In data 13 ottobre sono state pubblicate nuovi decisione sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio la titolare di un bfp serie Q/P emesso il 15 aprile 1989 ha contestato il fatto che sul retro del titolo fosse apposto soltanto un timbro che modificava i tassi originari senza disporre alcuna variazione per il periodo dal 21° al 30° anno. Ecco le info in merito, le controdeduzioni dell’intermediario e quale è stata la decisione del Collegio di Milano.

Le controdeduzioni dell’intermediario in merito al bfp oggetto del ricorso

Nelle controdeduzioni l’intermediario ha spiegato che il buono fruttifero postale oggetto del ricorso apparteneva alla serie Q emessa su supporto cartaceo della precedente serie P. I rendimenti, poi, erano quelli previsti dal Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che stabiliva i tassi di interessi che dovevano essere applicati fino all’anno ventesimo con interesse composto.

Il DM stabiliva inoltre l’importo bimestrale che doveva essere corrisposto dal ventunesimo al trentesimo anno calcolato sulla base dell’interesse semplice corrisposto al ventesimo anno.

Il Decreto, infine, non prevedeva che venisse apposto il timbro relativo agli importi che dovevano essere corrisposti ogni due mesi dall’anno ventunesimo al trentesimo. Per tali motivi l’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione del Collegio sul bfp oggetto del ricorso

La decisione N. 14231 del 13 agosto 2020 del Collegio di Milano, ecco il link, ha analizzato il buono fruttifero postale oggetto del ricorso evidenziando che esso presentava davanti il timbro della serie Q/P e dietro la stampigliatura relativa ai rendimenti originari nonché la modifica dei rendimenti dal primo al ventesimo anno. Non veniva comunicato invece nulla sui rendimenti che dovevano essere applicati dal 21° al 30° anno per cui il Collegio ha accolto il ricorso riconoscendo alla parte ricorrente il diritto a pretendere il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro ma solo per il periodo dal 21° al 30° anno al netto delle ritenute fiscali.

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