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Oggi: 18 Feb, 2026

Ritenute IRPEF non versate: quando il sostituto sbaglia, il contribuente non paga

Le ritenute non versate non ricadono sul contribuente: la Cassazione chiarisce responsabilità, rimborsi Irpef e limiti della solidarietà
1 mese fa
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ritenute non versate
Foto © Investireoggi

Il tema delle ritenute non versate torna al centro dell’attenzione per via di una recente decisione della Corte di Cassazione. Con l’ordinanza numero 23 del 1° gennaio 2026, i giudici di legittimità hanno chiarito un punto fondamentale del sistema fiscale italiano. Quando il sostituto d’imposta trattiene correttamente le somme al contribuente ma non le riversa allo Stato, la responsabilità non può ricadere su chi ha subito la trattenuta. In altre parole, in presenza di ritenute non versate, il contribuente non risponde insieme al sostituto, purché le ritenute siano state effettivamente operate.

Si tratta di un chiarimento importante, perché tocca un aspetto delicato del rapporto tra fisco, sostituti d’imposta e contribuenti.

La pronuncia rafforza una linea interpretativa già emersa in passato, ma lo fa con un richiamo netto ai principi di coerenza del sistema tributario.

Ritenute non versate: il caso concreto e il percorso giudiziario

La vicenda nasce dal ricorso di una contribuente che aveva chiesto il rimborso dell’Irpef. L’Agenzia delle Entrate aveva respinto l’istanza sostenendo che il sostituto d’imposta, uno studio professionale (non in regime forfettario), non aveva provveduto a versare all’erario le somme trattenute. La situazione era, quindi, quella tipica delle ritenute non versate: l’importo era stato scalato dal compenso, ma non era mai arrivato nelle casse pubbliche.

In primo grado, la commissione tributaria aveva dato ragione alla contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso. La decisione, però, era stata ribaltata in appello. Secondo i giudici di secondo grado, doveva trovare applicazione l’articolo 35 del DPR 602 del 1973, norma che disciplina la responsabilità solidale tra sostituto e sostituito.

Da qui il diniego definitivo al rimborso.

La questione è arrivata così davanti alla Cassazione, che ha esaminato nel dettaglio il funzionamento delle ritenute e i limiti della responsabilità solidale nei casi di ritenute non versate.

Obblighi fiscali e limiti della responsabilità solidale

La Suprema corte ha ribaltato la sentenza di appello, offrendo una lettura precisa della normativa. Secondo i giudici, l’obbligo di versare la ritenuta d’acconto rappresenta un dovere autonomo, imposto dalla legge esclusivamente al sostituto d’imposta. Il soggetto che percepisce il reddito resta il titolare dell’imposta sul reddito, ma non assume automaticamente una responsabilità per omissioni altrui.

L’articolo 35 del DPR 602/73, infatti, prevede la responsabilità solidale solo in un’ipotesi ben precisa: quando le ritenute non sono state effettuate. Se, invece, le trattenute sono state operate, ma poi si è verificato il mancato versamento, ci si trova davanti a ritenute non versate che restano imputabili solo al sostituto.

Un altro passaggio centrale riguarda il diritto allo scomputo. Il contribuente matura il diritto a detrarre le ritenute dall’imposta (IRPEF) dovuta nel momento stesso in cui subisce la trattenuta. Negare questo diritto e, allo stesso tempo, pretendere il pagamento in via solidale delle somme già trattenute sarebbe incoerente con il sistema fiscale. Su questo punto, la Cassazione richiama anche precedenti autorevoli, ribadendo che la logica dell’imposizione non può trasformarsi in una doppia penalizzazione per chi ha già subito il prelievo.

Ritenute non versate e conseguenze pratiche per i contribuenti

La decisione della Cassazione ha effetti concreti e immediati. Nei casi di ritenute non versate (ma operate), il contribuente può continuare a scomputare (in dichiarazione redditi) le somme trattenute e non può essere chiamato a rispondere per l’inadempimento del sostituto. Questo principio tutela chi agisce correttamente e subisce un comportamento scorretto da parte di chi aveva l’obbligo del versamento.

Dal punto di vista procedurale, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi fissati. Il messaggio è chiaro: la responsabilità solidale non è automatica e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

In conclusione, la pronuncia rafforza la certezza del diritto e chiarisce che, in presenza di ritenute non versate, il peso dell’inadempimento resta in capo a chi doveva materialmente versare le somme. Un chiarimento che offre maggiore serenità ai contribuenti e contribuisce a rendere più equilibrato il rapporto tra fisco e cittadini, anche quando emergono situazioni problematiche legate alle ritenute non versate.

Riassumendo

  • La Cassazione chiarisce che le ritenute non versate non generano responsabilità per il contribuente.
  • Il caso riguarda un rimborso Irpef negato per omissioni del sostituto d’imposta.
  • In primo grado la contribuente vince, ma l’appello ribalta la decisione.
  • La responsabilità solidale scatta solo se le ritenute non sono state effettuate.
  • Il diritto allo scomputo nasce quando la trattenuta viene subita dal contribuente.
  • Le ritenute non versate restano un obbligo esclusivo del sostituto d’imposta.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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