7 buoni fruttiferi postali serie P di 6.000.000 lire: importo pagato non conforme ai rendimenti

Vinto nuovo ricorso su 7 buoni fruttiferi postali per i quali erano stati corrisposti interessi più bassi rispetto a quelli presenti sul retro di essi.
4 anni fa
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Investire in poste italiane: i buoni fruttiferi postali o i libretti di risparmio?

Il 24 marzo scorso sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate molte decisioni anche in merito ai buoni fruttiferi postali. La prima in ordine temporale è quella riguardante 7 titoli della serie P e del valore di 6.000.000 lire emessi tra il 6 ottobre ed il 6 novembre del 1986. Per essi l’importo pagato da Poste al momento della riscossione non è stato conforme ai rendimenti presenti dietro ai buoni. Il problema, denuncia il risparmiatore, è che non sono stati rispettati i rendimenti indicati dietro ai titoli per gli anni dal 21° al 30° anno.

Per questo la parte ricorrente il ricorso, dopo aver ricevuto parare negativo dall’intermediario, si è rivolto all’Abf chiedendo la differenza non liquidata correttamente per gli ultimi dieci anni di vita dei buoni postali. Ecco maggiori informazioni in merito.

Le controdeduzioni dell’intermediario sui 7 bfp oggetto del ricorso

L’intermediario si è opposto alle pretese del risparmiatore comunicando che i buoni oggetto del ricorso appartenevano alla serie Q/P istituita con DM del 13 giugno 1986 mediante l’ausilio di vecchi moduli della serie P con apposizione di due timbri: 1 con dicitura Q/P e l’altro dietro con la misura dei nuovi tassi di interesse come veniva indicato dal DM su citato. Esso prevedeva che vi fosse un interesse composto per i primi 20 anni ed un importo bimestrale per ogni periodo di durata temporale di due mesi oltre l’anno 20° e fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello dell’emissione dei titoli calcolato in base al tasso massimo raggiunto ovvero del 12%.

La decisione del Collegio di Napoli sui 7 buoni postali

Il Collegio di Napoli nella decisione numero 4283 del 18 febbraio 2021, ecco il link, ha comunicato di aver esaminato con attenzione i 7 buoni. Essi riportavano in modo corretto la dicitura “Q/P” in conformità all’articolo 5 del DM del 13 giugno 1986. Dietro ad essi, poi, era indicata sempre con un timbro la nuova misura dei tassi fino al ventesimo anno senza dire o modificare nulla per gli ultimi dieci anni.


Per il Collegio dato che il Decreto Ministeriale modificativo dei tassi era antecedente alla data di emissione dei titoli è possibile che nel risparmiatore possa essersi determinato un legittimo affidamento sulla legittimità dei tassi di interessi riportati dietro ai buoni e tale affidamento per il Collegio deve essere tutelato. Per questo ha disposto che al ricorrente del ricorso, l’intermediario dovrà corrispondere i rendimenti stampati originariamente dietro ai titoli per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno.
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alessandradibartolomeo

Da novembre 2016 fa parte della redazione di InvestireOggi curando la sezione Risparmio, e scrivendo su tematiche di carattere politico ed economico. E’ Giornalista pubblicista iscritta all'ODG della Campania.
Dopo una formazione classica, l’amore per la scrittura l’ha portata già da più di dieci anni a lavorare nell’ambiente del giornalismo. Ha collaborato in passato con diverse testate online, trattando temi legati al risparmio e all’economia.

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