Diversamente da quanto previsto dal decreto Tremonti capitalizzazione, la deduzione ACE non va operata sul reddito d’impresa (quindi, non costituisce una variazione in diminuzione “da quadro RF”) ma sul reddito complessivo. L’agevolazione in questione rileva ai soli fini delle imposte dirette e non anche ai fini dell’IRAP. In particolare, la deduzione deve essere effettuata dopo aver operato lo scomputo di eventuali perdite pregresse e, comunque, fino a concorrenza del reddito imponibile; pertanto, applicando la deduzione non potrà mai determinarsi una perdita fiscale o un aumento di quella già esistente.

Ciò rappresenta un indubbio vantaggio per i contribuenti sotto almeno tre profili:

  • il primo, che non si determina una perdita d’impresa, la cui deduzione è limitata, negli esercizi successivi, all’80% del reddito imponibile ;
  • il secondo, che non determinando una perdita fiscale l’agevolazione ACE non innesca, dopo tre periodi consecutivi di perdite fiscali, il nuovo e rilevante problema delle società che vengono qualificate “di comodo” perché in perdita sistemica ;
  • il terzo, che non determinando una perdita fiscale l’agevolazione ACE non troverà applicazione nemmeno la casistica di cui all’art. 24 del D.L. 78/2010, che prevede apposite liste di selezione dei soggetti che dichiarano una perdita fiscale per almeno due anni consecutivi. Per effetto di tale deduzione, quindi, l’effettivo beneficio monetario derivante dall’ACE corrisponde, al massimo, allo 0,825% dell’incremento del capitale proprio; pertanto, ipotizzando un incremento di 100.000 euro, l’agevolazione effettiva, cioè il risparmio fiscale, potrà essere al massimo di 825 euro, come risulta dal seguente conteggio:

incremento: 100.000

rendimento: 3%

deduzione: 3.000

IRES 27,5% su deduzione: 825

Per valutare concretamente l’entità del beneficio, però, occorre considerare che tale remunerazione si sommerà di anno in anno, per cui se la patrimonializzazione persiste, con il passare del tempo sarà sempre maggiore.

Si pensi al soggetto che lascia “investiti” nella propria società i 100.000 euro di cui all’esempio per cinque anni: al termine del quinquennio la propria remunerazione sarà almeno del 4,125%, cioè pari al rendimento annuo dello 0,825% moltiplicato per i 5 anni.

Poiché, però, come detto, dal quarto periodo d’imposta in poi la remunerazione dovrebbe essere più alta perché si dovrebbe sommare l’attuale rendimento nozionale del 3% al rendimento medio dei titoli di Stato, la remunerazione per il socio conferente potrebbe essere ben più gratificante.

E’ certo, comunque, che un maggior equilibrio finanziario della società porta al sostenimento di minori costi di indebitamento, per cui il risparmio di oneri finanziari ed il rendimento nozionale anche solo del 3% consentiranno il conseguimento di un concreto risparmio d’imposta.

 

Effetto sul bilancio di esercizio

Trattandosi di una semplice deduzione dal reddito complessivo netto, l’ACE non sarà imputata a conto economico, anche se la sua fruizione riduce quanto dovuto a titolo di IRES di competenza.

In ogni caso, pare di tutta evidenza che un immediato e totale risparmio fiscale scatta solo ove la deduzione trovi pieno utilizzo nel reddito complessivo netto. Ove non risulti possibile effettuare una piena deduzione e anche quando, ad esempio, l’esercizio chiuda con una perdita fiscale, la quota non portata in deduzione potrà essere utilizzata in aumento di quella determinata per gli esercizi successivi, senza alcun limite temporale, andando a realizzare un risparmio fiscale differito nel tempo.

Pertanto, nell’eventualità di un’eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto, l’IRES relativa a tale eccedenza dovrà essere rilevata, sussistendone i presupposti, quale IRES anticipata dovendo l’eccedenza essere scomputata dal reddito degli esercizi successivi.

 

Società di comodo

Per quanto riguarda le società dei comodo, la deduzione dovrà essere scomputata sul reddito minimo presunto determinato sulla base dei coefficienti previsti dalla legge.

Per tali soggetti, alla compilazione del rigo RS 13 si aggiunge anche la compilazione di una nuova casella nella sezione della maggiorazione IRES.

In particolare, una volta compilato il rigo RS13, l’incremento agevolabile dovrà essere indicato alla colonna 4 del rigo RQ 64; in caso di eccedenza non utilizzata (rispetto al reddito minimo), questa dovrà essere indicata nella colonna 12 del rigo RS 113.

 

La prima parte della guida dedicata all’Aiuto alla crescita economica

Aiuto Crescita Economica: le agevolazioni previste dall’ACE