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Oggi: 05 Dic, 2025

Sconto in fattura e cessione del credito post contenzioso. Le rate sono prorogate (Question time)

Sono prorogati i termini di utilizzo delle rate annuali dei crediti derivanti da comunicazioni che sono state oggetto di contenzioso, con esito definitivo favorevole al contribuente
5 mesi fa
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cessione del credito
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Il 25 giugno 2025 si è svolto in Aula alla Camera dei Deputati un Question Time dedicato alle criticità operative connesse all’utilizzo dei crediti d’imposta maturati nell’ambito del Superbonus 110% e di analoghe agevolazioni edilizie. Crediti da sconto in fattura o cessione del credito.

Gli Onorevoli interroganti hanno ricordato in apertura che i crediti maturati entro il 31 dicembre 2023 devono essere utilizzati in quattro annualità.

Senza la possibilità di riportare all’anno successivo la quota non compensata. Segnalando le difficoltà applicative per quei contribuenti che, a seguito di contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, ottengono il riconoscimento del credito in ritardo rispetto alle scadenze previste.

In assenza di un’apposita procedura informatica per la riabilitazione dei crediti “scaduti”, tali importi risultano inutilizzabili.

Con conseguente danno economico per i soggetti, specie in caso di incapienza sopravvenuta.

Gli interroganti hanno chiesto di sapere se tali criticità siano note al Fisco. E quali soluzioni intendano adottare per garantire la piena fruizione delle quote residue bloccate.

L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

L’introduzione dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, operata dall’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel panorama degli incentivi edilizi.

La misura era finalizzata a superare i limiti di capienza fiscale e la carenza di liquidità dei contribuenti.

Prima dell’entrata in vigore del Superbonus 110%, infatti, le tradizionali detrazioni IRPEF venivano usufruite esclusivamente in dichiarazione. Con ripartizioni quinquennali o decennali a seconda degli interventi.

Sconto in fattura: il fornitore applica uno sconto immediato sul corrispettivo dovuto dal cliente, trasformando l’importo in credito d’imposta recuperabile in compensazione.

Cessione del credito: il contribuente può trasferire, anche più volte, il proprio credito d’imposta a soggetti terzi (banche, intermediari, fornitori), ottenendo liquidità anticipata.

Queste misure hanno garantito una forte spinta agli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico degli edifici, consentendo un immediato beneficio economico al committente.

Le criticità

Tuttavia, già in fase attuativa sono emerse criticità:

Procedure telematiche complesse: la comunicazione dell’opzione doveva essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro termini stretti, sottoposta a controlli preventivi secondo le procedure di cui all’art. 122-bis DL 34/2020.

Vincolo di ripartizione in quattro rate: il credito d’imposta doveva essere utilizzato in quattro quote annuali, analogamente alla detrazione; la mancata utilizzazione di una rata comportava la definitiva perdita di quella quota.

Frodi e abusi: il mercato dei crediti ha generato fenomeni speculativi, con cessioni multiple non sempre supportate da reale spettanza del beneficio.

Per far fronte a queste criticità, il Legislatore ha progressivamente rafforzato gli adempimenti documentali (Decreto Antifrode, Decreto Energia) e introdotto limiti alle cessioni successive.  Fino ad arrivare,, alla graduale abrogazione delle opzioni sconto e cessione per gli interventi diversi dal Superbonus.

Il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 (vigente dal 29 maggio 2024), ha infatti eliminato la possibilità di esercitare le opzioni su nuove spese sostenute dopo tale data.

Lasciando così aperta la sola facoltà di sconto e cessione del credito per casi solo residuali.

Sconto in fattura e cessione del credito post contenzioso. Le rate sono prorogate (Question time)

Con il question time del 25 giugno sui bonus edilizi tenutosi in Commissione Finanze della camera dei Deputati,  gli Onorevoli interroganti evidenziano che i crediti d’imposta contestati dall’Agenzia delle Entrate e successivamente riconosciuti a seguito di contenzioso non riescono sempre a essere utilizzati per intero.

Ciò perchè le relative quote risultano “scadute” alla riattivazione della comunicazione di opzione.

Senza una procedura informatica in grado di acquisire e riabilitare automaticamente i crediti in scadenza, i contribuenti, soprattutto quelli incapienti, rischiano di perdere importi a loro spettanti.

Le principali segnalazioni

Comunicazioni scartate: in fase di trasmissione telematica delle opzioni, le istanze possono essere scartate per errori formali o per dubbi sul possesso dei requisiti, e riattivate solo in seguito a istanza di autotutela o decisione giudiziaria favorevole.

Riconoscimento tardivo: il contenzioso tributario può durare anni, con sentenza favorevole che arriva ben oltre la data di scadenza di alcune rate.

Perdita delle quote annuali: le quote non utilizzate nell’anno di competenza non possono essere riportate: pur essendo vero che le rate sono prorogate nell’orizzonte complessivo fino al 2027, ciascuna rata mantiene la propria data di scadenza annuale e, se “scaduta” prima della riattivazione del credito, risulta inutilizzabile.

Posizione dell’Agenzia delle Entrate

Nella sua risposta, l’Agenzia chiarisce che:

  • la comunicazione di opzione, se scartata, può essere nuovamente riattivata. Sia in autotutela sia in esito a pronuncia favorevole del giudice tributario;
  • e, nelle more della conclusione del contenzioso o della procedura di autotutela, alcune rate risultino scadute, al titolare viene comunque consentito di fruirne, superando la perdita automatica delle quote.

In pratica, anche se la ratifica formale del credito avviene dopo la scadenza di una o più rate, l’Amministrazione assicura che il contribuente potrà utilizzare integralmente tutte le rate maturate.

Conclusione

Lo strumento dello sconto in fattura e della cessione del credito ha sostenuto il rilancio edilizio e l’efficientamento energetico. Ma ha mostrato i limiti di una complessa gestione informatica e procedurale.

Con l’abrogazione delle opzioni, molti aspetti si sono cristallizzati in un regime di residualità. Le agevolazioni già maturate mantengono validità fino al completamento delle quattro rate annuali. E le rate sono prorogate nell’orizzonte temporale complessivo, purché l’Amministrazione consenta l’utilizzo delle quote “scadute” a seguito di riattivazione.

Il Question Time del 25 giugno 2025 e la risposta dell’Agenzia delle Entrate evidenziano l’esigenza di ulteriori interventi di semplificazione, automazione e trasparenza. Ciò affinché il diritto riconosciuto non si traduca in un’incompiuta fruizione.

Riassumendo

  • Contesto del Question Time: il 25 giugno 2025 alla Camera dei Deputati si è discusso delle difficoltà nell’utilizzo dei crediti d’imposta maturati con Superbonus 110% e analoghi bonus edilizi, esercitati tramite sconto in fattura o cessione del credito.
  • Scadenze e perdita delle quote: i crediti maturati entro il 31 dicembre 2023 devono essere fruiti in quattro rate annuali, senza possibilità di riportare la quota non utilizzata. E in caso di contenzioso il riconoscimento tardivo fa “scadere” le rate non ancora utilizzate.
  • Mancanza di procedura di riabilitazione: non esiste un canale informatico dedicato per riattivare automaticamente i crediti “scaduti” a seguito di pronuncia favorevole o autotutela, con conseguente impossibilità di fruire delle quote residue e danno economico, specie in caso di incapienza.
  • Origine delle opzioni e abrogazione: l’art. 121 del DL 34/2020 ha introdotto sconto in fattura e cessione del credito per il Superbonus; successive misure (Decreto Antifrode, DL 39/2024 poi L. 67/2024) ne hanno progressivamente limitato e infine abrogato l’esercizio su nuove spese, lasciando però valide le quote già maturate fino al 2027 (le rate sono prorogate entro il termine complessivo).
  • Richiesta e risposta dell’Agenzia: gli Onorevoli hanno chiesto se il Fisco fosse a conoscenza delle criticità e quali soluzioni intendesse adottare; l’Agenzia delle Entrate ha confermato di poter riattivare le comunicazioni scartate e di consentire comunque la fruizione delle rate “scadute” in caso di esito favorevole del contenzioso, pur riconoscendo la necessità di migliorare trasparenza e automazione del sistema di monitoraggio.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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