Mentre sulle detrazioni per ristrutturazione energetica è ancora tutto in alto mare, vediamo cosa cambia sulle agevolazioni fiscali 2012 per la ristrutturazione della casa  – In attesa di sapere se la detrazione per ristrutturazioni energetiche su immobili , subirà delle decurtazioni o meno, il legislatore apporta alcune modifiche alla disciplina di una delle agevolazioni più comuni per i proprietari di immobili.

Ristrutturazione edilizia agevolazioni fiscali: la normativa di riferimento

Con tale tipo di agevolazione il contribuente ha la possibilità di detrarre dall’imposta sui redditi delle persone fisiche le spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione o di parti comuni di edifici residenziali ( come ad esempio nel caso di condomini) che siano situati all’interno del territorio statale.

Attualmente è possibile fruire dell’agevolazione per una spesa massima di 48.000 euro da ripartire in dieci anni. Inoltre a partire dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di 48 mila euro è da riferire a singola unità immobiliare e non quindi alla persona fisica che usufruisce dell’agevolazione. In questo modo quindi sarà possibile ottenere la detrazione per più spese anche complessivamente superiori a 48.000 euro, purché gli interventi si riferiscano ad immobili differenti. Nel caso invece gli interventi si riferiscano a prosecuzione di lavori sulla stessa unità immobiliare, ma iniziati in anni pregressi, ai fini della determinazione del limite massimo di spese detraibili occorre tenere conto degli importi spesi negli anni precedenti. E’ possibile per i contribuenti che hanno più di 75 ed 80 anni ripartire la detrazione anziché in 10 rate, in 5 o 3 rate annuali di pari importo.

Detrazioni ristrutturazione casa: i soggetti beneficiari

E’ possibile usufruire della detrazione se si vanta un diritto reale sull’immobile. Per cui non solo i proprietari, ma anche gli usufruttuari ad esempio possono inserire le spese sostenute all’interno della dichiarazione. Non possono fruire della detrazione l’inquilino o il comodatario. Inoltre la manovra di ferragosto ha apportato una sostanziale modifica per quanto riguarda la vendita dell’immobile su cui vengono effettuati i lavori.

Adesso è infatti possibile conservare il beneficio della detrazione fiscale anche per il venditore, condizione prima non prevista, in quanto all’atto della vendita in automatico le rate rimanenti relative al 36 per cento passavano al venditore. Pertanto all’atto della stipula del contratto di vendita occorrerà inserire all’interno dell’atto chi potrà usufruire di tale tipo di detrazione.

Detrazioni ristrutturazione edilizia: i lavori che godono dell’agevolazione

Per quanto riguarda i lavori che possono fruire dell’agevolazione occorre fare riferimento all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia. La detrazione irpef riguarda le spese che vengono sostenute per effettuare operazioni di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia per singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. In particolare tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre quelle pagate per l’esecuzione dei lavori, vanno comprese le spese sostenute per la progettazione o altre prestazioni professionali, le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 ( impianti elettrici) e delle norme UNICIG per quanto riguarda gli impianti a metano, le spese sostenute per l’acquisto di materiali, il compenso che viene pagato per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti, tutte le spese sostenute per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, imposta di bollo e spese varie pagate per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, gli eventuali oneri di urbanizzazione ed altri costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

Inoltre sono ammessi al restauro e risanamento conservativo  gli interventi che mirano a conservare l’immobile e che assicurino la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che rispettando i criteri formali e strutturali assicurino destinazioni d’uso compatibili ( ad esempio adeguamento delle altezze dei solai, o creazione di finestre per l’aerazione dei locali).

Altri interventi che godono dell’agevolazione sono:

  • La realizzazione di autorimesse o posti auto, gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati ( in questo caso la detrazione spetta nel limite massimo delle spese sostenute per la realizzazione, come da dichiarazione rilasciata dallo stesso venditore);
  • Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che sui singoli appartamenti;
  • Operazioni effettuate per conseguire risparmio energetico o per la cablatura degli edifici;
  • L’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici o il contenimento dell’inquinamento acustico.

Ristrutturazione casa agevolazioni Iva

Per quanto riguarda invece le imposte indirette gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione  abitativa, è possibile fruire dell’aliquota agevolata al 10 per cento. Tale aliquota può essere applicata sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali o beni ( parte i beni che vengono considerati significativi come individuati dal decreto 29 dicembre 1999 come ad esempio caldaie, citofoni, ascensori, infissi, sanitari, ecc.) Non è possibile applicare l’iva agevolata al 10 per cento ai materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori o ai materiali direttamente acquistati dal committente. Sono inoltre esclusi dall’aliquota agevolata le prestazioni professionali  o le prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori ( in questo caso la ditta subappaltrice deve fatturare con iva al 20 per cento alla ditta principale che dopo fatturerà la prestazione al committente con iva al 10 per cento).

Abolita la comunicazione al centro operativo di Pescara – Dal 14 maggio è stata inoltre abolita la comunicazione da effettuare al centro operativo di Pescara, prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione. Al riguardo la circolare dell’agenzia delle entrate del 2 novembre precisa che in virtù della soppressione di tale adempimento il contribuente è ora obbligato a conservare tutta la documentazione che attesta il diritto di fruire dell’agevolazione.

In particolare se i contribuenti  sono sottoposti a controllo da parte dell’amministrazione finanziaria devono essere le abilitazioni amministrative come le concessioni o varie autorizzazioni edilizie. Occorre anche esibire a richiesta le denunce di inizio lavori presentate all’Asl ed eventuali domande di accatastamento. Occorre anche conservare le ricevute fiscali, le fatture e le copie dei bonifici effettuati. Se l’intervento riguarda invece parti comuni  occorre conservare la delibera assembleare che attesta l’approvazione dei lavori. Da ultimo se chi effettua ed autorizza i lavori è un soggetto diverso dal proprietario occorre conservare ed eventualmente esibire la dichiarazione di consenso dell’effettuazione dei lavori.