ACCONTI D’IMPOSTA 2011: IL 30 NOVEMBRE SCADE TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO DI IRPEF, IRES E IRAP – Come di consueto, il prossimo 30 novembre scade il termine ultimo per il versamento della seconda (o unica) rata di acconto, delle imposte dei redditi (Irpef, Ires, Irap) e, per i soggetti obbligati, dei contributi previdenziali Inps.

La misura dell’acconto, varia in funzione della natura del contribuente e, di conseguenza, in ragione della tipologia di imposta dovuta.

 

Nel prospetto che segue si riepilogano le regole relative ai diversi contesti:

 

MODELLO
DICHIARATIVO

IMPOSTA

Acconto totale

Rata unica
(esenzioni)

II° acconto

Scad. 30/11/11

Unico SC

Società di capitali

IRES

100%

Non dovuto se rigo RN17 non supera € 20,66.

In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera € 103.

Totale importo dovuto al netto di quanto eventualmente versato in sede di primo acconto per il 2011

IRAP

100%

Non dovuto se rigo IR22 non supera € 20,66.

In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera € 103.

Unico SP

Società di persone

IRAP

99%

Non dovuto se rigo IR22 non supera € 51,65.

In unica soluzione a novembre se l’importo dovuto è inferiore ad € 257,52.

Unico PF

Persone fisiche

IRPEF

99%

Non dovuto se rigo RN33 non è superiore a € 52.

In unica soluzione a novembre se l’importo dovuto è inferiore ad € 257,52.

IRAP

99%

Non dovuto se rigo IR22 non supera € 51,65.

In unica soluzione a novembre se l’importo dovuto è inferiore ad € 257,52.

 

Per determinare l’importo da versare in acconto il contribuente potrà scegliere di avvalersi di uno dei seguenti due metodi:

  1. il metodo storico, generalmente il più utilizzato in quanto, basandosi sull’imposta dovuta per il periodo precedente, consente una maggior sicurezza nella definizione dell’acconto da versare;
  2. il metodo previsionale, in base al quale l’acconto verrà determinato sul reddito che si presume di dichiarare per l’anno d’imposta in corso.
    Vediamo più in dettaglio i due metodi.

 

METODO DI CALCOLO PREVISIONALE

Il contribuente che presume di realizzare nell’anno in corso un reddito complessivo inferiore a quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente, ha la possibilità di utilizzare, in luogo del tradizionale metodo storico, il cosiddetto metodo previsionale e di effettuare in tal modo un ricalcolo dell’acconto per l’anno in corso, commisurandolo all’imposta che presuppone di dover dichiarare e versare l’anno successivo. A titolo esemplificativo le situazioni che possono dar luogo ad un’imposta inferiore rispetto a quella dell’esercizio precedente sono ad esempio:

– minori redditi che si pevedono di percepire nell’anno in corso;

– maggiori oneri deducibili o detraibili;

– presenza di detrazioni e crediti d’imposta;

– cessazione o riduzione dell’attività.

Si consiglia estrema prudenza nell’effettuare il ricalcolo degli acconti d’imposta in quanto gli stessi non devono essere:

–          inferiori al 100% dell’imposta IRES ed IRAP relativa al reddito imponibile che si dichiarerà nel modello UNICO SC 2012 e nella dichiarazione valida ai fini IRAP;

–          inferiori al 99% dell’imposta IRPEF relativa al reddito imponibile che si dichiarerà nel modello UNICO Persone Fisiche 2012.

 

Infine, l’impiego di tale metodo potrebbe comportare l’insorgere di una maggiore imposta, nel caso in cui il reddito effettivamente realizzato si rivelasse più elevato rispetto al reddito presunto. In tale ipotesi il versamento verrà considerato insufficiente e sarà applicata la sanzione pari al 30% con aggravio degli interessi.

 

VERSAMENTO ACCONTO IRPEF, IRAP E IRES: QUANDO NON E’ DOVUTO

Si ricorda che NON sono tenuti al versamento dell’acconto i seguenti soggetti:

–          contribuenti che hanno cessato l’attività d’impresa o di lavoro autonomo nel corso dell’esercizio precedente (2010) e non possiedono altri redditi;

–          contribuenti che hanno iniziato l’attività nell’esercizio in corso (2011) e che non hanno dichiarato altri redditi nell’esercizio precedente (2010) per i quali sia dovuto il versamento di acconti d’imposta;

–          contribuenti deceduti nel corso dell’esercizio precedente (2010) o nel periodo compreso tra l’1/1 ed il 30/11 dell’esercizio in corso (2011), in quanto, in base al disposto dell’art.

1, comma 5 della Legge n. 97/77, non sussiste per gli eredi l’obbligo al versamento degli acconti del “de cuius”;

–          contribuenti che nell’esercizio precedente, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna imposta all’atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta;

–          coloro che sono titolari esclusivamente di redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta;

–          contribuenti esonerati dalla presentazione della Dichiarazione dei Redditi per l’esercizio precedente;

–          contribuenti che hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi, l’imposta (al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute).

 

VERSAMENTO F24 O REMOTE BANKING

Il versamento della seconda (o unica) rata di acconto deve essere effettuato entro il 30 novembre 2011 con le seguenti modalità:

–          modello cartaceo F24 da presentare presso qualsiasi banca o qualsiasi agenzia postale solo dai contribuenti non titolari di Partita IVA;

–          servizio di Remote Banking, sistema telematico Entratel, Fisco On Line, F24 On line, utilizzati obbligatoriamente dai contribuenti titolari di partita iva, (coloro che, in sede di versamento dell’acconto, intendono compensare crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro annui devono obbligatoriamente utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).

 

Da ultimo, si ricorda che è possibile compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti relativi ad imposte o contributi a disposizione e compensabili secondo le regole vigenti.