Il 24 marzo scorso sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate molte decisioni anche in merito ai buoni fruttiferi postali. La prima in ordine temporale è quella riguardante 7 titoli della serie P e del valore di 6.000.000 lire emessi tra il 6 ottobre ed il 6 novembre del 1986. Per essi l’importo pagato da Poste al momento della riscossione non è stato conforme ai rendimenti presenti dietro ai buoni. Il problema, denuncia il risparmiatore, è che non sono stati rispettati i rendimenti indicati dietro ai titoli per gli anni dal 21° al 30° anno.
Le controdeduzioni dell’intermediario sui 7 bfp oggetto del ricorso
L’intermediario si è opposto alle pretese del risparmiatore comunicando che i buoni oggetto del ricorso appartenevano alla serie Q/P istituita con DM del 13 giugno 1986 mediante l’ausilio di vecchi moduli della serie P con apposizione di due timbri: 1 con dicitura Q/P e l’altro dietro con la misura dei nuovi tassi di interesse come veniva indicato dal DM su citato. Esso prevedeva che vi fosse un interesse composto per i primi 20 anni ed un importo bimestrale per ogni periodo di durata temporale di due mesi oltre l’anno 20° e fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello dell’emissione dei titoli calcolato in base al tasso massimo raggiunto ovvero del 12%.
La decisione del Collegio di Napoli sui 7 buoni postali
Il Collegio di Napoli nella decisione numero 4283 del 18 febbraio 2021, ecco il link, ha comunicato di aver esaminato con attenzione i 7 buoni. Essi riportavano in modo corretto la dicitura “Q/P” in conformità all’articolo 5 del DM del 13 giugno 1986. Dietro ad essi, poi, era indicata sempre con un timbro la nuova misura dei tassi fino al ventesimo anno senza dire o modificare nulla per gli ultimi dieci anni.
Per il Collegio dato che il Decreto Ministeriale modificativo dei tassi era antecedente alla data di emissione dei titoli è possibile che nel risparmiatore possa essersi determinato un legittimo affidamento sulla legittimità dei tassi di interessi riportati dietro ai buoni e tale affidamento per il Collegio deve essere tutelato. Per questo ha disposto che al ricorrente del ricorso, l’intermediario dovrà corrispondere i rendimenti stampati originariamente dietro ai titoli per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno.
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