Non rientrano nelle attività di collaborazione a progetto le prestazioni di call center inbound

Contratti a progetto ridisciplinati con la riforma del lavoro Fornero e ora lo stesso ministero fornisce chiarimenti in ordine alla collaborazione continuativa e coordinata a progetto e alle prestazioni che devono escludersi.

Contratti  a progetto nella riforma lavoro 2012

Con la Circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012, il ministero del lavoro guidato da Elsa Fornero fornisce  chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro.

La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di ammissibilità di una co.co.pro., quali il risultato finale da raggiungere e la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, fornendo al contempo indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale.  Sotto questo profilo, peraltro, la circolare riporta un elenco di attività che, comportando lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o ripetitivi”, risultano poco compatibili con un contratto di co.co.pro. e perciò oggetto di possibile contestazione. Ma andiamo per ordine.

Contratti a progetto requisiti

In primo luogo, la circolare si sofferma sui requisiti che devono caratterizzare il progetto per cui si instaura la collaborazione coordinata e continuativa. In particolare i rapporti di collaborazione devono essere riferiti ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti dal collaboratore. Il progetto inoltre deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale perciò deve essere descritto precisamente. Alla luce di ciò, si chiarisce che la stipula di contratti a progetto deve indicare necessariamente se ad esempio il collaboratore dovrà sviluppare unno specifico software, l’ideazione di una scenografia per un certo spettacolo teatrale, ecc. Il progetto non deve essere la mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Il contratto  a progetto non può comportare lo svolgimento di comiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dai sindacati.

Contratti a progetto: gli esclusi

Nella sua circolare, il ministero del lavoro individua alcuni rapporti di lavoro che non possono inquadrarsi come collaborazione coordinata e continuativa a progetto come:

–  addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste e elenchi telefonici.

-addetti alle agenzia ippiche,

– addetti alle pulizie,

– autisti e autotrasportatori,

– baristi e camerieri,

– commessi e addetti alle vendite,

– custodi e portieri,

–  estetiste e parrucchieri,

– istruttori di autoscuola,

– letturisti di contatori,

– manutentori,

– magazzinieri,

– addetti alle attività di segreteria e terminalisti,

– addetti alla somministrazione di cibi e bevande,

– muratori,

–  prestazioni rese nell’ambio di call center per servizi cosiddetti in bound.

Retribuzione contratti a progetto

Nella circolare in oggetto si forniscono chiarimenti anche in ordine al compenso minimo nei contratti a progetto che va individuato, dalla contrattazione collettiva, sulla falsariga di quanto avviene per i rapporti di lavoro subordinato.

Trasformazione contratto a progetto

Proprio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si trasforma il co.co.pro. in caso di mancata individuazione del progetto. In particolare si chiarisce che il progetto è assente quando sia carente di specifici requisiti come il collegamento ad un determinato risultato finale, autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente, non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, svolgimento di compiti on meramente esecutivi o ripetitivi.

 

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