Con le novità introdotte dal Dlgs numero 80 del 2015, cambiano anche le normative che regolamentano il congedo di maternità obbligatorio portandolo, in alcuni casi, ad una durata superiore ai 5 mesi previsti.   A ricordarlo è l’Inps con la circolare 69 del 2016 nella quale si specifica che qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta i periodi di astensione obbligatoria non goduti prima del parto si sommano ai periodi successivi al parto anche quando la somma dei due periodi superi i 5 mesi.

  La novità riguarda sia le lavoratrici dipendenti che quelle iscritte alla Gestione Separata e riguarda in modo particolare i casi di parti molto prematuri quando il bambino nasce con anche più di 2 mesi di anticipo rispetto alla data presunta del parto. In questo caso, infatti, la neo mamma non avrebbe usufruito dell’astensione prevista per il periodo previsto di 2 mesi prima del parto.   In questi casi, a differenza di quello che avveniva con la normativa previgente, la mamma non avrà soltanto i 5 mesi previsti di astensione obbligatoria dopo il parto ma dovrà sommare il periodo compreso tra la data effettiva del parto e quella presunta del parto ai 3 mesi previsti di congedo obbligatorio post parto per non far subire al neonato prematuro, che necessita di cure costanti e della presenza della madre, un trattamento disparitario.   L’Inps per chiarire la differenza porta alcuni esempi nella circolare di cui uno riguarda una lavoratrice la cui data effettiva del parto sia stata il 30 giugno 2015 mentre la presunta era stata stabilita per il 20 settembre 2015. I due mesi di astensione obbligatoria sarebbero iniziati, quindi, il 20 luglio 2015. In questo caso la durata del congedo di maternità partirà dalla data effettiva del parto, il 30 giugno e durerà fino al 20 dicembre 2015. In questo caso il numero di 5 mesi è superato e l’INPS spiega il motivo.
  La durata del congedo si calcola come segue: dalla data del parto la donna ha diritto a 3 mesi di congedo obbligatorio, quindi dal 30 giugno al 30 settembre 2015. A tale periodo si sommano i 2 mesi cui aveva diritto pre parto (62 giorni) più il periodo che intercorre tra la data effettiva del parto e la data presunta del parto (19 giorni). I 62 giorni sono conteggiati dal 20 luglio (data presunta del parto) al 19 settembre mentre i 19 giorni sono conteggiati dal 1 luglio (giorno successivo alla data effettiva del parto) al 19 luglio.