Il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali è stato depenalizzato, per i soli versamenti di importo inferiore a 10.000 euro annui, è quanto prevede l’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016. Al datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi previdenziale, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Sono numerosi i reati in materia di lavoro e di legislazione sociale che mutano la loro natura giuridica in illeciti amministrativi, infatti, il nuovo intervento di depenalizzazione, modifica sostanzialmente il diritto sanzionatorio del lavoro, effettua la trasformazione in illeciti amministrativi delle ipotesi di reato punite con la sola pena pecuniaria, vengono esclusi dalla depenalizzazione soltanto i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’allegato al d.

lgs. n. 8/2016 art. 1, comma 3.

Cosa succede se si omette il versamento delle ritenute previdenziali?

Se il datore di lavoro ha una condotta illecita: e opera le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che lavorano alle sue dipendenze, senza provvedere al dovuto versamento all’INPS, prima era punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032. L’attuale testo normativo, al contrario, disciplina due distinte categorie, sull’omissione compiuta dal datore di lavoro:

  • conferma la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per i soli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui;
  • se, invece, l’importo omesso rimane sotto la predetta soglia di 10.000 euro per anno, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

In ogni caso il datore di lavoro non è punibile con la sanzione penale per le omissioni più gravi e non è assoggettabile neppure alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia se versa quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

In questo modo, sia il reato che l’illecito amministrativo sussistono soltanto se a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate non risulta un saldo attivo a favore del datore di lavoro e, comunque, a fronte di una effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti. L’attuale distinzione fra reato e illecito amministrativo, vale anche per i collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori agricoli. Leggi anche: La guida senza patente non sarà più un reato: via libera alle depenalizzazioni