Cosa accade in materia fiscale alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa quando i coniugi si separano o divorziano? Molto spesso alle controversie legate alla separazione e al divorzio si aggiungono anche contestazioni con l’Agenzia delle Entrate su argomenti che cercheremo di chiarire in questo articolo basandoci su una serie di pronunce depositate dalla Corte di Cassazione al riguardo.   Molte gravi conseguenze a livello fiscale possono essere evitate proprio grazie alla conoscenza di questi indirizzi giurisprudenziali da parte di notai, avvocati e commercialisti.

  Anche se in molti casi l’Agenzia delle Entrate non è disposta a riconoscere una serie di benefici fiscali ai coniugi separati o divorziati, di diverso avviso è la Corte di Cassazione che da diverso tempo si è orientata al riconoscimento di tali agevolazioni laddove riconosca ce ne sia il diritto.  

Possesso di prima casa con il coniuge separato di fatto non da diritto alle agevolazioni

Le agevolazioni per l’acquisto di una prima casa spettano al contribuente che non possieda nello stesso comune, un altro immobile. Ai fini dell’agevolazione, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7069 del 2014, non contano ne il regime patrimoniale dei coniugi, né tantomeno una separazione di fatto, e quindi non legale. Se i coniugi possiedono una prima casa insieme e sono separati di fatto, non possono usufruire delle agevolazioni prima casa nell’acquisto di un altro immobile.  

Agevolazioni prima casa dopo la separazione legale

Con la sentenza 3931 del 2014 la Corte di Cassazione stabilisce che all’ex moglie che acquista un altro appartamento, pur avendo già il possesso di un immobile acquistato in comunione legale con l’ex marito da cui si è separata legalmente, può usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.   Il possesso di un immobile acquistato originariamente in comunione legale, dopo la separazione di fatto deve essere equiparato alla contitolarità indivisa di beni tra soggetti estranei, cosa compatibile con la richiesta di agevolazione prima casa.

Il bene comune, infatti, può essere utilizzato allo stesso modo da entrambi i possessori e proprio per questo motivo non può essere destinato ad abitazione di uno solo dei comproprietari. Se in sede di separazione l’immobile viene destinato dal giudice assegna ad uno dei due coniugi l’immobile, questo fatto non rappresenta un ostacolo alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa poiché il beneficio fiscale è precluso soltanto qualora il diritto sia reale e non meramente personale.  

Assegnazione della casa coniugale e agevolazione prima casa

Con la sentenza 2273 del 2014 la Corte di Cassazione afferma che l’assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi non preclude la possibilità di richiedere l’agevolazione per l’acquisto di un altro immobile come prima casa.   L’agevolazione è preclusa qualora l’acquirente abbia disponibilità di un altro immobile di proprietà o per diritto reale; l’assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio non rappresenta un diritto reale ma un diritto personale di godimento, quindi l’accesso all’agevolazione non è precluso.  

Cessione dell’immobile al coniuge e agevolazione prima casa

Con la sentenza 2263 del 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di cessione dell’immobile, in sede di separazione consensuale, prima che siano decorsi 5 anni dall’acquisto dello stesso e sempre che entro l’anno il cedente non abbia acquistato un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, c’è la revoca dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa poiché la cessione avviene per volontà del cedente e non in seguito ad un provvedimento del giudice.