello 730/2025, Redditi PF/SP 2025, Irap 2025 e saldo IVA 2024 (0,40% di maggiorazione dal 16/3 al 30/6).
- Proroga DL 84/2025: i soggetti ISA (effettivi o meno) con ricavi/compensi ≤ € 5.164.569 possono pagare fino al 21 luglio senza sanzioni; dal 22 luglio al 20 agosto si applica lo 0,40%.
- Destinatari estesi: rientrano anche forfettari, regime di vantaggio, altri contribuenti con criteri forfetari o cause di esclusione ISA, nonché soci di enti in regime di trasparenza.
- Esclusi dalla proroga: lavoratori dipendenti senza sostituto, lavoro autonomo o impresa occasionale, soggetti senza partita IVA, attività non ISA o con ricavi oltre soglia, società di capitali con scadenza post-30 giugno e soci di società non trasparenti.
- Modalità di pagamento: titolari di partita IVA con F24 telematico; non-IVA con F24 cartaceo presso banche, Poste o intermediari, salvo casi di compensazione.
