Guida Dichiarazione dei Redditi

Società di comodo 2011: le novità introdotte dalla manovra finanziaria

Come riconoscere le società di comodo e a quali limiti vanno incontro. Un esempio per il calcolo dell'operatività delle società di comodo

19 settembre 2011 , ore 11:30 - 10 Commenti

Società di comodo finanziaria 2011

La recente manovra di ferragosto ha concluso il suo passaggio in Parlamento, e l’approvazione e la conversione del decreto legge comporta diverse novità nel campo fiscale. In particolare nel giro di vite studiato dall’esecutivo in tema di lotta all’evasione, vi è una rimodulazione dei criteri per stabilire se le società sono società di comodo.

Società di comodo esclusione  – Vediamo nel dettaglio quale è il regime particolare al quale sono soggette tale tipo di società. Innanzitutto possono essere soggette alle società di comodo tutte le società commerciali sia di persone che di capitali, ad esclusione di alcuni casi particolari (non rientrano nella disciplina delle società di comodo gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi, le società semplici e le cooperative, e poi come stabilito dall’art. 30 c.1 della l. 724/94 le società che sono al primo anno di attività, le società quotate o che hanno un numero di soci non inferiore ai 50, esercitano pubblici servizi di trasporto, sono partecipate da enti pubblici nella misura di almeno il 20 per cento del capitale, ecc.).

Una volta che sia stato stabilito che la società rientra fra le società cosiddette di comodo , occorre successivamente verificare se vi siano le condizioni per disapplicarle e dopo se sono considerate operative o non operative, in base al test predisposto. Le società che rientrano nel novero delle non operative devono procedere alla determinazione del reddito presunto se non vogliono incorrere nell’ accertamento da parte dell’ agenzia delle entrate.

Istanza di interpello società di comodo 2011  –  In presenza di condizioni oggettive che escludono l’ assoggettamento della società come società di comodo, è possibile chiedere tramite interpello all’ agenzia delle entrate di non vedere applicate le norme previste per le società di comodo ( naturalmente non ci riferiamo ai casi in cui le società  sono automaticamente escluse dal controllo di operatività perché ricadono in uno dei casi previsti dall’ art. 30 c.1 l.724 del 1994 oppure nei casi previsti dalla circolare AE 4 maggio 2007 n.25 ). In ogni caso la disapplicazione può anche essere solo parziale relativa a singoli beni o singole annualità che se ricorrono i presupposti sono esclusi dal test di operatività.

Istanza di interpello agenzia delle entrate – L’ istanza preventiva di interpello (  da inviare direttamente alla direzione dell’ agenzia delle entrate) può riguardare anche:

  • Società che in base al test risultano non operative ma che in ogni caso hanno conseguito un reddito superiore a quello presunto, ma che vogliono ottenere una disapplicazione  ai fini irap ed iva;
  • Le società non operative che intendono mettere in luce delle particolari situazioni che hanno direttamente impedito il conseguimento del reddito minimo presunto perché , ad esempio nell’anno di imposta hanno avuto dei costi straordinari, e che quindi possono chiedere la disapplicazione solo ai fini delle imposte di reddito ( non per l’irap e per l’iva).
  • Le società per le quali le condizioni oggettive di operatività ricorrono solo per alcuni beni. Se l’interpello in questo caso ha esito positivo occorrerà eliminare il valore di tali beni ed i correlativi ricavi, nell’ambito del calcolo del test di operatività.

L’ istanza deve essere presentata in base alle regole di interpello disapplicativo. Il requisito della preventività dell’istanza viene soddisfatto se l’istanza viene presentata presso il competente ufficio delle entrate in tempo utile per ottenere una risposta prima della scadenza dei termini della presentazione della dichiarazione dei redditi ( occorre tenere conto che la direzione regionale fornisce risposta entro 90 giorni).

Test di operatività società di comodo – Tale tipo di test viene effettuato raffrontando i componenti positivi effettivi di reddito conseguiti con un importo forfettario applicando delle percentuali al valore delle attività patrimoniali, i cosiddetti ricavi presunti. Se questi sono inferiori all’importo forfettario  la società è considerata di comodo. Il test di operatività viene effettuato compilando un’ apposito prospetto presente nella dichiarazione dei redditi. I componenti positivi effettivi sono i ricavi in senso stretto , gli incrementi delle rimanenze e gli altri proventi, esclusi quelli straordinari, che risultano da conto economico. I ricavi presunti sono invece dati dalla somma degli importi che risultano applicando dei coefficienti di redditività ai valori di alcune attività patrimoniali che risultano da bilancio ( ad esempio gli immobili di proprietà ubicati in comuni con meno di 1000 abitanti hanno una percentuale dell’1 per cento, mentre altre immobilizzazioni comprese le unità da diporto hanno un coefficiente pari al 15 per cento).

Ai fini della verifica dei presupposti di non operatività, occorre considerare i ricavi proventi ed incrementi di rimanenze che in media sono stati realizzati nell’esercizio in esame e nei due precedenti.

Calcolo operatività società di comodo esempio  – Facciamo un esempio per chiarire meglio quale sia il metodo per calcolare se l’azienda è operative o meno. Ad esempio una società possiede un’immobile uso ufficio ( 100.000 euro di valore)  e la media dei ricavi conseguito nell’ anno in esame e dei due anni precedenti è 8.000 euro. Tale valore dovrà essere rapportato con il valore dei ricavi presunti ( sempre dell’ anno in questione  e dei due precedenti) determinato in base ai beni posseduti. Abbiamo detto che la società possiede solo un’ appartamento  del valore di 100.000 euro. In base ai coefficienti contenuti nella circ. n. 25 del 4 maggio dell’ agenzia delle entrate, tal bene ha un coefficiente del 5 per cento. Il valore medio del triennio darà quindi 5000 euro ( infatti per ogni anno i ricavi presunti sono 100.000 x 5 %).

In base a tale esempio la società sarà considerata operativa, in quanto la media dei ricavi conseguiti è superiore alla media dei ricavi presunti.

Società di comodo non operativa

Non operatività società di comodo effetti – Qualora la società non superi il test di operatività va incontro ai seguenti effetti:

  • Calcolo di un reddito minimo e limitato utilizzo delle perdite pregresse;
  • Presunzione di un valore minimo della produzione ai fini irap;
  • Limiti all’ utilizzo dei crediti iva.

Reddito minimo società di comodo – Anche per il calcolo del reddito minimo ( che sarà assoggettato a tassazione ) vengono utilizzati dei coefficienti da applicare ai beni in possesso della società. Ad esempio i titoli e le partecipazioni hanno un coefficiente dell’ 1,5 per cento mentre gli immobili ad uso ufficio hanno un coefficiente del 4 per cento. Per ritornare all’ esempio della società precedente se questa fosse stata non operativa avrebbe avuto un reddito presunto pari a 4.000 euro annui ( 100.000 valore dell’ immobile per il coefficiente previsto).

Perdite pregresse società di comodo – Per quanto riguarda le perdite pregresse, se ve ne sono, queste potranno essere utilizzate in compensazione solo nei limiti del reddito presunto e non oltre. Ai fini iva invece l’ eventuale credito posseduto non potrà essere chiesto a rimborso, utilizzato in compensazione o ceduto a terzi o altre società del gruppo.

 
 
avatar Alessandra M., redazione Investireoggi.it

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10 Commenti

  • # 1
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    buonasera
    sono presidente di una società di n. 5 soci creata appositamente per la gestione di due ristoranti che sarebbero dovuti nascere all’interno di un bene pubblico (di proprietà statale)
    Ad oggi i lavori non sono completati, ci troviamo con una società di 4 anni che non ha ancora potuto operare causa anche della sovrintendenza ai beni pubblici che non ci ha permesso di proseguire nei lavori
    Abbiamo fatto interpello per società di comodo ma c’è stata rifiutata
    La società non ha intestato nulla, non ha titoli e null’altro – ha solo dovuto anticipare le spese per un progetto ancora irrealizzato.
    Mi può dare un parere in merito?
    Grazie distinti saluti

    • # 2
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      Salve Luca,
      La sua situazione ( cioè società creata per operare dopo la concessione di nulla osta o dopo che siano concesse alcune autorizzazioni) è abbastanza usuale all’interno della categoria delle possibili società di comodo. La risposta favorevole ad un interpello permette alla società di non essere considerata di comodo e di essere quindi assoggetta alle norme comuni delle società.
      Nel caso da lei prospettato, società che non ha nulla intestato e che ha anticipato delle spese, mi sembra che uno dei maggiori problemi sia l’accumulo di un credito iva che non può essere chiesto a rimborso. Tuttavia se questo fosse l’unico problema la situazione , anche con una istanza di interpello non accettata dalla direzione regionale, la situazione potrebbe sbloccarsi chiedendo un’ intervento da parte dell’amministrazione in sede di richiesta del rimborso iva ( pertanto occorre far comprendere il reale andamento societario, anche senza che sia intervenuto un parere favorevole all’interpello)

  • # 3
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    Buongiorno,
    sono un socio di una start-up nata in un incubatore di una nota università Italiana, che almeno a parole incentiva questo genere di iniziative. Questo sarà il primo anno di attivo anche da un punto di vista di bilancio, data la mia scelta di mercato estero (ho visto che nella mia regioni le lobby sono più forti di qualunque singolo ingegnere che si metta di buona lena, a differenza di altre realtà estere dove invece esiste anche una maggiore ricettività alle novità tecnologiche). Tuttavia, per ben 3 anni (e anche qualcosa di più), la società ha fatto pesanti investimenti (ho investito la mia liquidazione del mio impiego precedente, oltre a una quota dei miei risparmi, come dovrebbe fare ciascun imprenditore che abbia una certa ambizione), fiducioso che la mia invenzione, ora brevettata, mi avrebbe fatto rientrare nell’investimento. Questo tempo si è protratto per un po’ perché mi sono trovato, proprio durante lo startup, in mezzo alla crisi generale del 2009, dove molte aziende con cui avevo contatti sono fallite: quell’anno allora ho cominciato anche a muovermi in mercati esteri. Oggi, il 90% del mi fatturato viene dall’estero, e conto di rientrare anche negli ammortamenti precedenti entro l’anno prossimo dato il buon tasso di crescita attuale, ormai conquistato con il duro lavoro. Prossimamente mi consulterò con il mio commercialista per verificare le novità nella legge e se è compatibile con la mia situazione. Non manca però un certo sconcerto nel leggere queste cose. Aziende come Google sono rimaste in passivo per anni e anni, ed erano sponsorizzate niente meno che l’università di Stanford e Yahoo!, ed ospitate gratuitamente nell’edificio pagato da Microsoft; anche Facebook è stata in passivo per almeno un decennio perché tale era il tempo di rientro di quell’impresa, ed anch’essa aveva investitori molto importanti come la stessa Microsoft… e senza nemmeno la 626 (le aziende americane nascono *per davvero* nei garage). Anche quelle sarebbero dunque considerate società di comodo? Voglio dunque concludere che se così fosse, prenderò una posizione a questo punto molto dura e decisa, perché si tratta di una guerra ideologica per l’Innovazione (di cui tutti si riempiono spesso la bocca senza averne l’esperienza e il mestiere) di lasciare questo paese per assumere personale di altre nazioni e di diventare un’azienda di un altro paese: solo a quel punto potrò tempestare di lettere al Direttore dei quotidiani economici illustrando il mio caso. Saluti.

  • # 4
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    Vorrei rispondere a Marco, condividendo le sue preoccupazioni, ma volendo anche far osservare che le aziende in perdita sono uno dei – a dire la verità tanti, tantissimi – modi per sottrarre al fisco quello che altrimenti altrove (per esempio sulle persone fisiche) sarebbe tassato.
    Quindi la norma è ampiamente opportuna, ma chiaramente deve evitare di colpire chi, al contrario, è mosso esclusivamente da un interesse imprenditoriale.

  • # 5
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    Che dire quando sei proprietario di una azienda agraria, e sei un imprenditore agricolo che lavora domeniche e sabati e Natali, e che a fine anno devi anche pagare, attingendo fortunatamente dalle casse di famiglia, perchè sei una società di comodo. I signori della agenzia delle entrate sanno benissimo che i prezzi delle produzioni alimentari sono arrivati ai minimi storici e non remunerano neanche le spese vive di gestione?????? Se avessi l’azienda intestata come persona fisica, gentile Gabriele, pagherei tantissime tasse in meno!! Ora dovrò o cambiare forma sociale alla azienda, storica e di famiglia, spendendo decine di migliaia di euro, o pensare di vendere. Quindi anche sull’opportunità della norma ci sarebbe da riflettere assai…

  • # 6
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    aboliamo l’esame di stato!! non è giusto, siamo praticanti a quarant’anni e non possiamo mantenere una famiglia!! senza di noi gli studi cadrebbero! pronti a scioperare!! a cosa ci serve la laurea se prendiamo 1.000 euro lordi al mese!!!

  • # 7
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    La cosa stupefacente, per il settore agricolo, è che viene parificato a qualsiasi altro settore produttivo.
    Non si tiene minimamente conto che le produzioni agricole sono soggette ai fattori climatici e quindi non è matematico che da un ettaro di terreno si possa ricavare un determinato reddito.
    La normativa sulle società di comodo, inoltre, ha pesantemente disincentivato gli investimenti, in quanto, partendo dal presupposto che ogni attrezzatura debba dare un reddito scoraggia tutti quelli che sono al limite dal dotarsi di attrezzature, anzi, posso dire che io, per mettermi un pò al riparo da tale normativa ho smobilizzato tutto ciò che potevo e mi guarderò bene, per il futuro dall’acquistare attrezzature nuove.
    Voglio anche rimarcare l’immobilismo delle associazioni di categoria, che in un momento di grave crisi del settore, nulla hanno fatto in ordine a questa normativa, quasi auspicassero che la chiusura di attività costituite in forma societaria favorirà le imprese agricole individuali.
    Io credo invece che si stia percorrendo una strada sbagliata, che porterà ad aggravare la crisi in generale e in questo settore in particolare, è inconcepibile che in altri stati dell’unione europea si diano incentivi a chi svolge attività imprenditoriali mentre in Italia le attività vengono penalizzate da norme e tassazioni inique che spingono a chiudere le attività.

  • # 8
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    Sono socio di minoranza 25%di un pozzo irriguo per la distribuzione di acqua ai piccoli proprietari,di terre, del vicinato ,gli altri due soci dividono il 75%.Fino ad oggi avevamo una s.r.l.che da oltre tre anni siamo con grossi deficit.Una sana riflessione porterebbe a chiudere una società sempre in deficit,ma gli altri soci,adesso propongono di istituire una società di comodo.Che senso ha? e poi in questa tipologia di società il patrimonio personale può essere aggredito? ed io come socio di minoranza cosa posso fare?come mi posso tutelare?
    Cosa sarebbe più opportuno fare? grazie per le risposte.

  • # 9
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    Sono socio di un’azienda che ha avuto tre anni consecutivi di pesanti perdite (2007,2008,2009) in procinto di liquidare l’azienda, abbiamo trovato chi la prendeva in affitto in blocco (immobile macchinari marchio). Il prezzo d’affitto era piuttosto basso, ma pur di salvare il nome, il posto ai dipendenti, e recuperare gran parte del magazzino materie prime, abbiamo accettato.
    Ora il commercialista ci dice che con questi parametri rientriamo nelle società di comodo e che qindi TUTTO l’affitto (e forse nemmeno basta) andrebbe a pagare le tasse per questo tipo di società.
    … siamo DISPERATI!
    Noi avremmo ben volentieri affittato ad un prezzo più alto, e per anni ci abbiamo provato, ma quella è stata l’UNICA offerta “concreta” ricevuta.
    Abbiamo provato anche a vendere tutto … ma abbiamo ricevuto un unica offerta, pari ad un qarto del valore del solo immobile.
    Possibile che la situazione di “affitto d’azienda” non sia esente?

    Speriamo di ricevere una risposta … GRAZIE

    Mauro

    • # 10
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      Potreste provare ad esporre il vostro caso in una istanza di interpello da inoltrare alla direzione regionale di competenza, in modo da chiedere di essere esentati dall’applicazione della normativa in materia di società di comodo.

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