In che termini è ammesso il ravvedimento operoso in caso di errori nella scelta tra regime dei minimi e forfettario? Facciamo il punto della situazione seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Sappiamo che il regime dei superminimi è stato prorogato, al momento, solo per l’anno in corso. Questo significa che chi apre una partita IVA entro il 31 dicembre 2015 ha la facoltà di scelta tra i due regimi fiscali agevolati. Il più vecchio dei due, come noto, è vincolato al requisito anagrafico del compimento dei 35 anni di età o, alternativamente, alla durata massima di 5 anni.

Il secondo invece, introdotto dalla legge 190/14, non ha limiti di età o temporali ma sotto molti aspetti è considerato meno conveniente (in particolare per quanto riguarda il reddito e le aliquote).

Apertura partita IVA agevolata: comunicazione del regime

Il regime agevolato scelto va comunicato in fase di apertura della partita IVA barrando nel modello di inizio attività l’opzione ex Dl 98/11. L’omessa barratura è sanabile entro 30 giorni compilando un nuovo modello AA9/11, mentre trascorsi i trenta giorni viene irrogata una sanzione di 516 euro. Tale barratura però non è considerata di per sé vincolante mentre rilevano i comportamenti tenuti in fase di fatturazione ovvero gli adempimenti eseguiti nel rispetto delle regole dell’uno o dell’altro regime. Sappiamo che né i minimi né il forfettario sono soggetti ad Iva e ritenute d’acconto.

Regime dei minimi e forfettario: requisiti fatture

Il riferimento legislativo però, che deve essere esplicitamente richiamato in calce alle fatture, è diverso: se viene citata la legge 244/07 significa che è stato scelto il regime dei superminimi, se invece si richiama la legge 190/14 vuol dire che il contribuente ha optato per il regime forfettario. In caso di errore però è ammesso il ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito facendo riferimento ad un altro errore di questo tipo, volendo anche più grave, ossia il caso del contribuente che, pur intenzionato a scegliere uno dei due regimi in oggetto, emetta erroneamente fatture con addebito di Iva. La circolare 7/08, risposta 3.1 ha previsto il ravvedimento operoso con emissione di nota di accredito (a condizione però che, oltre all’addebito di Iva non fosse stata detratta anche l’Iva sugli acquisti nella prima liquidazi