RIGHI E7, E8, E9, E10, E11, INTERESSI PASSIVI

 

VI RIENTRANO:

  • Oneri, interessi passivi e quote di rivalutazione versati nel 2011. Gli interessi del 2011 ma pagati nel 2012 saranno detraibili nella dichiarazione del prossimo anno (principio di cassa).

Attenzione: trattasi di detrazione funzionale SOLO all’acquisto di casa: se l’importo del mutuo eccede la spesa per l’immobile (incluse spese notarili e altri oneri accessori all’acquisto), la detrazione è parziale.

FORMULA PER CALCOLARE L’IMPORTO DETRAIBILE = coefficiente di detraibilità moltiplicato per la somma degli interessi passivi e degli oneri accessori.

Dove Il coefficiente è = a costo dell’immobile più costi accessori per la stipula del mutuo e l’acquisto dell’immobile / capitale concesso a mutuo.

  • Mutuo cointestato: si può ottenere la detrazione solo per la propria quota di interessi (a meno che il cointestatario non sia coniuge fiscalmente a carico).

  • Mutuo sovvenzionato da contributi statali: gli oneri detraibili riguardano solo l’importo effettivamente rimasto a carico del richiedente.

 

NON VI RIENTRANO:

  • gli interessi derivanti da mutui concessi: nel 1992 e 1993 per motivi diversi dall’acquisto di abitazione o a partire dal 1993 per motivi dall’acquisto di abitazione principale.

  • i mutui stipulati nel 1997 per la ristrutturazione di immobili

  • i mutui ipotecari contratti dal 1998 in poi per l’abilitazione principale, vuoi per la ristrutturazione o per la costruzione.

 

NELLO SPECIFICO, RIGO PER RIGO, COSA SI INSERISCE:

  • Rigo E7 – vanno indicati gli oneri accessori, gli interessi passivi e le quote di rivalutazione di mutui ipotecari contratti per l’acquisto di abitazione principale (anche del coniuge, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo ma comunque una sola volta al massimo). Importo massimo fissato a quattro mila euro. Il coniuge separato è considerato familiare fino a sentenza di divorzio. Per mutui stipulati a partire dal 1 gennaio 2001 è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dalla data del rogito; Non si tiene conto di trasferimenti per ricoveri in case di cura a meno che nel frattempo non venga locato. La locazione non rileva per trasferimenti per motivi di lavoro. Viene fatta eccezione al requisito della dimora abituale anche per il personale delle Forze Armate. In caso di accollo del mutuo in data successiva al 1 gennaio 1993, anche in seguito a successione, la detrazione può essere fatta valere se in capo al soggetto sussistono i requisiti (in questo caso come la data di riferimento è quella dell’accollo).

  • Rigo E8 – gli interessi per mutui stipulati per l’acquisto di altri immobili (non superiore a 2.065,83 €);

  • Rigo E9 – gli interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio sempre nel limite massimo di 2.065,83 €. Se il mutuo viene stipulato dal condominio la detrazione spetta ad ogni condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

  • Rigo E10 gli interessi per mutui ipotecari accesi per la costruzione di casa adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori. Per ottenere la detrazione è necessario che la stipula del contratto di mutuo avvenga  tra sei mesi prima e diciotto mesi dopo l’inizio dei lavori.

Se ad esempio i lavori sono iniziati a luglio 2011, il mutuo, per usufruire della detrazione, deve essere stato chiesto non prima di febbraio 2011 e non oltre gennaio 2013.
  • Rigo E11 – interessi e   prestiti per mutui agrari. L’importo su cui si applica la detrazione non può essere superiore a quello del valore dei redditi dei terreni dichiarati.

     

ESEMPIO: Nel 2011 Tizio ha acceso un mutuo ipotecario di 500 mila euro per comprare un’abitazione da adibire a primaria. Le spese totali sono state di: 410 mila euro per l’acquisto della casa, 4 mila euro per l’intervento notarile e 5 mila per ma mediazione dell’agenzia immobiliare. Nello stesso anno il soggetto ha pagato 4 mila euro  di interessi passivi, 250 euro di imposta sostitutiva sul capitale prestato e di  1000 euro per le spese notarili relative al contratto di mutuo.

Calcoliamo prima di tutto il coefficiente di detraibilità che sarà uguale a spese per l’immobile+ oneri accessori / capitale concesso a mutuo. Nel caso specifico abbiamo: 410.000+4000+5000+1000+250/500.000= 0,83

Moltiplicando il coefficiente così ottenuto con la somma degli interessi passivi e degli oneri accessori relativi al contratto di mutuo otteniamo 0,83x(4000+250+1000)= 4357,5 euro.

L’importo in questo caso è quindi in automatico ridotto a 4 mila euro che rappresenta la soglia massima ammessa. Il 19% di 4 mila euro è 760 euro, che è appunto il massimo beneficio godibile.

 

N.B. Tutto va comprovato quindi andranno presentati al Caf copia di acquisto dell’immobile, copia del contratto di mutuo e quietanze del pagamento degli interessi passivi.

 

Rigo E1: Spese Sanitarie Rigo E15: spese per addetti all’assistenza personale
Rigo E2: spese sanitarie per familiari non a carico Rigo E16: spese per attività sportive dei ragazzi
Rigo E3: spese sanitarie per soggetti disabili Rigo E17, E18 e E19: altri oneri per i quali spetta la detrazione
Rigo E4: spese per veicoli per disabili Rigo E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31
Rigo E5: spese per l’acquisto di cani guida Rigo E41, E42, E43, E44: interventi di recupero patrimonio edilizio
Rigo E6: spese sanitarie rateizzate in precedenza Rigo E51, E52, E53: detrazione del 36% per lavori iniziati nel 2011
Righi da E7 a E11: interessi passivi Rigo E61, E62, E63 – 730: interventi di riqualificazione energetica
Rigo E13: spese di istruzione Rigo E71, E 72 -730: detrazione per i canoni di locazione
Rigo E14: spese funebri Rigo E81, E82.0, E83: altre detrazioni d’imposta