18 novembre 2011, ore 14:52 | Ici 2011 Guida pagamento
Ici esenzioni: i casi in cui l’Ici non è dovutaQuali sono gli immobili esenti dal pagamento dell'IciLA LEGGE STABILISCE PRECISE FATTISPECIE IN CUI E’ PREVISTA L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’ICI – L’ articolo 7 individua i casi di esenzione dal pagamento dell’ Ici. Il disposto legislativo stabilisce che vengono considerati esenti:
Inoltre l’esenzione dall’ici si rende applicabile nei casi in cui l’alloggio sia di proprietà dello stato, e quindi si abbia il cosiddetto alloggio di servizio, visto che in questo caso il titolo esclusivo di godimento trova ragione nel fatto che si è titolari di un ufficio e nelle esigenze organizzative dello stesso. Per le caserme e le prigioni, di proprietà dello stato, non è dovuta imposta anche se queste sono inagibili ed anche se l’immobile è preordinato per assolvere ad un compito istituzionale. Godono si esenzione ici anche quelli immobili aventi destinazione esclusiva a scopi istituzionali, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio di comuni diversi da quello del possessore. Il comma 1 lettera b), individua invece i fabbricati appartenenti alla categoria catastale E, che sono oggettivamente esclusi dall’applicazione dell’ imposta. In particolare questi sono:
Ici Onlus – Una particolare esenzione può essere applicata anche agli edifici se sono contemporaneamente utilizzati dalle onlus e se sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Allo stesso modo viene riconosciuta una particolare esenzione anche agli immobili destinati alle attività di religione e di culto, all’ esercizio del culto o alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi per scopi missionari, alla catechesi ed all’educazione cristiana. Ici fabbricati inagibili – L’ imposta è inoltre ridotta del 50 per cento qualora i fabbricati siano dichiarati inagibili o inabitabili e quindi di fatto non utilizzati, in relazione al periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni. La mancata agibilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con una perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione utile alla dichiarazione. Il comune può decidere di applicare un’aliquota del 4 per mille , per un periodo comunque non superiore ai tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno come oggetto sociale la vendita e la costruzione di immobili. Ici prima casa- A decorrere dal 2008 non è dovuta alcuna imposta per l’abitazione che viene adibita ad abitazione principale.
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