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12 luglio 2012, ore 10:35  |   Tasse e Tributi

Tassa di soggiorno: per il mancato pagamento è punibile solo il cliente

E non il gestore dell’albergo. Così afferma il Tribunale amministrativo regionale del Veneto con una sentenza del maggio scorso

Il mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte del turista/cliente è sanzionabile solo nei confronti di quest’ultimo. Così precisa il Tar Veneto.

 

I vacanzieri, stranieri e non, quando pernottano in hotel, alberghi e strutture ricettive in genere, fanno i conti con la tassa di soggiorno.

 

 

Tassa di soggiorno: cos’è

Ricordiamo brevemente che la tassa di soggiorno è l’imposta che i comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio. L’imposta sarà applicata in misura progressiva, fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno, in proporzione al prezzo.

 

 

Tassa di soggiorno: finalità

 Il gettito di tale tassa ha come fine quello di finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

 

Tassa di soggiorno o tassa di sbarco?

 In alternativa alla tassa di soggiorno, può esserci la recente tassa di sbarco sulle isole minori. Spetta al singolo comune interessato scegliere ( si veda nostro articolo  Arriva la tassa di sbarco: buone ferie).

 

 Tassa di soggiorno: mancato versamento

 Se la tassa di soggiorno è a carico del cliente e responsabile è invece il gestore della struttura ricettiva, possono sorgere dubbi su chi è in verità il soggetto punibile.

 

 

 

Sentenza n. 653/2012 del Tar Veneto

 Importanti precisazioni giungono da una sentenza del Tar del Veneto, la sentenza n. 653 del 10 maggio 2012, in cui il tribunale amministrativo regionale veneziano precisa che il regolamento con cui, nel caso di specie il comune di Padova, aveva adottato in riferimento alla tassa di soggiorno, ere illegittimo nella parte in cui prevedeva in capo al gestore della struttura ricettiva la qualifica di soggetto responsabile degli obblighi tributari.

 

Tassa di soggiorno: sanzioni solo per il cliente

 Ciò che vuole dire il Tar Veneto è che quando la tassa di soggiorno, solitamente uno o due euro aggiunti al costo della stanza, non viene pagata, a essere sanzionato deve essere solo il cliente. Il gestore della struttura ricettiva deve esclusivamente riversare quanto riscosso dal cliente a titolo di sostituto di imposta.

 

 

 

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3 Commenti

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  • # 1
    questa imposta è un vero sopruso. si rendono esattori gli alberghi per conto dei comuni che sono i beneficiari. quante ore impiegato si devono calcolare per la riscossione? equitalia ha un aggio del 5% sulle riscossioni, cioè la società viene pagata per il compito che svolge. invece agli alberghi nulla, lavorano a gratis, questo è assolutamente iniquo. devo chiedere soldi ai clienti, tenere una contabilità separata per l'imposta di soggiorno, provvedere al versamento e tutto questo a gratis, per di più se sbaglio tocca a me pagare. intanto il comune non contento di questo mi aumenta l'imu, l'addizionale comunale sull'irpeg e sui servizi (acqua, gas, ecc.) e fa lievitare in modo sproporzionato la tassa sull'igiene urbana mentre per suo conto non riduce di un centesimo le spese. ingrassiamo chi scialacqua e puniamo chi sta attento al bilancio, bella logica. poi si vede che l'italia va a fondo, se si segue questo modo di operare non può essere diversamente.
  • # 2
  • # 3

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