ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO


Vi rientrano:

  • oneri deducibili da reddito
  • somme tassate per errore

 

Casella 142 (E21): vi rientrano:

  • contributi sanitari obbligatori
  • contributi agricoli unificati versati all’Inps-Gestione ex-Scau-
  • contributi per assicurazione obbligatoria Inail per tutela infortuni domestici (assicurazione casalinghe)
  • contributi assistenziali e previdenziali versati facoltativamente

 

Casella 143-144 (E22):assegno PERIODICO al coniuge

Vi rientrano anche gli assegni versati al coniuge all’estero. Non sono inclusi quelli per il mantenimento dei figli (se non è possibili distinguere si applica il 50%).

Colonna 1: codice fiscale del coniuge (OBBLIGATORIO)

Colonna 2: importo totale assegni periodici

Casella 145 (E23): contributi addetti servizi domestici e familiari (colf, baby sitter, badanti etc).

Importo massimo: 1549,37 €.

Casella 146 (E24): erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Importo massimo: 1032,91 € per ciascun ente

Beneficiari delle erogazioni:

  • Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana

  • Ente morale assemblee di Dio in Italia

  • Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno

  • Chiesa Valdese e dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi

  • Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia

  • Chiesa Evangelica Luterana in Italia

  • Unione delle Comunità ebraiche italiane

 

Casella 147 (E25): spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap

Spese mediche deducibili anche se effettuate per:

  • coniuge

  • figli o discendenti prossimi

  • genitori o ascendenti prossimi

  • suoceri

  • genero o nuora

  • fratelli o sorelle

anche se non fiscalmente a carico.

Non sono incluse:

  • spese di ricovero in casa di cura

  • spese chirurgiche e mediche già incluse nei righi E1, E2, E3 e E4

 

Casella 148/149 (E26): altri oneri deducibili non inclusi sopra

Usare i seguenti codici:

1 per contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale (importo massimo 3615,20 €)

2 per erogazioni a ONG (massimo 2% del reddito)

3 per erogazioni liberali anche in natura a  favore di

  • organizzazioni non lucrative di attività sociale

  • associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale

  • fondazioni e associazioni riconosciute con scopo statuario in ambito artistico, storico e paesaggistico

  • fondazioni e associazioni riconosciute con scopo statuario nella ricerca scientifica

4 per erogazioni in denaro a favore di enti universitari ed enti parco

5 per altri oneri deducibili.

Vi rientrano:

  • 50% delle imposte sul reddito relative ad anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare)

  • Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o dichiarazione modale

  • Assegni alimentari comprovati da copia del provvedimento giudiziario e intestati a:

° coniuge

° figli

° suoceri

° genero o nuora

° fratelli o sorelle

  • Canoni e oneri gravanti su redditi da immobili

  • 50% delle spese per il procedimento di adozione

 

 

Casella 150-157 (E27-E31): contributi per previdenza complementare fino ad un massimo di 5164, 57 €.           

             Nella colonna 1 del rigo E27 va riportato l’importo del punto 120 del CUD 2012

Nella colonna 2 del rigo E27 vanno indicati gli importi per cui si chiede la deduzione ricavabili dal punto 121 del CUD 2012

Vi rientrano:

  • Contributi e premi versati sia a fondi negoziali che a fondi individuali per i quali il tetto massimo di deducibilità è pari a 5.164,57 €.

  • Reddito dei lavoratori alla prima occupazione (E28). Agevolazioni anche maggiori della deducibilità con tetto massimo pari a 5.164,57 € sono previste a partire dal sesto anno e per venti anni se nei primi cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare si effettuano versamenti inferiori al tetto massimo. In questo caso la deduzione sarà uguale a=

5.164,57 € + (25.822,85-contributi effettivamente versati nei primi 5 anni).

Il risultato non potrà comunque essere superiore a 7.746, 86

  • Fondi in squilibrio finanziario (E29). Non c’è limite di deducibilità.

  • Familiari a carico (E30), esclusa la parte già dedotta dai diretti interessati.

  • Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici (E31)

Limiti:

° non superiore al 12% del reddito complessivo

° inferiore a 5.164,57 €

° minore del doppio della quota TFR destinata ai fondi

 

 

Rigo E1: Spese Sanitarie Rigo E15: spese per addetti all’assistenza personale
Rigo E2: spese sanitarie per familiari non a carico Rigo E16: spese per attività sportive dei ragazzi
Rigo E3: spese sanitarie per soggetti disabili Rigo E17, E18 e E19: altri oneri per i quali spetta la detrazione
Rigo E4: spese per veicoli per disabili Rigo E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31
Rigo E5: spese per l’acquisto di cani guida Rigo E41, E42, E43, E44: interventi di recupero patrimonio edilizio
Rigo E6: spese sanitarie rateizzate in precedenza Rigo E51, E52, E53: detrazione del 36% per lavori iniziati nel 2011
Righi da E7 a E11: interessi passivi Rigo E61, E62, E63 – 730: interventi di riqualificazione energetica
Rigo E13: spese di istruzione Rigo E71, E 72 -730: detrazione per i canoni di locazione
Rigo E14: spese funebri Rigo E81, E82.0, E83: altre detrazioni d’imposta