L’Interpello n. 295/2025 dell’Agenzia delle Entrate riporta l’attenzione su un tema molto delicato per i bonus edilizi: cosa accade quando, per sbaglio, viene comunicata una scelta diversa da quella realmente concordata tra le parti? In particolare, il documento chiarisce che un errore nella comunicazione telematica che indica una cessione del credito al posto dello sconto in fattura non può più essere corretto, alla luce delle nuove regole introdotte dal legislatore.
Il caso esaminato mostra come una svista burocratica possa ribaltare la natura dell’operazione e produrre effetti pratici pesanti, anche in presenza di accordi chiari e trasparenti tra condominio e impresa.
Il caso concreto: accordo per lo sconto in fattura, comunicazione sbagliata
La vicenda riguarda una società edile che aveva realizzato lavori agevolati, tra cui interventi rientranti nel bonus facciate e nel Superbonus. Per tutte le fatture emesse, tra dicembre 2023 e dicembre 2024, era stato applicato lo sconto in fattura concordato con il condominio committente.
Dal punto di vista civilistico, quindi, la situazione era limpida: il cliente non pagava l’intero corrispettivo, perché una parte veniva “pagata” mediante sconto, e l’impresa maturava un corrispondente credito d’imposta.
Il problema nasce sul piano fiscale. Il condominio, tramite il proprio intermediario, nella comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate aveva selezionato l’opzione della cessione del credito invece di quella, corretta, dello sconto in fattura.
La società aveva già accettato il credito relativo alle spese 2023, utilizzandolo in parte in compensazione nel 2024. Non aveva ancora accettato quello riferito alle spese 2024 e proprio in quel momento l’errore era stato individuato. Da qui il dubbio: in che modo sanare lo sbaglio formale?
La risposta dell’Agenzia: scelta non più correggibile
L’Agenzia delle Entrate, pur riconoscendo che l’operazione è corretta nella sostanza e che non vi è intento elusivo, afferma che l’errore non può essere corretto.
La motivazione è legata all’evoluzione del quadro normativo, considerato oggi molto più rigido.
L’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 consente, in alternativa alla detrazione in dichiarazione, due strade:
- riduzione del corrispettivo tramite sconto in fattura, con riconoscimento al fornitore di un credito d’imposta;
- cessione del credito di pari importo a terzi.
Una volta comunicata l’opzione, questa diventa vincolante, salvo specifiche rettifiche entro termini precisi. Nella circolare 33/2022, l’Agenzia ha differenziato tra:
- errori formali, che non incidono sugli elementi essenziali dell’agevolazione; in questi casi è sufficiente una comunicazione correttiva via PEC;
- errori sostanziali, che toccano aspetti fondamentali, come il codice dell’intervento, il codice fiscale del cedente o la tipologia di scelta (sconto o cessione). Per questi errori serve un nuovo invio nei termini previsti, cioè entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
Nel caso esaminato, la scelta indicata è diversa da quella realmente praticata: è stata comunicata una cessione del credito invece dello sconto in fattura. Si tratta quindi, per l’Agenzia, di un errore sostanziale.
Sconto in fattura e cessione credito: l’addio remissione in bonis
In passato, per rimediare a questi errori sostanziali oltre i termini ordinari, era possibile ricorrere alla cosiddetta remissione in bonis.
Con questo istituto, con il pagamento di una sanzione ridotta (250 euro), il contribuente poteva “salvare” il beneficio inviando tardivamente la comunicazione corretta.
Il Decreto Legge n. 39/2024, però, ha escluso espressamente l’utilizzo della remissione in bonis per le opzioni collegate ai bonus edilizi. La conseguenza è netta:
- non sono più ammesse comunicazioni sostitutive oltre la scadenza;
- la scelta indicata nei tempi stabiliti resta definitiva, anche se frutto di errore.
Per il caso in esame, questo significa che l’opzione per la cessione del credito, pur sbagliata rispetto alla volontà contrattuale, non può essere modificata.
Errore comunicazione sconto in fattura: effetti concreti per il fornitore
La decisione dell’Agenzia produce conseguenze pratiche rilevanti. Poiché, secondo la comunicazione, l’operazione risulta come cessione del credito e non come sconto in fattura, occorre attenersi a quella che viene definita “realtà apparente”, cioè a quanto risulta agli archivi fiscali, e non alla reale volontà delle parti. In pratica:
- il fornitore mantiene il credito d’imposta già acquisito, che può utilizzare in compensazione tramite modello F24;
- il credito potrà essere utilizzato solo secondo le regole previste per la cessione di cui all’art. 121, comma 1, lettera b);
- il credito potrà, quindi, essere usato direttamente oppure ceduto esclusivamente a soggetti qualificati (come banche o assicurazioni);
- non sarà possibile godere dei vantaggi tipici del sconto in fattura, in particolare la possibilità di effettuare la “prima cessione” a soggetti diversi da quelli qualificati.
In sintesi, il fornitore resta incardinato nello schema della cessione del credito, con regole più rigide, nonostante fatture e accordi mettano chiaramente in luce l’applicazione dello sconto.
Riassumendo
- Errore nella comunicazione ha trasformato uno sconto in fattura in cessione del credito.
- L’Agenzia considera l’opzione inviata definitiva, anche se incoerente con gli accordi.
- L’errore è sostanziale e non può essere corretto oltre i termini.
- Abolita la remissione in bonis: niente comunicazioni sostitutive tardive.
- Il fornitore può usare il credito solo come cessione verso soggetti qualificati.
- Posizione dell’Agenzia rigida, in contrasto con buona fede e collaborazione fiscale.

