Sono nati nel 1924 i buoni fruttiferi postali e fin da allora sono sempre piaciuti molto agli italiani. Il motivo è semplice: si trattava e si tratta di uno strumento particolarmente adatto alle esigenze dei piccoli investitori attratti dal rendimento.

Prima, però, il tasso di interesse era davvero competitivo ed ora una gioia recarsi all’ufficio postale per chiedere il rimborso. Con quello che si guadagnava, infatti, si poteva anche esaudire il sogno di una vita, come un viaggio intercontinentale. Ma poi, con il trascorrere del tempo, i tassi sono stati modificati al ribasso.

La buona notizia è che con l’aggiornamento dello scorso ottobre gli interessi sono tornati a essere: non competitivi come prima ma discreti. Ma lo sapevate che anche sui buoni fruttiferi postali si applica l’imposta di bollo?

L’imposta di bollo

Così come tutti gli altri strumenti finanziari anche per i buoni fruttiferi postali si paga l’imposta di bollo che è uguale al 2 per mille annuo del controvalore sottoscritto. Essa viene applicata annualmente sui titoli cartacei/dematerializzati con la medesima intestazione. Ma solo se il valore effettivo del rimborso (al netto degli oneri fiscali) supera i 5 mila euro.

Prima era diverso, nel 2012 era nella misura proporzionale dello 0,10% mentre l’anno successivo dello 0,15. Dal 2014, poi, è stata stabilita quella dello 0,20% con un minimo di 34,20 euro per il 2012 e l’anno successivo.

Come spiegato, si calcola ogni 31 dicembre se il valore del portafoglio buoni supera i 5 mila euro. Per i titoli emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, essa è calcolata, invece, sul valore nominale del singolo bfp. Inoltre a differenza di adesso, il valore dei titoli non viene cumulato per cui non scatta la verifica del limite complessivo di 5 mila euro per l’esenzione.

I due buoni fruttiferi postali

Nel caso in cui si abbiano due bfp: uno di 3000 euro dematerializzato e l’altro cartaceo di 3000 euro con scadenza diverse, in che modo si applica l’imposta di bollo? È Poste Italiane che risponde a questa domanda.

Se il titolo cartaceo è stato sottoscritto dopo il 2009 si farà il calcolo di tutti i buoni che si hanno tranne di quelli cartacei sottoscritti prima del 2009. Esattamente di quelli detenuti fino al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2012. Verrà applicata, in ogni caso, al momento della scadenza di ognuno dei buoni fruttiferi postali o dell’annotazione sul conto di regolamento (per i dematerializzati). Questo, però, solo se si supereranno i 5000 euro.

Prima del 2009, invece, si considereranno i due bfp in modo separato. Per quanto riguarda il dematerializzato, l’imposta di bollo non si applicherà se il valore di rimborso è più basso di 5000 euro. Per il cartaceo, invece, essa si applicherà nella misura di 4 euro nel 2012, di 6 euro nel 2013 e di 8 euro per il 2013 e successivi.

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