Cosa fare se il titolare del conto corrente muore e il conto viene congelato in attesa della successione? Quale legittimazione spetta agli eredi, quali sono i limiti e la prassi in uso?   I beni patrimoniali di una persona, sia attivi che passivi, vengono trasferiti a coloro che accettano l’eredità e solitamente questo comporta che alla morte di una persona intestataria di rapporti in essere con una banca, questi ultimi vengano congelati non consentendo più alcuna transazione. Il congelamento dei rapporti in essere con la banca permane fino a quando non è stabilito quali sono gli eredi designati e fino a quando non si presenta una copia della dichiarazione di successione all’istituto di credito.

  Tutti i poteri di firma che il defunto, infatti, aveva concesso a terzi si estinguono con la sua morte pertanto chiunque fosse stato delegato ad operare su conti correnti non potrà più effettuare operazioni su tale rapporto di credito. La legittimazioni degli eredi per poter disporre prelievi sulle somme depositate sul conto corrente del defunto è regolata in diversi modi.  

Conto corrente intestato solo al defunto

Se il conto corrente era intestato unicamente al deceduto gli eredi possono effettuare prelievi e movimentazioni bancarie soltanto dopo aver definitivamente accettato l’eredità. In presenza di una pluralità di eredi si ritiene che ciascuno di essi possa prelevare la propria quota di spettanza senza il consenso degli altri anche se la prassi bancaria vuole che il conto sia sbloccato solo se tutti gli eredi si dimostrano d’accordo e presenti.  

Conto corrente cointestato

In caso, invece, di conto corrente cointestato da una o più persone con il defunto in successione cadrà soltanto la percentuale di denaro depositato dal defunto. Nel caso di firma congiunta il conto rimarrà bloccato sino alla designazione degli eredi legittimi che potranno agire sul conto congiuntamente agli intestatari rimasti in vita.

Se la firma, invece, era disgiunta delle somme depositate sul conto corrente si può disporre senza esprimere volontà di disporre con un pluralità di firme. In questo caso, quindi, i cointestatari rimasti in vita potranno operare oltre che sulla propria quota anche su quella del defunto che spetterebbe agli eredi legittimi.  

Comunione dei beni legale

Cosa accade, invece, nel caso che il conto corrente sia intestato al solo defunto coniugato e in comunione dei beni legale? L’articolo 177 del codice civile dispone che il coniuge superstite in regime di comunione dei beni potrà beneficiare del 50% delle somme presenti sul conto a prescindere dagli eredi. Al coniuge dovrebbe, quindi, essere consentita la liquidazione della metà del contenuto del conto senza concorrenza tra gli eredi che dovranno, invece, individuare la propria quota spettante sull’importo residuo.