Nel giro di poche settimane decadranno le misure speciali previsti a fini dell’accesso al Fondo Gasparrini. Fondo grazie al quale i titolari di mutuo prima casa possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate.

 

Fino alla data del 17 dicembre lavoratori autonomi e professionisti potranno richiedere la sospensione del muto 1° casa, in virtù delle misure speciali previste dal decreto Cura Italia e del decreto liquidità. Inoltre, per gli altri soggetti, fino al 31 dicembre si accederà alla sospensione con una procedura semplificata.

Infatti, è disposta la sospensione del mutuo sin dal momento della presentazione della richiesta, senza attendere prima il riscontro della Consap. Ad ogni modo, quest’ultima ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta.

 

Infine, fino al al 9 gennaio 2021 l’accesso al Fondo è consentito anche nelle ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

 

Noi di investire oggi ti ricordiamo le condizioni di accesso al fondo nonchè, nello specifico, le scadenza che devi tenere bene a mente se intende richiedere la sospensione del mutuo 1° casa.

 

Il fondo Gasparrini: la sospensione del mutuo 1° casa

 

Il Fondo di solidarietà c.d. Gasparrini,  riconosce ai titolari di mutuo prima casa di richiedere la sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di determinate condizioni. Naturalmente il riferimento è a condizioni che incidono negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

 

A prevedere tale fondo è la Legge 244/2007.

 

La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

 

La sospensione non può essere chiesta:

 

  • nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche;
  • per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni.

 

Le condizioni per accedere al fondo per la sospensione del mutuo 1° casa

 

Per poter accedere ai benefici del fondo, è indispensabile trovarsi in una delle seguenti situazioni (Fonte sito Consap):

  • perdita del rapporto di lavoro subordinatosia a tempo determinato che a tempo indeterminato – (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
  • perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
  • morte del mutuatario;
  • riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo;
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, con attualità dello stato di riduzione dell’orario di lavoro;
  • nei casi di lavoratori autonomi e liberi professionisti con una riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus

 

Le misure speciali di accesso al Fondo: fino al 17 dicembre sospensione anche per lavoratori autonomi

 

Dunque anche lavoratori autonomi, e professionisti sono ammessi al Fondo.

Ciò in virtù delle misure di carattere speciale previsti dal: D.
L. 18/2020, decreto Cura Italia e dal D.L. 23/2020, decreto Liquidità. La sospensione può essere richiesta anche da commercianti, artigiani e imprenditori individuali.

 

A tal proposito, il Cura Italia, all’art.54, riconosce l’accesso al fondo, in deroga alla disciplina ordinaria:

 

  • fino al 17 dicembre 2020,
  • anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti.

 

A tal fine, è necessario aver avuto, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data:

 

  • un calo del  fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019,
  • in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività causa emergenza covid-19.

 

Non è necessario presentare l’ISEE.

 

E inoltre previsto che il Fondo provveda al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Dunque, è abbassata la percentuale di interessi corrisposta dal fondo, ma è inclusa nel calcolo di tale onere la cd. componente di spread (Fonte dossier ufficiale D.L. 23/2020).

 

La procedura semplificata di accesso al fondo

 

Un’ulteriore misura carattere temporaneo riguarda le modalità di accesso al fondo (art 12 D.L. liquidità).

 

Infatti, fino al 31 dicembre 2020,  si accederà alla sospensione con una procedura semplificata.

E’ disposta la sospensione del muto sin dal momento della presentazione della richiesta, senza attendere prima il riscontro della Consap. Ad ogni modo, quest’ultima ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta.

 

Fino alla stessa data:

 

  • possono essere oggetto di sospensione i mutui di importo non superiore a 400.000 euro (importo elevato rispetto al precedente limite di 250.000 euro);
  • la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo.

 

Mutui già sospesi e per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

 

Mutui in ammortamento da meno di un anno

Per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) e, dunque, fino al 9 gennaio 2021, i benefici del predetto Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina generale del Fondo medesimo.

 

Ad oggi, per tutte le misure temporanee fin qui individuate, non è prevista alcuna proroga della loro operatività.

 

Dunque, è necessario tenera bene a mente le scadenze qui analizzate.